AUMENTO SANZIONI PER VIOLAZIONE IN MATERIA DI LAVORO
TRASFERIMENTO DIPENDENTE PER INCOMPATIBILITA'
NORMATIVA - ISTRUZIONI OPERATIVE
NORMATIVA - ISTRUZIONI
OPERATIVE
DIREZIONE CENTRALE PRESTAZIONI
UFFICIO I
Prot. 1991
Roma, 19 marzo 2007
A TUTTE LE UNITA’ CENTRALI E TERRITORIALI
Oggetto: Legge Finanziaria per il 2007, art. 1, comma 1177 – Quintuplicazione
degli importi delle sanzioni amministrative per violazioni di norme entrate in
vigore prima dell’1 gennaio 1999.
Facendo seguito ai numerosi quesiti pervenuti dalle Strutture territoriali
sull’argomento in oggetto e alla lettera di istruzioni impartite dalla
Direzione Centrale Rischi in data 22 febbraio u.s., si forniscono i seguenti
chiarimenti.
L’art. 1, comma 1177, della legge finanziaria per il 2007 sancisce, come noto,
la quintuplicazione delle sanzioni amministrative previste per le violazioni di
norme in materia di lavoro, legislazione sociale, previdenza e tutela della
sicurezza e salute nei luoghi di lavoro entrate in vigore prima del 1° gennaio
1999.
Nell’ambito di applicazione delle nuove disposizioni rientrano tutte le
sanzioni per violazioni formali disciplinate dal Testo Unico ivi comprese
quelle connesse all’omessa o ritardata denuncia di infortunio e di malattia
professionale ai sensi dell’art. 53 T.U.
La nuova misura della sanzione deve essere applicata alle violazioni contestate
a decorrere dal 1° gennaio 2007 per cui in caso di violazione del suddetto art.
53 T.U., si dovrà fare riferimento, nell’ipotesi di ritardata denuncia, alla
data di presentazione della denuncia tardiva e nell’ipotesi di omessa denuncia,
alla data dell’accertamento.
Infatti, come chiarito dalla surrichiamata nota della Direzione Centrale
Rischi, “il discrimine temporale è da ricondurre alla data di commissione
dell’illecito che coincide con la data di cessazione del comportamento lesivo”.
La quintuplicazione dell’importo della sanzione si applica a prescindere dalla
misura della sanzione stessa. A titolo di esempio, si chiarisce che, con
riferimento alla violazione del citato art. 53 T.U., l’importo quintuplicato
della sanzione in misura minima è di Euro 1290; quello della sanzione in misura
massima di Euro 7745, mentre quello della sanzione in forma ridotta è di Euro
2580.
IL DIRETTORE CENTRALE
- Dott. Paolo Vaccarella -
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