ATTENERSI AI CRITERI DEL BANDO NELLA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE
Siti protetti e impianti eolici
N
N. 05157/2011REG.PROV.COLL.
N. 09401/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
Il Consiglio
di Stato
in sede
giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha
pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9401 del 2010,
proposto dalla società Autovie Venete S.p.A., rappresentato e difeso dagli
avvocati Roberto Adamo, Caterina Belletti e Lorenzo Presot, con domicilio
eletto presso il primo in Roma, viale Mazzini 117;
contro
Sysdata Italia Spa in proprio e quale Mandataria della
Costituenda Ati-Age Consulting Srl, rappresentata e difesa dall'avv. Renato
Fusco, con domicilio eletto presso la Segreteria della VI sezione del Consiglio
di Stato in Roma, piazza Capo di Ferro 13;
nei confronti di
Alfa Sistemi Srl;
per la riforma della sentenza del T.A.R.
FRIULI-VENEZIA-GIULIA – TRIESTE, SEZIONE I, n. 00355/2010, resa tra le parti,
concernente AGGIUDICAZIONE GARA PER LA REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA INFORMATICO
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Sysdata
Italia Spa in proprio e quale Mandataria della Costituenda Ati-Age Consulting
Srl;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 luglio
2011 il Cons. Gabriella De Michele e uditi per le parti gli avvocati Adamo,
Presot e Fusco;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto
segue:
FATTO e DIRITTO
Attraverso l’atto di appello in esame, notificato il
28.10.2010 e depositato il 12.11.2010, la società Autovie Venete s.p.a.
impugnava la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli
Venezia Giulia, Trieste, n. 355/2010 del 27.5.2010 (che non risulta
notificata), con la quale veniva accolto il ricorso proposto dalle società
Sysdata Italia s.p.a. e Age Consulting s.r.l. avverso l’aggiudicazione, a
favore della società Alfa Sistemi s.r.l. di una gara, indetta per l’affidamento
in cottimo fiduciario della realizzazione del sistema DataWareHouse dedicato
alle attività di “Budgeting, Controlling e Reporting” (ovvero
all’individuazione di uno strumento software, per omogeneizzare e raccogliere
in unico ambiente tutti i dati aziendali ritenuti rilevanti per l’alimentazione
del modello). Alla gara erano invitate 7 ditte (4 soltanto delle quali
partecipanti), che avrebbero dovuto presentare – oltre alla valutazione tecnica
richiesta dal capitolato – anche una scheda di autovalutazione, contenente i 55
requisiti tecnico-funzionali (denominati ITEM) richiesti al futuro sistema,
predisposti a valore zero. La questione contestata concerne una fase di analisi
comparativa delle due offerte rimaste in campo (dopo l’esclusione delle due
restanti, una per carenza dei requisiti dell’impresa e un’altra per inidoneità
del prodotto offerto): tale fase si era resa necessaria, avendo le imprese
restate in gara offerto prodotti uguali, forniti dal medesimo soggetto Oracle,
produttore della piattaforma software Oracle Hyperion, di modo che la
Commissione incaricata riteneva di poter individuare la migliore offerta solo
esaminando le soluzioni di dettaglio, ovvero le modalità di organizzazione dei
dati e di mappatura nel software dei processi (operazione, quella appena
indicata, definita dalla stessa Commissione come di passaggio dal “Software
selection” a “Solution selection”). Nella sentenza appellata si respingevano le
argomentazioni difensive, riferite ad atipicità della procedura, in quanto – in
presenza di due sole offerte, coincidenti nel “prodotto base” – la comparazione
non avrebbe potuto che riguardare le utilità ulteriori, o accessorie, senza che
mancasse il confronto, essendo prevista una fase di dimostrazione tecnica
(DEMO), in contraddittorio fra l’offerente e la Commissione. Non vi sarebbe
stata, inoltre, modifica successiva dei punteggi, ma solo espressione
posticipata di giudizi, in un primo tempo non resi e formulati dopo l’avvenuta
conoscenza in dettaglio dell’offerta dell’altro concorrente. Sotto quest’ultimo
profilo, tuttavia, il Giudice di primo grado ravvisava “un’evidente violazione
dei principi generali in tema di gare”, dovendo ritenersi contraria alle regole
l’attribuzione di punteggi parziali, con valutazione di alcuni elementi solo
una volta conosciuta l’offerta concorrente. In tale situazione, l’intera
procedura di gara avrebbe dovuto essere ripetuta, ma – essendo la causa giunta
in decisione a fornitura già eseguita – veniva individuata come unica soluzione
perseguibile quella risarcitoria, fissata in misura pari alla metà degli utili,
che l’impresa vincitrice della gara avrebbe ragionevolmente percepito (misura corrispondente,
in pratica, al 5% del prezzo oggetto di offerta da parte della ricorrente).
In sede di appello, le conclusioni sopra sintetizzate
venivano contestate, sulla base dei parametri indicati dall’art. 83 del D.Lgs.
n. 163/2006, dovendo ammettersi la massima discrezionalità operativa e
valutativa della Commissione, nel rispetto dei principi di par condicio dei
concorrenti e di trasparenza procedurale. In tale contesto non potrebbe
ritenersi viziato un “confronto a coppie”, implicante esame incrociato delle
offerte delle singole imprese, con punteggi assegnati appunto con procedura di
confronto concorrenziale tra le imprese partecipanti.
Nel caso di specie, essendo le offerte tecniche
identiche, si sarebbero rese necessarie integrazioni e chiarificazioni, sia in
sede di dimostrazione DEMO SW, sia in via successiva, con necessaria
sospensione del giudizio su alcuni parametri delle offerte stesse e
assegnazione di punteggio solo in presenza di tutti gli elementi utili per la
valutazione da effettuare, previo apprezzamento delle eventuali differenze,
circa l’adattamento del software alle esigenze gestionali dell’appaltante.
Fermo restando, dunque, il divieto di procedere all’apertura delle offerte
economiche prima di avere completato la disamina di quelle tecniche, non
avrebbe potuto non essere riconosciuta all’Amministrazione facoltà di scelta
dei criteri da applicare per l’assegnazione dei punteggi: criteri sindacabili
solo in caso di manifesta irrazionalità.
Veniva ribadito dall’attuale appellata, tuttavia, come
dai verbali risultasse un giudizio più favorevole per l’originaria ricorrente,
con successivo immotivato incremento di punteggio per alcuni item della
controinteressata. Vi sarebbero stati quindi, secondo la parte resistente nella
presente fase di giudizio, un primo esame delle schede con assegnazione di
punteggi (“0” per alcune voci, senza alcuna precisazione sul fatto che si
trattasse di “giudizio sospeso”, come in seguito sostenuto) e poi ulteriore
inammissibile valutazione delle schede stesse, dopo il confronto in
contraddittorio, con innalzamento del punteggio assegnato ad Alfa Sistemi srl e
rovesciamento del giudizio previamente espresso.