AUTORIZZAZIONI DEL COMMERCIO AMBULANTE VALIDE SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE
COMANDO DI PERSONALE DI AZIENDA ASPECIALE A COMUNE
TAR LAZIO - ROMA, SEZ
TAR LAZIO - ROMA, SEZ. II TER - sentenza 10 gennaio 2005
n. 139 - Pres.
Scognamiglio, Est. Taglienti - Porcaro (Avv. Attolino) c. Comune di Roma
(Avv. Ceccarelli) - (accoglie).
FATTO
Con ricorso notificato il 12.5.2004 e depositato il 9.6
.successivo il sig. Procaro Mauro ha impugnato il provvedimento comunale con il
quale è stata annullata l'autorizzazione amministrativa rilasciata al dante
causa del ricorrente per trasferimento dal comune di Terzigno di analoga
autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche senza posteggio.
Il comune di Roma ritiene infatti che le autorizzazioni
rilasciate nell'ambito di altra regione non possono valere nella regione Lazio,
e ciò in base all'interpretazione dell'art. 43 della L.r. Lazio 18.11.1999 n.
33, come modificato dall'art. 10 della L.r. Lazio 25.5.2001 n. 12.
Deduce il ricorrente violazione delle suddette norme
regionali nonché dell'art. 28 del decreto legislativo n.114/98; violazione
dell'art. 120 della Costituzione; eccesso di potere per travisamento dei fatti
e dei presupposti, per difetto di motivazione, per contraddittorietà, per
mancata applicazione di circolare ministeriale e del documento programmatico
regionale per il commercio su aree pubbliche: la giurisprudenza di questo TAR
sulla quale si è basato il comune riguarda il commercio fisso che abilita anche
all'itinerante, mentre nella fattispecie si tratta di solo commercio
itinerante; nel senso voluto dal ricorrente militano interpretazioni
ministeriali e regionali.
Risulta costituito in giudizio il comune di Roma.
Alla pubblica udienza del 25 ottobre 2004 la causa è stata
spedita in decisione.
DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe viene all'esame del Collegio
una questione interpretativa di normativa legislativa regionale e statale in
ordine alla validità ed efficacia delle autorizzazioni amministrative
rilasciate per il commercio itinerante dal comune; se esse cioè possano avere
efficacia su tutto il territorio nazionale ovvero solo nell'ambito del
territorio regionale, ed in particolare nell'ambito della Regione Lazio,
considerato il tenore dell'art. 43 della L.r. n.33/99, come modificato
dall'art. 10 della L.r. n. 12/2001.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Invero questa stessa sezione con precedente sentenza
n.3332 del 18.4.2002 ha affermato che "l'autorizzazione al commercio su
aree pubbliche in forma itinerante, può svolgersi soltanto in ambito
regionale".
Ha desunto tale prescrizione dall'interpretazione
dell'art. 28 del decreto legislativo n. 114/98, nella parte in cui limita
l'autorizzazione alla vendita a posto fisso all'ambito del territorio
nazionale, considerato che tale autorizzazione abilita automaticamente alla
vendita itinerante. Giustifica una tale interpretazione con l'esistenza di
norme che disciplinano la programmazione regionale, la quale potrebbe risultare
alterata da autorizzazioni rilasciate da comuni di altre regioni; motiva il suo
assunto anche con riferimento ai limiti territoriali della potestà legislativa
regionale.
Questo Collegio non condivide una tale interpretazione.
In primo luogo deve essere evidenziata la differenza
normativa tra terzo e quarto comma dell'art. 28 cit: il terzo comma riguarda le
autorizzazioni a posto fisso, che sono abilitanti anche per il commercio
itinerante, ed esplicitamente ne riconosce l'efficacia regionale, ciò in quanto
evidentemente l'effetto solo abilitante è accessorio all'effetto più
propriamente autorizzativo; il quarto comma disciplina esclusivamente le
autorizzazioni al commercio itinerante e non reca alcuna limitazione territoriale
di efficacia e validità: si dice solo che vengono emanate in base alla
disciplina specifica dettata con legge regionale.
Mentre quindi nel caso del terzo comma si ha una
autorizzazione anche a commercio itinerante direttamente efficace e valida su tutto
il territorio regionale; nel secondo caso, del comma quarto, non vi è alcuna
indicazione esplicita dell'ambito territoriale di efficacia, che si dovrebbe
desumere però dal riferimento alla normativa regionale, che non potrebbe
disporre al di fuori delle sue competenze territoriali. Ma a diverse
conclusioni si potrebbe pervenire ove fosse la stessa legge statale a
consentire una "ultrattività territoriale" alle leggi regionali che
si ispirino a determinati principi, e limitatamente alla natura c.d. "abilitante"
dell'autorizzazione al solo commercio itinerante.
Venendo ora alla disciplina regionale, risulta che l'art.
43 della L.r. 33/99 come modificato dall'art. 10 della L.r. 12/01, ha previsto
al secondo comma l'efficacia su tutto il territorio nazionale
dell'autorizzazione al commercio su aree pubbliche in forma itinerante, ed al
comma sesto la presa in carico nel nuovo comune di residenza
dell'autorizzazione rilasciata da altro comune, in ipotesi appunto di
cambiamento di residenza.
A prescindere quindi dalla possibilità o meno per la
regione di "impegnare" il territorio nazionale, resta il fatto di una
chiara volontà della Regione Lazio di disciplinare la materia in modo da
consentire una efficacia nazionale, che non può essere che reciproca, delle autorizzazioni
in questione, o quanto meno non può escludersi che lo sia.
Comunque, né dalla normativa statale né da quella
regionale risulta vietato consentire che le autorizzazioni in forma itinerante
possano avere una efficacia su tutto il territorio nazionale, trattandosi
sostanzialmente, come detto, di "abilitazioni" nelle quali rilevano
essenzialmente i requisiti soggettivi, non dovendosi assegnare uno specifico
posteggio, e non rimanendo pertanto l'autorizzazione impegnata dalla
programmazione territoriale sotto tale profilo (tranne forse casi eccezionali
da evidenziare puntualmente: ipotesi che qui non ricorre) .
Analoga interpretazione della normativa statale risulta
esplicitata dal Ministero dell'Industria con circolare n.3506/C del 16 gennaio
2001.
Il Collegio intende in conclusione affermare che motivare
il diniego al trasferimento dell'autorizzazione con un impedimento legislativo
deve ritenersi nella fattispecie errato.
E' evidente che la normativa statale appare equivoca, per
avere individuato l'ambito reginale solo nel terzo comma dell'art. 28, e quella
regionale quanto meno lacunosa, non avendo disciplinato esplicitamente proprio
la fattispecie in esame del riconoscimento di autorizzazioni rilasciate da
comuni di altre regioni; tuttavia non pare al Collegio che tale riconoscimento
debba essere escluso sulla base della normativa attualmente in vigore.
L'atto di autoannullamento che si basa invece
essenzialmente su tale presupposto deve pertanto considerarsi illegittimo ed
essere a sua volta annullato.
Sussistono evidentemente giusti motivi per compensare tra
le parti le spese di giudizio.
......