ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO SVINCOLATA DAI TEMPI DEL PROCEDIMENTO
NON DOVUTA ALLE PROVINCE LA QUOTA PARTE TARSU DELLE SCUOLE
Fatto e diritto
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 26/4/2004 S. E. proponeva
opposizione all’ordinanza-ingiunzione n. 15/A-01 del Comune di L’Aquila,
notificata in data 27/2/04, emessa sulla base del verbale dei Vigili Urbani del
luogo del 5/1/2001 per violazione degli artt. 28, co. 1, e 29 co. 1, del d.lgs.
n. 114/1998 chiedendone l’annullamento, per essere stata emessa tre anni dopo
l’accertamento della presunta violazione dell’art. 2 legge 241/1990 e dell’art.
97 Cost., contestando altresì l’applicazione al caso in esame della legge n. 114/1998
in luogo del dlgs n. 114/1998.
Il giudice di pace di L’Aquila con sentenza n. 372/2004 accoglieva
il ricorso, ponendo le spese di lite a carico del Comune di L’Aquila,
osservando che il lungo periodo di tempo intercorso tra l’accertamento della
violazione e la notifica dell’ordinanza-ingiunzione violava l’art. 2 della legge
241/1990, in quanto emessa oltre il termine di giorni trenta dalla
contestazione del verbale di infrazione. Per la cassazione della decisione
ricorre il Comune di L’Aquila in persona del Sindaco pro-tempore, esponendo due
motivi:
1) violazione degli artt. 83 e 182 cpc, in relazione all’art. 360
n. 4 cpc, per omesso deposito della procura ad
litem;
2) violazione dell’art. 360 n. 3 in relazione all’art. 18 legge
689/81 e all’art. 2 legge 241/90, per avere applicato al caso in esame l’art.
2, co. 2 della legge 241/90, anziché l’art. 18 legge 689/81.
Infondato è il primo motivo di ricorso, rispondendo la procura
apposta sul retro della copia notificata del decreto ingiuntivo ai criteri di
specificità della procura ad litem sia riguardo alla provenienza della medesima che all’atto
processuale a cui si riporta.
Ben vero, la tesi della tassatività degli atti sui quali è apponibile
la procura speciale è da tempo abbandonata sia in dottrina che in
giurisprudenza, in considerazione del fatto che dal testo dell’art. 125 s.c. si
desume che l’unico requisto richiesto dalla legge è che la procura sia apposta
su un atto depositato prima della costituzione, di tal che la procura apposta
in calce o sul retro di un atto diverso da quelli elencati dall’art. 83 è
idonea a raggiungere lo scopo di instaurare un valido rapporto processuale, se
detto atto sia depositato al momento della costituzione in giudizio e la controparte,
come nel caso in esame, non abbia specificamente contestato la regolarità del
mandato. (Cass. civ. n. 10251/2003).
Ben diversa sorte riporta l’esame del secondo motivo di ricorso
ove si osservi che è principio ormai consolidato in giurisprudenza di legittimità
che la disposizione dell’art. 2, co. 2, legge n. 241/1990, come modificato
dall’art. 36-bis d.l. n. 35/2005, convertito in legge n. 80/2005, è incompatibile con
i procedimenti regolati dalla legge n. 689/1981, che costituisce un sistema di
norme organico e compiuto e delinea un procedimento di carattere contenzioso
scandito in fasi, i cui tempi sono regolati in modo da non consentire il
rispetto di un termine così breve (Cass. n. 24436/2006, conforme Sez. Un. n.
9591/2006).
Ne consegue che rigettato il primo motivo e accolto il secondo,
l’impugnata sentenza va cassata con rinvio, anche per le spese del presente
giudizio, ad altro giudice di pace di L’Aquila.
P.Q.M.
Rigetta il primo motivo; accoglie il secondo, cassa e rinvia, anche
per le spese del giudizio di cassazione, ad altro giudice
di pace di L’Aquila.
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