ATTI DI RESPONSABILI DI SERVIZIO CON INCARICO DEL SINDACO
Subappalti e legislazione antimafia sui pagamenti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo
Regionale per la Lombardia - Sezione staccata di Brescia - ha pronunciato la
seguente
SENTENZA
su ricorso n. 1009 /1999 proposto da
GABBIANI RENZO
rappresentato e difeso dall’Avv.
Antonino Rizzo ed elettivamente domiciliato presso l’Avv. Giovanni Onofri in
Brescia, Via Ferramola n. 14;
contro
IL COMUNE DI SOLAROLO RAINERIO
in persona del Sindaco pro
tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. Piergiuseppe Storti, ed
elettivamente domiciliato presso la Segreteria della Sezione in Brescia, Via
Malta n. 12;
per l’annullamento,
previa sospensione
del provvedimento in data 18.6.1999 prot. n. 1544, con il
quale il Responsabile del servizio tecnico rigetta l'istanza di aggiornamento
delle limitazioni contenute nell'autorizzazione edilizia n. 2/92 del 6.7.1995;
Visti i ricorsi con i relativi
allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del comune di
Solarolo Rainerio;
Visti gli atti tutti della causa;
Designato, quale relatore alla pubblica
udienza del 25.3.2003, il Dott. Gianluca Morri;
Uditi i difensori delle parti;
Ritenuto in fatto il diritto quanto
segue:
FATTO
Con provvedimento in data 6.7.1995, prot.n. 1956, Aut. Ed.
n. 2/92, il ricorrente venne autorizzato dal Sindaco del Comune di Solarolo
Rainerio ad eseguire le opere necessarie per la riconversione e il recupero dei
terreni identificati ai mappali 75-76-81, foglio 11, del NCT, al fine di
ottenere vasche per l'allevamento di pesci.
In tale provvedimento era contenuto l'invito al
ricorrente, qualora i lavori autorizzati avessero comportato l'eliminazione
della vegetazione spontanea protetta, ad ottenere preventivamente le necessarie
autorizzazioni della Regione Lombardia a norma degli articoli 17 e 21 della
L.r. 27.7.1977 n. 33 e successive modificazioni.
A seguito dell'entrata in vigore della L.r. n. 14 del
8.8.1998, il ricorrente inoltrò, al comune di Solarolo Rainerio, istanza
rivolta ad ottenere l'aggiornamento dell'invito contenuto della citata
autorizzazione, in relazione a quanto disposto dall'art. 36 comma 3 di detta
L.r., secondo cui: “Gli interventi
finalizzati ad attuare bacini idrici per irrigazione, piscicoltura e pesca
sportiva, ad esclusione della loro manutenzione, sono soggetti
all'autorizzazione regionale ai fini della commercializzazione del materiale
estratto”.
Con l'impugnato provvedimento l'Amministrazione intimata
rigetta detta istanza, declinando in sostanza la propria competenza al rilascio
dell'autorizzazione di cui agli artt. 17 e 21 della L.r. n. 33 del 1977,
allegando al riguardo parere dell'Amministrazione provinciale di Cremona.
Contro il predetto diniego sono rivolte le seguenti
censure:
1) incompetenza relativa, in quanto il provvedimento
impugnato sarebbe stato emesso da responsabile del servizio tecnico comunale
non dipendente dell'Amministrazione, ma incaricato esterno attraverso un
rapporto di collaborazione;
2) eccesso di potere per contradditorietà e incongruità
della motivazione, in quanto il Comune avrebbe recepito acriticamente il parere
espresso dalla Provincia senza svolgere le proprie considerazioni in relazione
al risultato da raggiungere;
3) violazione dell'art. 36 comma 3 della L.r. n. 14 del
1998, in quanto l'Amministrazione si sarebbe implicitamente limitata a
confermare l'invito contenuto nell'autorizzazione edilizia senza tenere conto
delle normativa sopravvenuta;
4) eccesso di potere per sviamento, in quanto il
provvedimento impugnato non si sarebbe limitato alla valutazione degli aspetti
più strettamente urbanistico-edilizi e concretizzerebbe elusione dell’ordinanza
cautelare n. 384 del 1995 emessa da questa Sezione.
Resiste al ricorso il Comune di Solarolo Rainerio,
eccependo preliminarmente l'inammissibilità dello stesso in quanto rivolto
contro atto di natura confermativa e, comunque, non notificato
all'Amministrazione provinciale in qualità di controinteressata, contestando,
altresì, nel merito le censure di parte ricorrente e chiedendone il rigetto in
quanto infondate.
All'udienza del 25.3.2003 la causa è stata trattenuta per
la decisione.
DIRITTO
1. È necessario esaminare preliminarmente le eccezioni di
inammissibilità del ricorso sollevate dall'Amministrazione resistente.
Dette eccezioni sono infondate.
Contrariamente a
quanto prospettato dalla difesa dell'Amministrazione, al provvedimento
impugnato non può essere data qualificazione meramente confermativa, poiché
esso risulta emanato a seguito di istanza proposta dal ricorrente sulla base di
normativa sopravvenuta rispetto alla data del rilascio dell'autorizzazione
edilizia n. 2/92. Ciò ha comportato, indubbiamente, una nuova attività
istruttoria seppure svolta acquisendo un parere dell'Amministrazione
provinciale a fronte del mutato quadro normativo, così come prospettato dal
ricorrente, a seguito della quale il provvedimento deve essere qualificato
conferma c.d. "propria" (o conferma-provvedimento), oggetto di
autonoma impugnativa.
Parimenti
infondata risulta l'eccezione di inammissibilità per mancata notifica
all'Amministrazione provinciale in qualità di controinteressata, in quanto le
censure mosse sono rivolte verso un provvedimento dell'Amministrazione comunale
che invita semplicemente il ricorrente a munirsi dell'autorizzazione di cui
agli articoli 17 e 21 della L.r. n. 33 del 1977, in ordine al quale non emerge
alcuna posizione qualificata dalla Provincia.
2. Nel merito il
ricorso è infondato.
3. Con la prima
censura il ricorrente deduce incompetenza relativa, in quanto il provvedimento impugnato sarebbe
stato emesso dal responsabile del servizio tecnico comunale il quale non è
dipendente dell'Amministrazione, ma mero incaricato esterno attraverso un
rapporto di collaborazione.
Detta censura non può essere
condivisa.
L’Amministrazione
intimata ha prodotto in giudizio la deliberazione di Giunta Comunale n. 44 del
19.5.1998, con la quale è stato confermato l'incarico di responsabilità del
servizio tecnico per il periodo 1.6.98 - 30.6.99, regolato dal disciplinare
approvato con deliberazione n. 61 del 26.5.1997. L’Amministrazione ha altresì
prodotto copia del provvedimento del Sindaco in data 17.9.1998 con il quale
sono stati nominati i responsabili degli uffici e dei servizi ai sensi
dell'art. 36 comma 5-ter, della Legge n. 142 del 8.6.1990, fra i quali è
compreso il tecnico comunale che sottoscritto provvedimento impugnato.
Dall'esame di tali
atti emerge che l'Amministrazione comunale, pur istituendo l'area tecnica e
servizi, nell'ambito della propria struttura organizzativa, alla quale
competono gli atti gestionali riguardanti l'ufficio tecnico e l'adozione degli
atti riferiti alla gestione del territorio e dell'ambiente, ha attribuito il
relativo incarico dirigenziale ad un libero professionista attraverso la
costituzione un rapporto di collaborazione professionale.
In sostanza
l'organizzazione dell'ufficio tecnico del Comune di Solarolo Rainerio è stata
strutturata come segue:
a) l'ufficio
tecnico costituisce unità organizzativa apicale (area tecnica e servizi)
nell'ambito della struttura dell'ente, alla quale sono attribuite tutte le
competenze in materia tecnica, gestione del territorio e dell'ambiente;
b) il relativo
responsabile viene nominato dal Sindaco ai sensi dell'art. 36 comma 5-ter della
Legge n. 142 del 1990 ed esercita tutte le funzioni dirigenziali di cui
all'art. 51 della medesima Legge;
c) nel caso specifico
l’incarico di responsabilità dell'area in oggetto è stato attribuito ad un
professionista legato all'ente attraverso contratto di collaborazione, e non di
lavoro subordinato ancorché a tempo determinato.
Al riguardo
occorre premettere che la riforma della pubblica amministrazione locale (ma non
solo) avviata con la Legge n. 142 del 1990, ha apportato sostanziali
modificazioni sia nell'organizzazione degli uffici e dei servizi, che nella
gestione della forza lavorativa.