ASSUNZIONI 2004: I PARAMETRI
LIMITI ALLA MOBILITA’ VOLONTARIA
Vista la legge 24 dicembre 2003, n
Vista
la legge 24 dicembre 2003, n. 350 recante “Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato” ( Legge Finanziaria 2004 );
Visto, in particolare, l’art. 3, comma 60
della citata legge 24 dicembre 2003, n. 350 il quale prevede che, ai fini del
concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di
finanza pubblica, con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, previo accordo tra Governo, regioni e
autonomie locali da concludere in sede di Conferenza unificata, sono fissati
per le amministrazioni regionali, per le province e i comuni con popolazione
superiore a 5.000 abitanti che abbiano rispettato le regole del patto di
stabilità interno per l’anno 2003 e per gli enti del Servizio sanitario
nazionale, criteri e limiti per le
assunzioni a tempo indeterminato per l’anno 2004;
Considerato che l’articolo 3,
comma 60, della legge n. 350/2003 stabilisce che le assunzioni che riguardano le amministrazioni
regionali, le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti
che abbiano rispettato le regole del patto di stabilità interno per l’anno 2003
e gli enti del Servizio sanitario nazionale devono comunque, fatto salvo il
ricorso alle procedure di mobilità, essere contenute entro percentuali non
superiori al 50 per cento delle cessazioni dal servizio verificatesi nel corso
dell’anno 2003, ad eccezione delle assunzioni per il personale infermieristico
del Servizio sanitario nazionale, tenuto conto, in relazione alla tipologia di
enti, della dimensione demografica, dei profili professionali del personale da
assumere, dell’essenzialità di servizi
da garantire e dell’incidenza delle spese del personale sulle entrate correnti;
Ritenuto di dover procedere alla individuazione per le province e per i
comuni dei criteri e dei limiti relativi alle assunzioni a tempo indeterminato
nell’anno 2004;
Visto l’accordo sancito, nella
seduta del 20 maggio 2004, dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano unificata, ai
sensi dell’articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, con la Conferenza Stato, città ed autonomie locali;
Acquisiti i pareri dei Ministeri
dell’economia e delle finanze, dell’Interno e della Salute e del Dipartimento
per gli affari regionali della
Presidenza del Consiglio dei ministri rispettivamente con note n. 16590 del 22
luglio 2004, del 21 giugno 2004, del 30 giugno 2004 e n. 1042/639 del 2 luglio
2004;
Vista la legge 23 agosto 1988,
n. 400;
Visto il decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 29 novembre 2002, registrato alla Corte dei conti il 4
dicembre 2002, concernente Delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei
Ministri in materia di funzione
pubblica al Ministro senza portafoglio avv. Luigi Mazzella
DECRETA
Articolo 1.
Ambito di applicazione
1.
Il presente decreto, ai sensi dell’art. 3, comma 60, della legge
24 dicembre 2003, n. 350 individua per le amministrazioni provinciali e quelle
comunali con popolazione superiore a 5.000 abitanti e che abbiano rispettato le
regole del patto di stabilità interno per l’anno 2003, i criteri e i limiti per
le assunzioni di personale a tempo indeterminato per l’anno 2004, in attuazione
dell’accordo tra Governo, regioni e autonomie locali sancito in data 20 maggio
2004 in sede di Conferenza unificata.
2.
Le assunzioni di cui al comma
precedente devono avvenire nei limiti delle dotazioni organiche determinate ai
sensi della normativa vigente.
3. Le disposizioni del presente decreto, ai sensi
dell’articolo 4, comma 249, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, si applicano
alle regioni a statuto speciale ed alle Province di Trento e Bolzano
compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti.