AUTORIZZAZIONE EDILIZIA IN SANATORIA
SOGGETTI A TOSAP/COSAP CENTRALINE E CAVI AEREI
REPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA N.5312/05 REG.DEC.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 6405 REG.RIC.
Il
Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale, Sezione Quinta ANNO 2001
ha pronunciato la
seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello n. 6405/2001,
proposto da CAVALLO Anna Maria rappresentata e difesa dall’avv. Alfredo ZAZA
D’AULISIO con domicilio eletto in Roma via Cola di Rienzo, n. 163 presso l’avv.
Giuseppe FRATACCIA;
contro
il COMUNE di SPERLONGA non
costituitosi;
per la riforma
della sentenza del TAR LAZIO -
LATINA n. 213/2000, resa tra le parti;
Visto l’atto di
appello con i relativi allegati;
Visti gli atti
tutti della causa;
Alla
pubblica udienza dell’8 Marzo 2005, relatore il Consigliere Nicola Russo ed
udito altresì,l’avv. Cardarelli per delega dell’avv. Zaza;
Ritenuto in fatto e considerato in
diritto quanto segue.
F A T T O
Con ricorso (n. 378 del 1999),
notificato il 23 aprile 1999 e depositato il successivo 6 maggio, la sig.ra
Cavallo Anna Maria impugnava dinanzi al TAR Lazio, sezione staccata di Latina,
la determinazione prot. n. 2919 del 24 febbraio 1999 con cui il Sindaco di
Sperlonga aveva respinto la sua domanda avanzata per ottenere l’approvazione in
sanatoria, sensi della legge sulla protezione delle bellezze naturali 29.giugno
1939, n.1497, di una casetta in legno in via Fiorelle.
La reiezione era stata pronunciata
osservandosi che autorizzazione siffatta in sanatoria non è ammissibile e che
comunque l’opera realizzata non risulta compatibile con il contesto paesistico.
La ricorrente deduceva la
illegittimità dell’atto impugnato, concludendo per l’accoglimento del ricorso,
con ogni conseguenza.
Il Comune di Sperlonga non si
costituiva.
Con altro ricorso (n. 379 del 1999)
notificato il 23 aprile 1999 e depostato il successivo 6 maggio, la sig.ra
Cavallo Anna Maria impugnava la nota n. 2792 del 22 febbraio 1999 con cui il
Sindaco di Sperlonga le aveva comunicato la determinazione di diniego adottata
con riferimento alla istanza avanzata per ottenere concessione edilizia in
sanatoria per la predetta casetta in legno.
La reiezione era stata pronunciata,
con riferimento alla cennata opera, osservandosi che “Avendo il terreno perso
ogni possibilità edificatoria, si pone in contrasto con le previsioni del PRG
per eccesso di volumetria e mancato rispetto delle distanze dai confini”.
La ricorrente deduceva la
illegittimità dell’atto impugnato, concludendo per l’accoglimento del ricorso,
con ogni conseguenza.
Il Comune di Sperlonga non si
costituiva.
Il TAR Lazio, sezione staccata di
Latina, con sentenza n. 213/2000, pubblicata il 19 aprile 2000, dopo aver
riunito i ricorsi:
- dichiarava “improcedibile per
sopravvenuto difetto di interesse il primo” (n. 378/99);
- respingeva il secondo (n.
379/99).
Avverso detta sentenza, non
notificata, propone il presente appello la sig.ra Cavallo, deducendone
l’erroneità e l’ingiustizia e chiedendone l’annullamento, con ogni conseguente
statuizione, anche in ordine alle spese del doppio grado di giudizio.
Il Comune di Sperlonga, benché
intimato, non si è costituito.
Alla pubblica udienza dell’8 marzo
2005 la causa è stata assunta in decisione.
D I R I T T O
L’appello è fondato.
Come appena esposto in fatto il TAR
Lazio, sezione staccata di Latina, dopo aver riunito i ricorsi, esaminava, e
rigettava, soltanto i motivi di censura proposti dall’appellante nel ricorso
avverso il diniego di sanatoria edilizia ex art. 13, 1. 47/85,
dichiarando improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse il gravame
proposto avverso il diniego di autorizzazione in sanatoria ex L.
1497/1939.
Con il primo motivo di impugnazione l’appellante ripropone
preliminarmente il vizio dell’incompetenza.
La censura è comune ad ambedue le
impugnative proposte in primo grado, dal momento che entrambi i provvedimenti
impugnati sono stati emessi dal Sindaco del Comune di Sperlonga piuttosto che
dal dirigente incaricato.
Con la L. reg. 19 dicembre 1995, n.
59, e succ. mod. ed integrazioni, la Regione Lazio ha subdelegato ai Comuni le
funzioni amministrative in tema di tutela ambientale, e tale subdelega è stata
effettuata alle Amministrazioni Civiche precisando (art. 1, n. 5) che i
relativi provvedimenti “sono adottati dal competente organo comunale”.
Ciò premesso, è da rammentare che
per effetto dell’art. 3 D. Lgs. n. 29/1993, nonché della L. n. 127/97, e n.
191/98, è stata realizzata una rigida ed effettiva separazione dei ruoli
attribuiti al potere politico (atti d’indirizzo e programmazione), e ai
dirigenti (atti di gestione), con la specificazione che i compiti gestionali e
di adozione dei provvedimenti amministrativi spettano ai dirigenti “in via
esclusiva”.
Inoltre tale statuizione è stata
ulteriormente rafforzata dall’art. 45, D. Lgs n. 80/1998, il quale ha precisato
che a decorrere dalla sua entrata in vigore “le disposizioni previgenti che
attribuiscono agli organi di governo la adozione di atti di gestione, di atti o
provvedimenti amministrativi si intendono nel senso che la relativa competenza
spetta ai dirigenti”.
Stando così le cose, dunque, è di
palmare evidenza che sia la competenza in ordine ai provvedimenti subdelegati
ai Comuni per effetto della L. reg. n. 59/95, sia la competenza in ordine ai
provvedimenti ex art. 13, L. n. 47/1985, non può essere riconosciuta in
capo al Sindaco, ma necessariamente deve essere riconosciuta in capo al
dirigente preposto all’U.T.C.
I primi giudici nella impugnata
sentenza hanno respinto detta censura (comune ad entrambi i gravami),
affermando che “qualora un provvedimento, che normalmente debba essere adottato
dal dirigente, sia invece adottato dal sindaco, non è sufficiente, per
dimostrarne la illegittimità, dedurre la incompetenza; occorre invece, in
applicazione del principio onus
probandi incumbit ei
qui dicit, dimostrare che nel caso il comune ha il dirigente
preposto al servizio ... , ovvero che il responsabile del servizio, ove non
dirigente, abbia avuto dal sindaco la predetta attribuzione”.
Senonché, come fondatamente dedotto
dall’appellante, tale presunta carenz......