ATTESTAZIONE QUALIFICAZIONE SOA
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COMUNICATO N
COMUNICATO N. 61 DEL 15/09/2010
COMUNICATO ALLE SOCIETA’ ORGANISMI DI ATTESTAZIONE
Oggetto: procedimento di verifica dei requisiti ex art. 40, comma 9-ter,
D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163
Come deliberato nell’adunanza del 14 e 15 aprile 2010
il Consiglio ha ritenuto necessario l’intervento dell’Autorità in relazione ai
contenuti del potere/dovere attribuito alle Società Organismi di Attestazione
dall’art. 40, comma 9-ter, del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (d’ora innanzi
“Codice”) e alle regole del procedimento all’esito del quale viene adottato il
provvedimento di dichiarazione dell’attestazione di qualificazione a seguito
dell’accertamento dell’insussistenza e/o della perdita del possesso dei
requisiti prescritti dal regolamento.
L’esperienza applicativa della disposizione suddetta ha infatti dimostrato che
l’assenza di indicazioni specifiche in ordine a tali aspetti ha costituito la
causa di un’attuazione del dettato normativo sicuramente non soddisfacente,
tanto che attualmente i controlli in esame non vengono effettuati
sistematicamente ed omogeneamente.
Del resto, non vi è dubbio sul fatto che tra i poteri di vigilanza e controllo
attribuiti all’Autorità nell’ambito del sistema di qualificazione vi sia anche
quello regolatorio dal momento che, proprio come ha chiarito la giurisprudenza
amministrativa formatasi già dal 2004 con riferimento alla Legge n. 109/1994 e
al successivo D.P.R. 34/2000 (cfr. Consiglio di Stato n. 991/2004, n. 993/2004
e n. 2124/2004), la funzione di garanzia dell’efficienza e del corretto
funzionamento del sistema stesso che l’Autorità deve svolgere le consente di
esercitare anche tale potere. Tale assunto è confermato in via indiretta anche
dal D.M. 272/2007.
Pertanto questa Autorità ritiene che:
le SOA, durante il periodo di validità dell’attestazione di
qualificazione, siano tenute a verificare ogni 6 (sei) mesi il casellario
informatico al fine di accertare eventuali intervenute perdite da parte
delle imprese attestate dei requisiti necessari ai fini della
qualificazione e, qualora la verifica abbia esito negativo (nel senso di
perdita dei requisiti), ad avviare il procedimento che conduce alla
dichiarazione di decadenza dell’attestazione di qualificazione di seguito
disciplinato; al fine di rendere meno gravosi i controlli indicati,
l’Autorità provvederà a comunicare alle SOA, oltre che all’imprea
interessata, prima di procedervi, ogni annotazione sul casellario
informatico;
oltre all’ipotesi che precede, le SOA sono tenute ad avviare il
procedimento suddetto anche ogni volta siano venute a conoscenza che
l’attestazione di qualificazione è stata rilasciata in carenza dei
requisiti prescritti dal regolamento ovvero che sia venuto meno il
possesso dei predetti requisiti oppure qualora ricevano specifica
segnalzione da parte dell’Autorità;
l’iniziativa dell’Autorità consegue ai controlli che la stessa
effettua nell’ambito della propria attività oppure può essere attivata da
“motivata e documentata” istanza di altra impresa, di una SOA, di una
stazione appaltante o comunque di chiunque vi abbia interesse; in tale
secondo caso l’Autorità effettuerà una verifica preliminare in merito alla
“fondatezza” dell’istanza, eventualmente svolgendo una propria istruttoria
e/o sentendo l’impresa da sottoporre a controllo, e deciderà entro 60
(sessanta) giorni dalla richiesta se dare seguito all’istanza;
il controllo che le SOA sono tenute a svolgere ai sensi dell’art. 40,
comma 9-ter, del Codice, è finalizzato ad accertare la ricorrenza dei
requisiti sia in sede di rilascio dell’attestazione di qualificazione che
nel corso della validità della stessa, senza alcuna valutazione in ordine
all’imputabilità.
Per quanto riguarda più specificamente il procedimento
l’Autorità ritiene che:
le SOA sono tenute comunicare l’avvio del procedimento di accertamento
del possesso dei requisiti nonché del relativo esito previsto dall’art.
40, comma 9-ter, del Codice, oltre che all’Autorità, anche alle imprese
interessate dalla verifica e, se presenti, a controinteressati;
il procedimento di accertamento dei requisiti deve concludersi entro e
non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di inizio; detto termine potrà
essere sospeso per un periodo non superiore ad ulteriori 30 (trenta)
giorni. Trascorso il periodo di sospensione e comunque un periodo
complessivo non superiore a 60 (sessanta) il procedimento dovrà
necessariamente concludersi con un provvedimento motivato della SOA con il
quale viene confermata la validità dell’attestazione di qualificazione già
rilasciata oppure, avendo accertato l’insussistenza ab origine o il
venir meno dei requisiti, ne viene dichiarata la decadenza; nell’ambito
della fase istruttoria le SOA possono chiedere che le imprese facciano
pervenire entro 10 (dieci) giorni dalla richiesta eventuali integrazioni
della documentazione in loro possesso; allo stesso modo, entro 10 (dieci)
giorni dalla ricezione della comunicazione di avvio del procedimento, le
imprese interessate possono far pervenire alla SOA procedente deduzioni
e/o memorie in merito all’oggetto della verifica;
la decisione in ordine alla dichiarazione di decadenza
dell’attestazione può essere rimessa all’Autorità solo nel caso in cui
l’impresa interessata, con motivata e documentata istanza, lamenti una
condotta della SOA lesiva dei principi indicati dall’art. 12, comma 1, del
D.P.R. 34/2000, oppure nell’ipotesi in cui dalle deduzioni dell’impresa
emergano ad iniziativa - sempre motivata e documentata - della SOA,
questioni in cui l’Autorità non si è mai pronunciata o che comunque non
siano già oggetto di precedenti giurisprudenziali;
nel caso di provvedimento di decadenza dall’attestazione per false
dichiarazioni, la SOA è tenuta a segnalare il falso alla competente
Procura della Repubblica e ad inviare all’Autorità una relazione volta a
spiegare la valutazione (positiva) in sede di rilascio dell’attestazione
del documento poi accertato come falso, onde consentire all’Autorità
medesima di verificare se vi sia stata mancata attuazione degli obblighi
imposti agli Organismi di attestazione con il comunicato n. 53 del
21.05.2008 (obbligo di controllo generalizzato di tutti i requisiti
dell’impresa richiedente prima del rilascio dell’attestazione);
tutti i termini sopra indicati possono essere dimezzati quando
l’istanza di avvio del procedimento viene dall’Autorità ed è supportata da
un’istruttoria già svolta e/o da documentazione non equivocabile oppure
quando dai documenti già in possesso della SOA emerga un’evidente falsità
e/o non corrispondenza tra risultanze documentazione presentata e quanto
accertato in sede di verifica;
nel caso in cui l’Autorità abbia già accertato inequivocabilmente
l’insussistenza dei requisiti o dagli atti risulti un’evidente falsità e/o
non corrispondenza tra quanto risulta dalla documentazione presentata e
quanto accertato in sede di verifica, le SOA sono tenute a dichiarare la
decadenza dell’attestazione di qualficazione entro 10 (dieci) giorni dalla
ricezione della comunicazione e senza svolgere alcuna attività
istruttoria;
il provvedimento adottato dalla SOA all’esito del procedimento in
esame è sempre – con unica eccezione nelle ipotesi sopra indicate di
mancato svolgimento dell’istruttoria da parte delle SOA – suscettibile di
reclamo all’Autorità da parte dell’impresa interessata entro 30 giorni
dall’effettiva conoscenza dello stesso;
l’Autorità può sospendere l’attestazione di qualificazione sottoposta
a verifica sia prima dell’inizio del procedimento (appena vi sia stata
conoscenza dell’insussistenza e/o della perdita di un requisito oppure nel
caso di ritardo nell’avvio della procedura) che nel corso dello svolgimento
del procedimento stesso; analogamente a quanto previsto dalla
determinazione n. 6 del 2004 per l’ipotesi in cui l’impresa sottoponga a
verifica la propria attestazione successivamente alla scadenza del
triennio di validità della stessa, l’effetto di tale sospensione sarà solo
quello di impedire all’impresa di partecipare alle gare e non quello di
far venir meno l’efficacia dell’attestazione stessa;
nel caso di attestazione rilasciata da una SOA che successivamente
decada dall’autorizzazione ad esercitare l’attività di attestazione il
potere/dovere come sopra specificato si trasferisce in capo alla nuova SOA
alla quale l’impresa si è rivolta con conseguente obbligo della stessa di
compiere le verifiche di cui all’art. 40, comma 9-ter, del Codice.
IL PRESIDENTE f.f.
Giuseppe Brienza