AUTORIZZAZIONE DEL COMUNE PER IMPIANTI TLC
ACCERTAMENTO ICI: OBBLIGATORIA LA NOTIFICA
Consiglio di Stato - Sezione VI - Decisione 27 aprile-28 giugno 2007 n
Consiglio di Stato - Sezione VI - Decisione 27
aprile-28 giugno 2007 n. 3792 Presidente Varrone - Relatore
Giovagnoli
Fatto e diritto
1. Viene in decisione l'appello proposto dalla
Regione Campania avverso la sentenza n. 18585/2005 del T.a.r. Campania - Napoli.
La sentenza di primo grado, accogliendo il ricorso del Comune di Nola, ha
annullato la delibera della Giunta Regionale della Campania n. 3864 del
30/12/2003, pubblicata sul B.U.R.C. n. 7 del 16/2/2004, che individuava il
Comune quale ente abilitato al rilascio dell'autorizzazione relativa
«all'istallazione di infrastrutture per impianti radioelettrici e la modifica
delle caratteristiche di emissione di questi ultimi», nel rispetto delle
procedure e della modulistica indicate dall'art. 87 d.lgs. n. 259/2003, nonché
quale ente abilitato al rilascio dell'autorizzazione relativamente alle opere
civili di cui agli artt. 88 e 89 del d.lgs. n. 259/2003.
Il Giudice di primo grado ha annullato il provvedimento regionale ritenendo che
«la Regione non avrebbe potuto - con la delibera de qua - individuare
genericamente il Comune quale ente abilitato al rilascio dell'autorizzazione di
cui trattasi in quanto ciò si appalesa in contrasto con la L.R. n. 14/01 nonché
con la normativa tra l'altro contenuta nella L. n. 36/01 e nel D.lgs. n.
259/03».
2. Contro tale sentenza ha proposto appello la Regione
Campania sostenendo la legittimità del provvedimento impugnato anche alla luce
dell'art. 118 Cost., in quanto diretto ad attuare il d.lgs. n. 259/2003.
Si è costituito in giudizio il Comune di Nola chiedendo il rigetto dell'appello
e la conferma della sentenza di primo grado.
Si sono costituiti in giudizio anche Telecom Italia s.p.a. e HG3 s.p.a. (che
avevano già spiegato intervento ad oppenendum in primo grado) chiedendo l'accoglimento
dell'appello e, per l'effetto, il rigetto del ricorso di primo grado.
Si è costituita in giudizio, infine, la Provincia di Napoli per eccepire il
difetto di legittimazione passiva rispetto al ricorso di primo grado e per
sostenere, nel merito, la legittimità del provvedimento impugnato.
4. L'appello è fondato e va accolto.
5. L'individuazione del Comune quale ente abilitato al
rilascio dei titoli autorizzatori necessari per la realizzazione degli impianti
radioelettrici discende, dal d.lgs. n. 259/2003 letto alla luce dell'art. 118
Cost.
L'art. 87 commi 2 e 9, del d.lgs. n. 259/2003, pur indicando in modo generico
l'ente locale competente al ricevimento delle istanze ed al rilascio dei titoli
abilitativi (utilizzando la testuale espressione «l'ente locale»), deve essere
interpretato nel senso che attribuisca al Comune tale competenza.
In primo luogo, infatti, occorre tener presente che ai sensi dell'art. 118
Cost. «tutte le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni, salvo che,
per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città
Metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà,
differenziazione e adeguatezza».
L'art. 118 Cost. manifesta, quindi, una chiara preferenza per il livello
comunale, avendo come obiettivo la massima vicinanza tra i destinatari delle
funzioni pubbliche e gli enti che ne sono titolari, nel senso che le
istituzioni di livello via via più elevato hanno un ruolo sussidiario, limitato
a ciò che al livello meno elevato non può essere efficacemente svolto.
Nel caso di specie, pertanto, a fronte dell'art. 87 d.lgs. n. 259/2003 che
attribuisce genericamente all'ente locale la competenza al rilascio dei titoli
abilitativi, la Giunta Regionale ha correttamente indicato, alla luce del principio
costituzionale di sussidiarietà e di adeguatezza, il Comune quale ente
concretamente competente al rilascio di tale autorizzazioni. Ciò in quanto,
alla luce del nuovo art. 118 Cost., l'attribuzione delle funzioni
amministrative al Comune rappresenta la regola, potendosi accedere ad una
diversa collocazione solo laddove risulti che i Comuni non siano in grado di
esercitare adeguatamente tali funzioni.
Ne discende la legittimità della delibera della Giunta che ha fornito l'unica
interpretazione legittima, siccome conforme alle norme costituzionali, degli
artt. 87 e 88 d.lgs. n. 259/2003.
6. Ulteriore conferma a tale interpretazione si ricava
dall'art. 86 d.lgs. n. 259/2003 che equipara a tutti gli effetti gli impianti
di telecomunicazione alle opere di urbanizzazione primaria. Ed allora,
considerando che le opere di urbanizzazione debbono essere assentite dal
Comune, si può ritenere, in virtù della ricordata equiparazione, che sempre al
Comune spetta la competenza ad assentire la realizzazione degli impianti di
telecomunicazioni.
7. In definitiva, alla luce delle considerazioni che
precedono, può ritenersi che il provvedimento impugnato, nell'individuare il
Comune quale ente autorizzato all'autorizzazione per la realizzazione di
impianti radioelettrici sia legittimo, in quanto diretto a dare esecuzione al
d.lgs. n. 259/2003 nelle more dell'azione della legge regionale.
Ne discende che l'appello deve essere accolto e, per l'effetto, in riforma
della sentenza impugnata, il ricorso di primo grado va respinto.
Sussistono giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese di
lite fra le parti del giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta,
definitivamente pronunciando:
Accoglie l'appello, e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata
respinge il ricorso proposto in primo grado.
Spese del giudizio compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
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