ATTI AMMINISTRATIVI RISERVATI A SINDACO E ASSESSORI
Il legittima deliberazione che autorizza una spesa ex-post
Ric
Ric.
n. 570/01 R.G.R. N.606/2002Reg. Sent.
repubblica italiana
in nome del popolo italiano
Il Tribunale amministrativo
regionale del Friuli Venezia Giulia, nelle persone dei magistrati:
Vincenzo Sammarco – Presidente
Enzo Di Sciascio – Consigliere,
relatore
Vincenzo Farina - Consigliere
ha pronunciato la seguente
s e n t e n z a
sul ricorso n. 570/01 proposto
dalla Torneria Manzanese dei Fratelli Zuodar s.n.c., in persona del legale
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Stefano Placidi,
con domicilio eletto presso la Segreteria del T.A.R., come da mandato a margine
del ricorso;
c o n t r o
il Comune di Manzano, in persona
del Sindaco in carica, non costituito in giudizio;
per l’annullamento
dell’ordinanza sindacale n. 67 del
6.7.2001 di annullamento della concessione edilizia rilasciata alla
proprietaria del capannone, che la ricorrente conduce in leasing;
Visti gli atti tutti di causa;
Data per letta alla pubblica
udienza del 17 luglio 2002 la relazione del consigliere Enzo Di Sciascio ed
uditi altresì i difensori delle parti costituite;
Rilevato che sussistono le
condizioni per la definizione del giudizio con sentenza succintamente motivata;
Ritenuto che nulla osta, per
identità di ratio, che alla sentenza nella predetta forma si possa
pervenire anche quando la causa è trattata in pubblica udienza (cfr. C.D.S. V
Sez. 26.1.2001 n. 268).
Considerato in fatto che la
ricorrente, che ha in utilizzo un capannone mediante contratto di locazione
finanziaria o leasing impugna l’ordinanza di annullamento d’ufficio della
concessione in rilasciata alla Hypo Alpe Adria Bank, proprietaria del
fabbricato, deducendo incompetenza del Sindaco, violazione dell’art. 7 della L.
7.8.1990 n. 241, per non tempestiva comunicazione dell’avvio del procedimento,
violazione degli artt. 1, 2° comma e 3 della L. n. 241/90;
Ritenuto che non possa dubitarsi
della legittimazione al ricorso della ricorrente, che ha la disponibilità del
fabbricato, oggetto dell’atto impugnato, utilizzandolo per la sua attività
artigianale senza altro limite, che non sia quello del pagamento del canone di
locazione finanziaria, nonché del suo interesse all’impugnazione, attesi i
pesanti riflessi sulla redditività aziendale prodotti dall’annullamento della
concessione;
che invero sembra innanzitutto al
Collegio, che doverosamente deve esaminarla per prima, priva di pregio la
censura di incompetenza, avanzata sotto il profilo che l’atto impugnato avrebbe
dovuto essere adottato dal dirigente competente e non dal Sindaco, a’sensi
dell’art. 107 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267;
Rilevato che, al riguardo questo
Tribunale amministrativo ha avuto più volte modo di pronunciarsi (cfr. T.A.R.
Friuli Venezia Giulia 27.10.2001 n. 649; 25.3.2002 n. 141) rilevando innanzitutto
che l’art. 98 della L.R. 19.11.1991 n. 52 e s.m.i., espressione della potestà
legislativa esclusiva della Regione sia in materia urbanistica (art. 4 n. 12
dello Statuto regionale) sia in materia di autonomie locali (art. 4 n. 1 bis
del predetto Statuto) attribuisce al Sindaco la vigilanza sulle costruzioni e,
di conseguenza, l’adozione dei provvedimenti repressivi delle violazioni
edilizie, ivi compresa la sospensione dei lavori e le determinazioni definitive
ad essa consequenziali;
che, pertanto, l’art. 107 del D.
Lgs. 267/00 è inapplicabile nella Regione Friuli Venezia Giulia, come è
riconosciuto dall’art. 1, 2° comma, del medesimo testo unico, secondo cui le
sue disposizioni “non si applicano alle regioni a statuto speciale … se
incompatibili con le attribuzioni previste dagli statuti e dalle relative norme
di attuazione” come per l’appunto avviene nel caso di specie;
Ritenuto inoltre che, anche a voler
applicare il D. Lgs. n. 267/00, rimane fermo che, a sensi dell’art. 6, 2°
comma, “le attribuzioni degli organi” sono disciplinate dallo statuto che,
a’sensi dell’art. 107, 2° comma, può anche ricomprendere l’adozione di atti e
provvedimenti amministrativi, di norma spettanti ai dirigenti, tra le funzioni
di indirizzo e controllo politico – amministrativo degli organi di governo
dell’ente;
che pertanto negli enti locali
l’attuazione del principio di separazione fra i compiti di indirizzo politico e
di gestione amministrativa avviene attraverso l’intermediazione dello statuto,
che consente di adeguare alle dimensioni dell’ente la ripartizione dei compiti;
che, nella specie, l’art. 39 lett.
n) di detto statuto conferisce esplicitamente al Sindaco l’esercizio delle
“funzioni attribuitegli direttamente dalle leggi regionali” quali sono quelle
in discussione;
che in concreto il Comune di
Manzano, che ha 7000 abitanti, non ha funzionari di livello dirigenziale ed il
Segretario comunale non può adottare, a’sensi dell’art. 51 lett. d) dello
statuto, i provvedimenti in discussione, essendogli commessi solo “gli atti a
rilevanza esterna non espressamente riservati dalla legge agli organi
istituzionali del Comune”, come quelli rilevanti nel caso in questione, onde la
censura di incompetenza, appare infondata anche in fatto oltre che in diritto;
Rilevato che, invece, si appalesa
fondata la doglianza, relativa alla mancata comunicazione dell’avvio del
procedimento, che avrebbe dovuto essere inviata anche alla ricorrente, atteso
che l’atto, che ci si accingeva ad assumere, avrebbe avuto effetti diretti nei
suoi confronti;
che, invero, se in generale detto
obbligo risulta assolto a mezzo dell’ordine di sospensione dei lavori, nella
specie intervenuto, detta regola risulta valida soltanto quando il
provvedimento definitivo risulta conforme a quello preannunciato dall’atto cautelare;
che, al contrario, nel caso in
esame, l’ordinanza di sospensione impugnata preannunciava, in caso
d’inosservanza, l’adozione di “provvedimenti definitivi necessari per la
modifica o per la sua (del capannone) rimessa in pristino” cioè delle sanzioni
edilizie di carattere ripristinatorio;
Osservato che, invece, dette misure
non sono state assunte, ma è stato adottato il diverso provvedimento di
autotutela, oggetto di gravame, peraltro mai preannunciato in sede di
sospensione e necessitante di autonoma comunicazione di avvio del procedimento;
che quindi coglie nel segno la
censura della ricorrente, che lamenta come la comunicazione anzidetta non le
sia stata data e che nemmeno essa sia pervenuta alla titolare della concessione
poi annullata in tempo utile per consentire un adeguato contraddittorio
procedimentale, essendo pervenuta soltanto due giorni prima dell’adozione e tre
giorni prima della notificazione alla titolare della concessione dell’atto
impugnato;
che inoltre, mentre la
comunicazione prospettava l’apertura del procedimento per la decadenza della
concessione, se ne è poi disposto l’annullamento;
che pertanto detta censura risulta
fondata;
Ritenuto che del pari fondata
risulta la censura di difetto di motivazione dell’ordinanza impugnata, sotto il
profilo che non è dato comprendere come l’omissione documentale, contestata
alla titolare dell’atto autorizzatorio, sia causa determinante del
provvedimento di autotutela, che non indica se siano state violate norme o
disposizioni di strumenti urbanistici e, in caso positivo, quali esse siano,
non consentendo alla ricorrente un’adeguata difesa dei propri interessi, già
negata in sede procedimentale, nemmeno in sede giudiziale, per l’impossibilità
di comprendere l’iter logico seguito dal Comune;
Ritenuto, in conclusione, che il
ricorso, assorbita ogni altra doglianza, debba essere accolto con conseguente
annullamento dell’atto impugnato;
che le spese di giudizio possono
essere compensate.
p. q. m.
il Tribunale amministrativo
region......