ATTI DI GARA: DIRITTO DI ACCESSO PER I CONCORRENTI
Soggetti abilitati a rilasciare polizze fidejussorie
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N.
Reg.Dec.
N. 6173 Reg.Ric.
ANNO 2002
Il Consiglio di Stato in sede
giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello proposto
dall’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, in persona del legale
rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale
dello Stato presso i cui uffici domicilia ex lege in Roma, Via dei Portoghesi
n.12;
contro
la Ditta YogiTech, in persona del
Presidente del Consiglio di Amministrazione pro-tempore ing. Silvano Motto,
rappresentata e difesa dall'Avv. Giuliano Francis Dinelli ed elettivamente
domiciliata in Roma, Via Pierluigi da Palestrina n.63 (Studio Contaldi);
per l'annullamento
della sentenza del Tribunale Amministrativo
Regionale del Lazio - Sezione III ter - n.4237 del 2002;
Visto il ricorso
con i relativi allegati;
Visto l'atto di
costituzione in giudizio dell’appellato;
Viste le memorie
prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti
della causa;
Alla pubblica
udienza del 27 agosto 2002 relatore il Consigliere Giancarlo Montedoro.
Uditi, l'Avv.
dello Stato Spina e l'Avv. Contaldi in dichiarata sostituzione dell'Avv.
Dinelli;
Ritenuto e
considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO
La ditta YogiTech
con ricorso di primo grado ha narrato di aver ricevuto da parte dell’Istituto
di Fisica Nucleare di Bologna l’incarico di attuare uno studio di fattibilità
diretto ad aumentare la qualità della proposta da presentare per la partecipazione
ad un bando di gara per la realizzazione di un progetto denominato ASIC per
l’elettronica front-end del Time of Flight di Alice.
Ha sostenuto la
ricorrente di aver iniziato immediatamente lo studio di fattibilità e di essere
stata informata in data 24/1/2001 di alcune modifiche apportate al progetto
ASIC in modo da poterne tenere conto nell’attuazione di detto studio.
La ricorrente in
primo grado ha dedotto inoltre di aver preso nota di tale comunicazione, e di
aver continuato nello studio di fattibilità.
Di seguito,
secondo la ricorrente, l’istituto, senza plausibili ragioni, non le ha fornito
alcuna informazione circa tale studio, nonostante un sollecito formulato dal
proprio
legale di fiducia.
La ricorrente,
perciò, ha presentato una domanda di accesso ai documenti che è stata respinta
con provvedimento impugnato.
Con tale
provvedimento l’Amministrazione fa presente che, a seguito di un riesame della
questione, è sopravvenuta la propria mancanza di interesse a proseguire nella
progettazione o nella realizzazione di un prototipo.
La ricorrente
sostiene che a causa di ciò ha subito un grave danno avendo investito
consistenti risorse.
Ha quindi proposto
un ricorso avverso il diniego di accesso ai documenti.
A questo scopo,
con una prima censura, ha sostenuto che oltre a sussistere il proprio interesse
all’accesso, non ricorrono le ipotesi che possono giustificare il diniego
all’accesso da parte della pubblica amministrazione.
Con un secondo
motivo, la ricorrente ha dedotto che il provvedimento impugnato è carente di
motivazione perché, in violazione dell’art.7 della d.p.r. 27/4/1992 n.352 nella
parte in cui afferma che il rifiuto dell’accesso deve essere motivato con
riferimento specifico alla normativa vigente, all’individuazione delle
categorie di cui all’art.24 comma 4, della legge n.241/1990, alle circostanze
di fatto che non consentono l’accoglimento della richiesta così come proposta.
L’istituto di
fisica nucleare si è costituito in giudizio
depositando documentazione concernente la realizzazione del progetto in
relazione al quale è insorta la controversia.
Il Tar del Lazio
con la sentenza impugnata ha accolto il ricorso.
Con l’appello
odierno l’amministrazione ripropone l’eccezione di difetto delle condizioni di
legge ai fini dell’accesso agli atti in questione, muovendo da erronei
presupposti di fatto e trascurando del tutto l’esame della documentazione
prodotta e delle argomentazioni difensive svolte nella camera di consiglio.
Sostiene
l’amministrazione di non aver conferito alla YogiTech alcun incarico e tanto
meno un incarico per uno studio di fattibilità diretto ad aumentare la qualità
della proposta da presentare per la partecipazione ad un bando di gara,
incarico mai conferibile da un istituto pubblico, assoggettato in materia
contrattuale ai principi di imparzialità e trasparenza e, in particolare, ai
sensi dell’art.50 del regolamento di amministrazione, finanza e contabilità,
alle procedure di gara previste dalle disposizioni comunitarie recepite
dall’ordinamento ovvero in esso direttamente applicabili, nonché delle
disposizioni nazionali espressamente applicabili agli enti di ricerca.
In nessun caso poi
potrebbe parlarsi di impegni negoziali o anche solo prenegoziali assunti
dall’amministrazione in assenza delle necessarie forme procedimentali che
coinvolgano i competenti organi dell’istituto; in conseguenza di ciò si
sostiene l’assoluta irrilevanza dei contatti intervenuti tra il titolare della
ditta ed il prof. Masetti (professore ordinario all’Università di Bologna ed
associato alle attività di ricerca dell’istituto) sia perché quest’ultimo non
aveva veste per rappresentare l’istituto, sia perché, secondo quanto narrato
dallo stesso legale rappresentante della ditta (nota dello studio legale
Baldini Benedetti in atti del 9/5/2001) tali contatti erano unicamente
preordinati a verificare le competenze della ditta ed eventualmente l’interesse
per inserirla in una lista di potenziali candidati cui estendere l’invito per
la gara di appalto dello sviluppo dell’ASIC.
Le iniziative
adottate – peraltro mai comprovate – esulerebbero da qualsiasi riferibilità
all’amministrazione per rimanere confinate nell’ambito della sua libera ed
autonoma iniziativa imprenditoriale.
Difetterebbe
quindi l’interesse della ditta YogiTech ad accedere agli atti relativi allo
studio di fattibilità effettuato dalla ditta YogiTech ed a quelli relativi ai
destinatari del bando che doveva essere indetto e ai nominativi dei componenti
la Commissione esaminatrice del bando stesso.
Per quanto
concerne poi gli atti di gara, la Commissione istituita presso la Sezione di
Bologna dell’Istituto ha predisposto una lettera d’invito per l’affidamento
del......