ATTIVITÀ COMMERCIALE SU AREA IN CONCESSIONE
I vigili non sono agenti giudiziari
N
N. 02214/2010 REG.DEC.
N. 06984/1998 REG.RIC.
REPUBBLICA
ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il
Consiglio di Stato
in
sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha
pronunciato la presente
DECISIONE
Sul ricorso numero di registro
generale 6984 del 1998, proposto da:
Comune di Rimini, rappresentato e difeso dall'avv. Wilma Marina Bernardi, con
domicilio eletto presso Maria Teresa Barbantini in Roma, viale Giulio Cesare
N.14;
contro
Mussoni Giorgio, rappresentato e
difeso dagli avv. Luciano Manzi, Antonino Morello, Gualtiero Pittalis, con
domicilio eletto presso Gian Marco Grez in Roma, corso V.Emanuele II, N.18;
S.C.A R.L. Cooperativa Bagnini di Viserba di Rimini, rappresentato e difeso
dagli avv. Antonino Morello, Gualtiero Pittalis, Roberto Manzi, con domicilio
eletto presso Gian Marco Grez in Roma, corso V.Emanuele II, N.18;
S.C.A R.L. per Servizi di Chioschi Bar Ristoranti e Pizzerie;
per la riforma
della sentenza del TAR EMILIA
ROMAGNA – BOLOGNA :Sezione I n. 00441/1997, resa tra le parti, concernente CESSAZIONE
ATTIVITA’ VENDITA MERCI MEDIANTE DISTRIBUTORI AUTOMATICI.
Visto il ricorso in appello con i
relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in
giudizio di S.C.A R.L. Cooperativa Bagnini di Viserba di Rimini;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del
giorno 16 marzo 2010 il Cons. Roberto Chieppa e uditi per le parti gli avvocati
Barbantini, su delega dell’ avv. Bernardi, e Iaria, su delega dell’ avv.
Pittalis;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto
quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1. Con sentenza n. 441/97 il Tar per
l’Emilia Romagna ha accolto il ricorso proposto da Giorgio Mussoni, in proprio
e n.q. di legale rappresentante della Cooperativa Bagnini di Viserba di Rimini,
avverso il provvedimento n. 996 dd. 11.6.1996, con cui il Dirigente del settore
attività economiche del Comune di Rimini ha ordinato la cessazione
dell’attività di vendita di merci mediante distributori automatici nell’ambito
degli stabilimenti balneari gestiti dai ricorrenti.
Il Comune di Rimini ha proposto
ricorso in appello avverso tale sentenza per i motivi che saranno di seguito
esaminati.
Mussoni Giorgio e la Cooperativa
Bagnini di Viserba di Rimini si sono costituiti in giudizio, chiedendo la
reiezione del ricorso.
All’odierna udienza la causa è stata
trattenuta in decisione.
2. L’oggetto del giudizio è
costituito da una unica questione, inerente l’applicabilità della disciplina
della legge n. 112/1991 alla fattispecie della installazione di distributori
automatici di merci all’interno degli stabilimenti balneari.
Con il provvedimento impugnato il
Comune di Rimini aveva ritenuto necessario il rilascio di apposita
autorizzazione comunale, aggiuntiva rispetto al nulla osta dell’autorità
demaniale e assentibile solo a persone fisiche o a società di persone, e non a
società a responsabilità limitata.
Il giudice di primo grado ha
ritenuto, invece, che la citata disciplina sia applicabile alle sole aree
demaniali ad uso pubblico, e non anche a quelle date in concessione, assoggettate
invece alla legge n. 426/71.
Il Comune di Rimini contesta tale
interpretazione e ribadisce che l’attività in questione è assoggettata a un
duplice regime autorizzatorio (nulla osta dell’autorità marittima e
autorizzazione al commercio e legge n. 112/91).
La tesi è priva di fondamento.
Ai sensi dell’art. 1 della legge n.
112/91 per commercio su aree pubbliche si intendono la vendita di merci al
dettaglio e la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande effettuate su
aree pubbliche, comprese quelle del demanio marittimo, o su aree private delle
quali il comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, scoperte o coperte.
Il commercio su aree pubbliche può
essere svolto: a) su aree date in concessione per un periodo di tempo
pluriennale per essere utilizzate quotidianamente dagli stessi soggetti durante
tutta la settimana; b) su aree date in concessione per un periodo di tempo
pluriennale per essere utilizzate solo in uno o più giorni della settimana
indicati dall'interessato; c) su qualsiasi area, purché in forma itinerante.
In base all’art. 3, comma 14 della
stessa legge n. 112/91 l'esercizio del commercio nelle aree demaniali marittime
deve essere autorizzato anche dalle competenti autorità marittime, ai sensi
dell'articolo 68 del codice della navigazione e , se svolto su aree demaniali
marittime secondo le modalità previste dall'articolo 1, comma 2, lettere a) e
b), è soggetto, comunque, alle dispos......