ASSUNZIONI OBBLIGATORIE DISABILI
Condizioni per l'affidamento diretto di servizi a società in house
LEGGE 11 marzo 2011 , n
LEGGE 11 marzo 2011 , n. 25
Interpretazione
autentica del comma 2 dell'articolo 1 della legge 23
novembre 1998, n. 407,
in materia di applicazione delle disposizioni
concernenti le
assunzioni obbligatorie e le quote di riserva in
favore dei disabili.
(11G0064)
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
1. Il quarto periodo
del comma 2 dell'articolo 1 della legge 23
novembre 1998, n. 407,
introdotto dall'articolo 5, comma 7, del
decreto-legge 6 luglio
2010, n. 102, convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 agosto
2010, n. 126, si interpreta nel senso che il
superamento della
quota di riserva di cui all'articolo 18, comma 2,
della legge 12 marzo
1999, n. 68, ivi richiamata, deve in ogni caso
avvenire, per le
amministrazioni pubbliche, nel rispetto dei limiti
delle assunzioni
consentite dalla normativa vigente per l'anno di
riferimento e che
resta comunque ferma l'applicazione delle
disposizioni di cui
all'articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68,
e successive
modificazioni, in materia di assunzioni obbligatorie e
quote di riserva in
quanto ad esclusivo beneficio dei lavoratori
disabili.
La presente legge,
munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge
dello Stato.
Data a Roma, addi' 11
marzo 2011
NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente
del Consiglio dei Ministri
Visto, il
Guardasigilli: Alfano
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