ATTO ILLEGITTIMO: NON C'E' COLPA SE L'ERRORE E' SCUSABILE
VALUTAZIONE ELEMENTI SOGGETTIVI DEL CONCORRENTE
R E
P U B B L
I C A I T A L
I A N A
N.3727/2009
Reg. Dec.
N. 10912 Reg. Ric.
Anno 2003
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il
Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la
seguente
D E C I S I O N E
sul ricorso iscritto al NRG 10912/2003 proposto dai
sig.ri Donnini Annalisa, Donnini Enrico e Fabbroni Vanda, in proprio e quali
proprietari dell’ Azienda agricola Mimmole, rappresentati e difesi dagli
avvocati Francesco Grignolio e Fabio Lorenzoni ed elettivamente domiciliati
presso lo studio del secondo in Roma, via del Viminale 43;
contro
- la
Prefettura di Firenze, in persona del Prefetto in carica, rappresentata e
difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato con domicilio per legge in Roma,
via dei Portoghesi n. 12;
- Rete
Ferroviaria Italiana – RFI s.p.a. (già Soc. Ferrovie dello Stato S.P.A.),
rappresentata e difesa dall’avv. Francesco Alcaro con domicilio eletto in Roma,
via Taro n. 35;
per l'annullamento
della sentenza del Tribunale Amministrativo
Regionale per la Toscana, n. 5056 del 2003, con la quale è stato respinto il
ricorso per la condanna della S.P.A Ferrovie dello stato al pagamento del
risarcimento del danno subito dalla ricorrente, derivato dalla illegittima
esecuzione di opera pubblica ed accessione invertita, nonché dell’illegittima
occupazione, conseguente alla sentenza del Consiglio di Stato, A.P. 24.1.2000
n°3.
Visto il ricorso in appello;
visto l'atto di costituzione in giudizio del
Ministero dell’Interno e di R.F.I.;
viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno
delle rispettive difese;
visti gli atti tutti della causa;
relatore, alla pubblica udienza del 26 maggio 2009
il consigliere Armando Pozzi, e uditi, per le parti, l’avvocato Cocco, su
delega dell’avvocato Lorenzoni, l’avvocato dello Stato De Felice, e l’avvocato
Paradisi, su delega dell’avvocato Alcaro;
ritenuto e considerato quanto segue:
F A T T O
Con ricorso al TAR Toscana gli attuali appellanti,
essendosi verificata una accessione invertita dei beni di loro proprietà a
seguito di procedura espropriativa finalizzata all’esecuzione di lavori di
ripristino della sede ferroviaria della linea Firenze – Faenza tra il Km 4+ 207
e il Km 30+168., hanno chiesto l’integrale risarcimento di tutti i danni patiti
e patiendi, in proprio e nella loro qualità di titolari dell’Azienda Agricola
di Mimmole, secondo le regole generali di cui all’art. 2043 cod. civ. e art. 35
del D. Lgs. 31.3.1998, n. 80, conseguenti all’illegittima occupazione delle
aree per l’esecuzione dei lavori di ripristino della sede ferroviaria della
linea Firenze – Faenza tra il Km 4 + 207 e il Km 30 + 168, intervenuta il 23.1.1996. Con l’esecuzione
dell’opera, si sono verificati i seguenti fatti lamentati come produttivi di danno:
a) perdita
di un’area di terreno agricolo facente parte dell’azienda agricola, pari a
valore di mercato calcolato su aree di identico valore, localizzazione e
produttività;
b) diminuizione
del valore complessivo dell’impresa agricola per la perdita delle aree oggetto
di accessione invertita, nonché di quelle che sono state anche parzialmente
intercluse;
c) perdita
della proprietà o costituzione di servitù su strada, parco resede
dell’abitazione e accessori quali fossi, recinzioni e alberi, anche non
destinati all’agricoltura, con contestuale deprezzamento degli immobili di cui
costituivano pertinenza;
d) risarcimento
danni per la riduzione della produttività aziendale dalla data di immissione in
possesso e sino alla scadenza dei termini di cui alla convenzione con il Comune
di Fiesole del 4.3.1989 con durata ventennale;
e) diminuzione
di valore del complesso immobiliare per la presenza di una stazione
ferroviaria;
f) ogni
ulteriore danno causato dall’esecuzione dell’opera pubblica come provato ed
accertato in corso di causa;
g) il
danno conseguente all’occupazione degli immobili.
Tutti i danni come indicati
(sempre secondo i ricorrenti in primo grado, attuali appellanti) ammontano ad
una somma complessiva pari a £ 572.000.000.
Con l’appello i danni vengono quantificati
in euro 321,711,00
ovvero 297.954,00 oltre l’importo del danno per occupazione illegittima,
interessi e rivalutazione.
Avverso la sentenza con cui il TAR ha rigettato la
domanda di risarcimento del danno per mancanza dell’elemento psicologico della
fattispecie dell’illecito, gli stessi proprietari hanno proposto il presente
appello, lamentando l’erroneità della sentenza sia sul piano del riparto
dell’onere probatorio, gravante a detta del Tribunale sui ricorrenti in primo
grado, sia sul piano della sussistenza dell’elemento psicologico della colpa
Si sono costituiti in giudizio l’amministrazione
dell’Interno e RFI per contestare la fondatezza del ricorso.
All’udienza del 26 maggio 2009 la causa, sentiti
gli avvocati delle parti costituite, è stata trattenuta in decisione.
D I R I T T O
1 - Al fine del decidere vale ricordare che con
sentenza dell’Adunanza Plenaria di
questo ......