AUMENTANO GLI IMPORTI DELLE SANZIONI STRADALI
INFORMAZIONI SULLA GESTIONE FINANZIARIA
Ministero dell'Interno
Ministero dell'Interno
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA
SICUREZZA
Direzione Centrale per la Polizia
Stradale, Ferroviaria, delle Comunicazioni e per i Reparti Speciali della
Polizia di Stato
N.
300/A/1/36006/101/3/3/14 Roma,
30 dicembre 2004
OGGETTO: Aggiornamento sanzioni amministrative
pecuniarie ex art. 195, comma 3 del decreto legislativo 30.4.1992, n. 285
(Nuovo Codice della Strada).
Per opportuna conoscenza si
comunica che sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 305 - Serie
Generale del 30 dicembre 2004 è stato pubblicato il Decreto Ministeriale 22
dicembre 2004 che, ai sensi dell’articolo 195, comma 3, C.d.S, dispone
l’adeguamento biennale delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal
Codice della Strada e che troverà applicazione dal prossimo 1° Gennaio 2005.
Il decreto ha individuato, altresì, una serie di norme (all.1), entrate in
vigore in data successiva al 1.1.2003, le cui sanzioni non sono oggetto di
adeguamento.
Per semplificare l’attività di riscossione e limitare la possibilità di errori
nei pagamenti da parte dell’utenza, l’articolo 1, comma 529, della c.d. Legge
Finanziaria 2005, in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana, ha introdotto nell’articolo 195 C.d.S. il comma
3-bis che impone, a decorrere dal 1 gennaio 2005, l’arrotondamento della misura
delle sanzioni amministrative pecuniarie all’unità di euro, per eccesso se la
frazione decimale è pari o superiore a 50 centesimi di euro, ovvero per difetto
se è inferiore a detto limite (es. 50,01 diventa 50,00; 50,50 diventa 51,00;
50,98 diventa 51,00).
La norma richiamata deve essere
applicata in sede di irrogazione della sanzione. Ne consegue che il decreto
ministeriale di cui all’art. 195 C.d.S. continuerà a calcolare l’entità delle
sanzioni amministrative considerando anche eventuali numeri decimali, mentre
sul verbale di contestazione o nella ordinanza ingiunzione di pagamento la
somma deve subire gli aggiustamenti sopra delineati. Inoltre il tenore del comma
3-bis dell’art. 195 C.d.S., introdotto dalla Legge Finanziaria 2005, deve
essere interpretato in un’ottica di semplificazione delle procedure e del
rapporto con l’utenza, nel senso che l’arrotondamento in argomento investe
tutte le sanzioni amministrative previste dal Codice della Strada, ancorché non
siano state ancora oggetto di aggiornamento ai sensi dell’art. 195, comma 3
C.d.S.
Per immediatezza di consultazione ed uniformità di comportamento, in allegato
alla presente sono riportati gli importi delle sanzioni pecuniarie oggetto di
adeguamento da parte del richiamato decreto ministeriale, per ciascuno dei
quali è stato già calcolato l’arrotondamento (all. 2). Analoga operazione di
arrotondamento è stata effettuata per le sanzioni amministrative che non sono
state oggetto di adeguamento (all. 3).
L’arrotondamento all’unità di euro opera solo sulle sanzioni edittali e,
quindi, non interviene sulle somme che costituiscono eventuale risultato di
operazioni di divisione rispetto ai valori minimi o massimi previsti dal
Codice. Perciò, a titolo esemplificativo, non sono oggetto di arrotondamento le
somme da iscrivere a ruolo ai sensi dell’art. 203, comma 3, C.d.S. (metà del
massimo edittale) o quelle richieste a titolo di cauzione ai sensi dell’art.
207, comma 2, C.d.S. (metà del massimo edittale), o la sanzione di cui all’art.
193, comma 3, C.d.S. (un quarto della sanzione indicata al comma 2). L’importo
di tali somme qualora presentino valori decimali, continua ad essere
arrotondato secondo le regole generali al centesimo di euro (es. 69,666 diventa
69,67; 69,664 diventa 69,66; 69,665 diventa 69,67).
Anche se, per effetto dell’arrotondamento sopraindicato, saranno minori le
problematiche connesse a casi di pagamento insufficiente o erroneo, soprattutto
per la prima fase di applicazione dei nuovi importi delle sanzioni
amministrative, si richiama l’attenzione dei Compartimenti della Polizia
Stradale, sul contenuto della circolare del Ministero dell’Interno-Dipartimento
per gli Affari Interni e Territoriali, n. M/2413/13 del 20 novembre 2003
(applicazione dell'art. 389 del Regolamento di Esecuzione C.d.S.) trasmessa a
Codesti Uffici con nota n. 300/A/45864/101/20/21/10 del 15 dicembre 2003, che,
nella gestione amministrativa dei verbali, evidenziava l’esigenza di tener
adeguatamente in considerazione i possibili errori in cui l’utenza poteva
incorrere nell’effettuazione del pagamento in misura ridotta, soprattutto
quando assolutamente irrisoria appariva la differenza tra quanto effettivamente
versato e quanto richiesto a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria.
Per ogni utilità, si comunica che
copia della presente circolare sarà pubblicata anche sul sito
www.poliziadistato.it.
IL DIRETTORE CENTRALE
Piscitelli
ALLEGATO 1
Elenco delle sanzioni amministrative introdotte nel
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, per effetto del decreto legislativo
15 gennaio 2002, n. 9, della legge 9 aprile 2003, n. 72 e del decreto legge 27
giugno 2003, n. 151, convertito con legge 1° agosto 2003, n. 214, escluse dall’adeguamento
della somma a partire dal 2005:
Articolo 7
comma 14
ultimo periodo
Articolo 7
comma 15 bis
Articolo 23
comma 13 bis
Articolo 79
comma 4
ultimo periodo
Articolo 85
comma 4 bis
Articolo 86
comma 2
Articolo 86
comma 3
Articolo 97
commi 7,8,9,11,12,13
Articolo 116
comma 13 bis