ASSUNZIONI E PATTO DI STABILITA'
ELEGGIBILITA' DEL LAVORATORE INTERINALE
Quesito
Quesito
"Un
ente non ha rispettato per il 2004 il patto di stabilità interno. In tal
caso operano per il 2005 le limitazioni indicate nei commi 33 e 34 art 1 legge
311/2004. La circolare MEF n. 4 del 8 febbraio 2005 al punto C) 2 afferma con
chiarezza che le assunzioni con ricorso alla mobilità sono vietate. La stessa circolare al punto C) 3
con riferimento all'assunzione di nuovi mutui afferma che in deroga al divieto generale indicato nel comma 33 art. 1
legge 311/2004 sono consentiti mutui utili all'estinzione anticipata di debiti
precedenti per consentire "la riduzione del valore finanziario delle
passività". A parere del sottoscritto il medesimo principio potrebbe
applicarsi al caso di assunzione con mobilità in entrata e contestuale
mobilità in uscita laddove si certifichi, con atto di organo collegiale
e con eventuale parere dell'organo di revisione, che il saldo finanziario sia
positivo per l'ente."
Risposta dell'IGOP al quesito
"In merito al quesito proposto, lo scrivente ritiene che possa legittimamente
procedersi alla procedura di interscambio come prefigurata. La
"ratio" della normativa di cui ai commi 98 e 116 della legge
finanziaria per il 2005 (l. n.311/2004), che preclude agli enti del comparto regioni
enti locali non rispettosi del patto di stabilità interno la
possibilità di procedere assunzioni di personale a qualunque titolo, deve
essere
individuata nella volontà del legislatore di porre agli stessi un rigoroso
vincolo sul versante della spesa per il personale. Nel caso di cui trattasi, poiché
si realizza una procedura di mobilità in uscita che compensa quella in entrata,
senza aggravio finanziario per
il bilancio dell'Ente, non si ravvisano elementi di contrarietà al
disposto normativo".
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