AUTOVELOX: DUE CIRCOLARI ESPLICATIVE
Garanzie sul credito dell'applatatore
Ministero dell'Interno
Ministero dell'Interno
DIPARTIMENTO DELLA P.S.
--------------------------------------------------------------------------------
N. 300/A/1/54585/101/3/3/9 Roma, 2 ottobre 2002
OGGETTO: Direttive per l'individuazione delle strade sulle quali è possibile installare
ed utilizzare i dispositivi ed i mezzi tecnici di controllo del traffico
finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni. Articolo 4 del decreto
legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito e modificato dalla legge 1 agosto
2002, n. 168.
--------------------------------------------------------------------------------
- AGLI UFFICI TERRITORIALI DEL GOVERNO LORO SEDI
- AI COMMISSARIATI DI GOVERNO
PER LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO-BOLZANO
- ALLA PRESIDENZA DELLA REGIONE AUTONOMA
DELLA VALLE D'AOSTA AOSTA
- ALLE QUESTURE DELLA REPUBBLICA LORO SEDI
- AI COMPARTIMENTI DELLA POLIZIA STRADALE LORO SEDI
e, per conoscenza,
- AL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Dipartimento per i Trasporti Terrestri e
per i Sistemi Informativi e Statistici ROMA
- AL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Dipartimento per l'Amministrazione Penitenziaria ROMA
- AL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
Corpo Forestale dello Stato ROMA
- AL COMANDO GENERALE
DELL'ARMA DEI CARABINIERI ROMA
- AL COMANDO GENERALE
DELLA GUARDIA DI FINANZA ROMA
- AL CENTRO ADDESTRAMENTO POLIZIA STRADALE CESENA
--------------------------------------------------------------------------------
L'articolo 4 del decreto legge 20 giugno 2002, n. 121, come convertito e
modificato dalla legge 1 agosto 2002, n. 168, consente l'impiego dei
dispositivi e dei mezzi tecnici di controllo del traffico finalizzato al
rilevamento a distanza delle violazioni delle norme di comportamento di cui
agli artt. 142 e 148 del Codice della Strada (d.leg.vo 30.4.1992, n. 285 e
successive modificazioni ed integrazioni) sulle autostrade, sulle strade
extraurbane e sulle altre strade individuate con decreto dal prefetto.
Per dare attuazione alla previsione normativa suindicata, acquisito il conforme
parere del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la circolare n.
300/A/1/54584/101/3/3/9 del 2 ottobre 2002 sono state fornite direttive
operative generali, relative all'utilizzazione delle apparecchiature
telematiche di controllo e di accertamento remoto delle violazioni.
Per completare l'attuazione delle disposizioni della norma e garantire la
necessaria uniformità di valutazione nell'ambito del procedimento di
individuazione delle aree, diverse dalle autostrade e dalle strade extraurbane
principali, in cui è possibile utilizzare i citati dispositivi e mezzi tecnici
di controllo di cui al comma 2 dell'articolo 4, si forniscono i seguenti
indirizzi generali.
1. Ambito di competenza del prefetto
Sulle strade diverse dalle autostrade e dalle strade extraurbane principali,
spetta al prefetto la determinazione dei tratti in cui è possibile l'attività
di controllo remoto del traffico finalizzata all'accertamento delle violazioni
sopra richiamate, sentiti gli organi di polizia stradale di cui all'art. 12,
c.1, C.d.S., e su conforme parere degli enti proprietari delle strade.
La norma intende riferirsi sia all'impiego di dispositivi o mezzi tecnici di
controllo che rilevano l'infrazione quando il veicolo è già transitato e che
sono presidiati durante il funzionamento da un organo di polizia stradale, sia
l'impiego di strumenti che automaticamente, senza neppure la presenza
dell'operatore di polizia, registrano l'infrazione e trasmettono i dati a
distanza (controlli da remoto), ovvero che consentono l'accertamento in tempi
successivi sulla base delle immagini raccolte.
L'individuazione di tali tratti di strade con provvedimento del prefetto non
limita la possibilità, prevista per tutti i soggetti indicati dall'art.12, c.1,
C.d.S. di procedere in qualsiasi luogo al controllo della velocità secondo gli
ordinari moduli operativi, che prevedono il fermo del veicolo e la relativa
contestazione immediata, ovvero, se questa è impossibile, la notificazione
successiva del verbale di contestazione della violazione, commessa alla presenza
dei citati soggetti, nel quale saranno adeguatamente indicati i motivi che non
hanno consentito il fermo del veicolo e la contestazione al trasgressore.
2. Criteri per la determinazione dei tratti di strada in cui è possibile
l'utilizzo di dispositivi e mezzi di controllo del traffico
Sulle strade diverse dalle autostrade e dalle strade extraurbane principali, la
norma del citato articolo 4 disciplina l'attività di controllo, anche remoto,
del traffico, finalizzata all'accertamento degli illeciti di cui agli artt. 142
e 148 C.d.S., legittimando la contestazione differita delle violazioni rilevate
con i dispositivi ed i mezzi tecnici in argomento solo quando, sulla base di
una valutazione preventiva compiuta dal prefetto, il tratto di strada sul quale
i dispositivi possono essere collocati, manifesta un elevato tasso di
incidentalità ed ha una conformazione plano-altimetrica, per la quale appare
impossibile o particolarmente difficoltosa l'applicazione degli ordinari moduli
operativi che prevedono il fermo del veicolo del trasgressore e l'immediata
contestazione della violazione accertata.
La norma, che intende consentire un impiego diffuso della tecnologia, non con
carattere di indiscriminata repressione, ma in modo da essere funzionale e
coerente con l'obiettivo di ridurre drasticamente gli incidenti stradali,
condiziona, perciò, l'individuazione dei tratti di strada sui quali è possibile
l'installazione e l'utilizzazione dei dispositivi e dei mezzi tecnici di
controllo, ancorandolo ai seguenti parametri:
- un elevato livello di incidentalità sul tratto di strada;
- la documentata impossibilità o difficoltà di procedere alla contestazione
immediata sulla
base delle condizioni plano-altimetriche e di traffico.
Quanto al primo parametro, si sottolinea l'esigenza di compiere, per ciascun
tratto di strada che si richiede di sottoporre a controllo, un'accurata analisi
del numero, della tipologia e, soprattutto, delle cause degli incidenti
stradali che vi si sono verificati nel quinquennio precedente.
Infatti, secondo la previsione normativa, l'impiego delle tecnologie di
controllo del traffico, di cui in argomento, è giustificato solo dalla gravità
del fenomeno infortunistico rilevato sul tratto di strada, riconducibile nelle
sue cause a quei comportamenti per i quali è possibile l'utilizzo dei citati
dispositivi e mezzi tecnici di controllo, cioè l'eccesso di velocità e la
violazione delle norme sul sorpasso.
Quanto al secondo parametro di valutazione, è necessario preliminarmente
evidenziare che i fattori elencati nella norma (condizioni plano-altimetriche e
di traffico) hanno carattere tassativo ed impediscono di prendere in
considerazione situazioni ambientali diverse o altre esigenze, pur
astrattamente rilevanti ai fini della definizione dell'impossibilità di fermo
dei veicoli.
Nella valutazione occorre aver riguardo innanzitutto alle condizioni
plano-altimetriche del tratto interessato considerando, a titolo meramente
esemplificativo e non esaustivo, i seguenti elementi che condizionano
l'operatività della normale attività di vigilanza stradale:
· presenza di più corsie per ciascun senso di marcia, ovvero suddivisione della
strada in carreggiate separate, anche in ambito urbano, in cui mancano spazi
idonei per fermare i veicoli fuori della carreggiata o, comunque, in condizioni
di sicurezza;
· situazioni in cui l'andamento della strada (curve) o il suo profilo
altimetrico (dossi o cunette) limitano la visibilità e condizionano in modo
negativo la possibilità di fermare e di fare sostare i veicoli dei trasgressori
fuori della carreggiata o, comunque, in condizioni di sicurezza in
corrispondenza del tratto di strada interessato e in quello immediatamente
successivo;
· condizioni particolari di scarsa visibilità, legate, ad esempio, a fenomeni
atmosferici ciclicamente ricorrenti (nebbia) che, in concomitanza con altri
fattori ambientali o con le caratteristiche della strada (assenza di spazi
idonei per effettuare il fermo del veicolo in condizioni di sicurezza), rendono
difficile e pericolosa l'ordinaria attività di controllo.
Nella valutazione complessiva dei fattori che concorrono alla definizione del
parametro in argomento dovranno essere considerate, inoltre, la composizione ed
il volume di traffico sulla strada. Infatti, a titolo esemplificativo, la
presenza di un traffico molto intenso e prevalentemente formato da veicoli
pesanti rende manifesta la difficoltà in concreto di procedere al fermo dei
veicoli anche su strade ad una sola corsia per senso di marcia, soprattutto se
il tratto interessato non presenta spazi idonei per lo stazionamento dei
veicoli pesanti fuori della carreggiata, o comunque in condizioni di sicurezza
tali da evitare pericolo o intralcio per la sicurezza della circolazione.
3. Procedimento di individuazione ed emissione del decreto
Il procedimento di individuazione dei tratti di strada in cui è possibile il
controllo, finalizzato all'accertamento a distanza delle violazioni, è avviato
sulla base delle istanze presentate dagli organi di polizia stradale competenti
per territorio, corredato dagli elementi valutativi di seguito indicati
completati con il parere dell'ente proprietario o concessionario della strada.
3.1. Istanze degli organi di polizia stradale
Ciascuna istanza deve contenere almeno i seguenti elementi:
- localizzazione esatta del tratto interessato e descrizione accurata della
sede stradale corredata da idonea documentazione fotografica e, ove possibile,
da disegni, piantine o planimetrie;
- studio statistico della situazione infortunistica, facendo riferimento ai
sinistri che si sono verificati negli ultimi 5 anni nel tratto o nelle
immediate vicinanze con l'indicazione, per ciascun sinistro, delle presumibili
cause e delle conseguenze alle persone o alle cose che ne sono derivate;
- analisi del traffico riferita ad almeno una giornata lavorativa;
- relazione conclusiva del responsabile dell'ufficio con la quale si illustrano
le attività di polizia svolte sulla strada e le difficoltà correlate
all'utilizzazione degli ordinari modelli operativi di controllo, senza recare
pregiudizio alla sicurezza della circolazione, alla fluidità del traffico, o
all'incolumità dei conducenti controllati e del personale operante.
3.2. Parere dell'ente proprietario o concessionario della strada
Il comma 2 dell'articolo 4 ha previsto che sulle istanze di individuazione dei
tratti da sottoporre a controllo si debbano esprimere gli enti proprietari
delle strade (ai sensi dell'art. 14, c.3 C.d.S. il parere è espresso, per le
strade in concessione, dal concessionario).
Tale parere ha natura obbligatoria e vincolante ed ha per oggetto soltanto la
compatibilità tecnica dell'installazione o dell'utilizzazione dei dispositivi
ai fini della conservazione delle infrastrutture stradali e della tutela della
fluidità del traffico e della sicurezza della circolazione.
Per facilitare l'attività istruttoria, soprattutto in fase di prima attuazione
della disposizione, si evidenzia l'opportunità di avvalersi di strumenti più
flessibili di comunicazione e di dialogo tra Amministrazioni, attraverso il
ricorso a conferenze di servizi o a valutazioni collegiali con la creazione di
gruppi misti di lavoro in cui, nel rispetto dell'autonomia di ciascun Ente, si
possano far emergere e valorizzare le esigenze e le esperienze di ciascuno.
3.3. Emissione del decreto da parte del prefetto
In questa prima fase di applicazione si dovrà procedere ad una ricognizione
complessiva di tutti i tratti interessati, che si deve concludere entro 90
giorni dall'entrata in vigore della legge. Tale termine, di carattere
ordinatorio, rappresenta un impegno programmatico che serve soltanto a
rafforzare il carattere d'urgenza della misura con la conseguenza che i
provvedimenti emessi dal Prefetto nei primi 90 giorni di applicazione non
pregiudicano la possibilità di una successiva ricognizione, più accurata, del
territorio in funzione dell'esigenza di individuare altri tratti di strada da
sottoporre a controllo remoto.
In analogia con quanto previsto dal comma 2 del citato articolo 4, la procedura
per l'adozione di nuovi provvedimenti dovrà concludersi entro 90 giorni
dall'istanza presentata dall'organo di polizia stradale.
4. Informazione all'utenza
I decreti con i quali vengono individuati i tratti di strada in cui è possibile
l'installazione o l'utilizzazione dei dispositivi o dei mezzi tecnici di controllo
devono essere portati a conoscenza degli utenti della strada con tutti gli
strumenti di comunicazione disponibili.
IL MINISTRO
Codice della Strada - Autovelox - Direttive per l'utilizzazione e
l'installazione dei dispositivi e dei mezzi tecnici di controllo del traffico,
finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni delle norme di
comportamento di cui agli articoli 142 e 148 del D.Leg.vo 30 aprile 1992, n.
285 e successive modificazioni ed integrazioni (Circolare 3 ottobre 2002 (N. 300/A/1/54584/101/3/3/9
Ministero dell'Interno).
Ministero dell'interno - Dipartimento della P.S. - Direzione Centrale per la
Polizia Stradale, Ferroviaria, Postale, di Frontiera e dell'Immigrazione,
Circolare 3 ottobre 2002 (N. 300/A/1/54584/101/3/3/9)
Direttive per l'utilizzazione e l'installazione dei dispositivi e dei mezzi
tecnici di controllo del traffico, finalizzati al rilevamento a distanza delle
violazioni delle norme di comportamento di cui agli articoli 142 e 148 del
D.Leg.vo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni
L'articolo 4 del decreto legge 20 giugno 2002, n. 121, come convertito e
modificato dalla legge 1 agosto 2002, n. 168, pubblicata sulla Gazzetta
Ufficiale n. 183 del 6.8.2002 , consente l'impiego dei dispositivi e dei mezzi
tecnici di controllo del traffico finalizzato al rilevamento a distanza delle
violazioni delle norme di comportamento, di cui agli articoli 142 e 148 del
Codice della Strada (D.Leg.vo 30.4.1992, n. 285 e successive modificazioni ed
integrazioni). La norma, che si pone l'obiettivo di fornire alle Forze di
Polizia strumenti efficaci per contrastare il fenomeno dell'infortunistica
stradale - il cui contenimento costituisce una delle priorità dell'azione di
tutti gli Stati membri dell'Unione Europea - prevede che le moderne tecnologie
di controllo del traffico possano essere finalizzate alla prevenzione e alla
repressione delle violazioni più gravi, quali l'eccesso di velocità ed il
mancato rispetto delle norme in materia di sorpasso. Per dare concreta ed
uniforme attuazione alla previsione normativa in argomento, acquisito il
preventivo parere del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, si
forniscono le seguenti direttive generali relative all'installazione e
all'utilizzazione delle apparecchiature telematiche di controllo e di
accertamento remoto delle violazioni.
1. Ambito operativo generale
La norma del citato articolo 4 disciplina l'attività di controllo a distanza
del traffico finalizzata all'accertamento degli illeciti di cui agli artt. 142
e 148 C.d.S. , cioè l'installazione e l'impiego di dispositivi che siano in
grado di rilevare, anche in modo automatico, le violazioni senza la presenza o
l'intervento contestuale dell'operatore di polizia stradale ovvero di mezzi
tecnici che consentono all'operatore preposto al controllo, che effettua una
costante attività di monitoraggio del traffico a distanza, di accertare
l'illecito in un luogo diverso da quello in cui esso si sviluppa e nel momento
in cui si compie.
Rientrano in questa categoria anche i dispositivi mobili in grado di rilevare e
documentare in modo automatico le violazioni ed in cui l'intervento
dell'operatore di polizia, presente sul luogo, è limitato all'attivazione e
alla verifica della funzionalità dell'apparecchio sulla base delle cui
risultanze - fotografie, filmati o analoghi sistemi di memorizzazione
dell'immagine - viene successivamente sviluppato un verbale di contestazione.
La nuova disciplina legittima l'accertamento e la contestazione differita delle
violazioni rilevate con i dispositivi ed i mezzi tecnici in argomento senza
richiedere che l'impossibilità della contestazione immediata sia adeguatamente
motivata caso per caso, ma considerandola oggettivamente e presuntivamente
presente in tutte le fattispecie indicate.
Occorre precisare, tuttavia, che la disposizione dell'articolo 4 non
sostituisce le norme generali del codice della strada in materia di
accertamento degli illeciti; piuttosto, le integra prevedendo una procedura
speciale per l'attività di controllo e di accertamento delle violazioni
realizzato senza il diretto intervento di un operatore di polizia stradale, ed
introducendo un'espressa eccezione al principio della contestazione immediata
di cui all'art. 200 C.d.S., quando l'accertamento avviene su strade ed in
situazioni in cui la contestazione immediata, per motivi oggettivi, è comunqu......