AUMENTI TARSU DA MOTIVARE
Accertamento valido anche senza preavviso
N
N. 05616/2010 REG.DEC.
N. 04004/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
Il Consiglio
di Stato
in sede
giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha
pronunciato la presente
DECISIONE
Sul ricorso numero di registro generale 4004 del 2009,
proposto da:
Comune di Terracina, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso
dall'avv. Paolo Stella Richter, con domicilio eletto presso Paolo Stella
Richter in Roma, viale Mazzini N.11;
contro
Marzullo Franco, in qualità di Vice Pres.Vicario
Confcommercio Ascom-Terracina e quale legale rappresentante di Bookcart S.n.c.,
rappresento e difeso dall'avv. Fabrizio Proietti, con domicilio eletto presso
Fabrizio Proietti in Roma, piazza Orazio Marucchi, N.5;
nei confronti di
Terracina Ambiente S.p.A., non costituita;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. LAZIO - SEZ. STACCATA DI
LATINA: SEZIONE I n. 00127/2009, resa tra le parti, concernente DETERMINAZIONE
TARIFFE PER SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI ANNO 2008.
Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del sig.
Marzullo;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 maggio
2010 il Cons. Aniello Cerreto e uditi per le parti gli avvocati Palatucci, per
delega dell'Avv. Stella Richter, e Proietti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto
segue.
FATTO e DIRITTO
1.Con la sentenza indicata in epigrafe, il TAR
Lazio-Sezione staccata di Latina ha accolto il ricorso proposto dal sig.
Marzullo , in qualità di Vice presidente vicario della Confcommercio
Ascom-Terracina e legale rappresentante della società Bookcar, avverso la
deliberazione G. C. di Terracina n.70 del 14 febbraio 2008 , con la quale era
stato determinato l’incremento nella misura del 20% delle tariffe per lo
smaltimento dei rifiuti solidi urbani per il 2008.
In particolare il TAR, senza esaminare l’eccezione di
inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione del sig. Marzullo
sollevata dal Comune, ha condiviso la censura di mancanza di una motivazione
analitica per non avere l’Amministrazione indicato le ragioni per cui, a fronte
della necessità di assicurare la copertura totale della spese e in assenza di
dati certi in ordine alla spesa e alle entrate, aveva ritenuto di poter
stabilire in una determinata entità l’importo dell’aumento.
2.Avverso detta sentenza ha proposto appello il comune
di Terracina , deducendo quanto segue:
-il TAR ha omesso di pronunciarsi sull’eccezione di
carenza di legittimazione del sig. Marzullo che dichiaratosi vice presidente
vicario dell’Associazione avrebbe dovuto produrre copia del relativo statuto;
inoltre il sig. Marzullo, con riferimento alla rappresentanza legale della
socieà Bookcart avrebbe dovuto dimostrare che tate società era tra i destinatari
dell’aumento della TARSU ;
-il Comune aveva ravvisato la necessità di
incrementare complessivamente la tariffa TARSU per avvicinarsi al rispetto
degli obblighi di pareggio tra costi e ricavi previsto dalla normativa di
settore con riferimento all’imminente applicazione della tariffa igiene
ambientale (TIA) già a partire dal 2009 ;
-la relativa normativa aveva previsto un periodo
transitorio durante il quale le amministrazioni comunali avevano la facoltà di
anticipare l’applicazione delle disposizioni TIA dal 2009;
-contrariamente a quanto ritenuto dal TAR, l’art. 69
d. l.vo n.507/1993 non prevede un obbligo generalizzato di motivazione per
qualsiasi di incremento delle tariffe della TARSU ma soltanto in casi
particolari come è desumibile dal comma 2 di detto articolo;
-la delibera di incremento delle tariffe della TARZSU
è atto generale ed in quanto tale sottratta all’obbligo di motivazione ai sensi
dell’art. 3 , comma 3, L. n.241/1990 e successive modificazioni, come del resto
ritenuto da Cass. 23 ottobre 2006 n. 22804;
3.Costituitosi in giudizio, il sig.. Marzullo ha
riproposto le censure avanzate in promo grado e che erano state assorbite dal
TAR, rilevando quanto segue:
-inammissibilità dell’eccezione di difetto di
legittimazione avanzata genericamente in primo grado, comunque dalla
documentazione depositata emerge che il sig. Marzullo è rappresentante legale
della società Bookcart;
-eccesso di potere per difetto di istruttoria e
carenza di motivazione oltre che per manifesta illogicità;