AUTOVELOX: LEGITTIMA LA MULTA ANCHE SENZA CONTESTAZIONE IMMEDIATA
DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI DI GESTIONE DEI DIPENDENTI
Pronuncia 1 di 1
Pronuncia 1 di 1
Ordinanza 307/2006
Giudizio
Presidente BILE Relatore QUARANTA
Camera
di Consiglio del 05/07/2006 Decisione del 05/07/2006
Deposito del 20/07/2006 Pubblicazione
in G. U.
Massime:
ORDINANZA N. 307
ANNO 2006
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME
DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai
signori:
- Franco BILE Presidente
- Giovanni Maria FLICK Giudice
- Francesco AMIRANTE ”
- Ugo DE SIERVO ”
- Paolo MADDALENA ”
- Alfio FINOCCHIARO ”
- Alfonso QUARANTA ”
- Franco GALLO ”
- Luigi MAZZELLA ”
- Gaetano SILVESTRI ”
- Sabino CASSESE ”
- Maria Rita SAULLE ”
- Giuseppe TESAURO ”
ha
pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel
giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 201, comma 1-bis, lettere e) e f), del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), comma
introdotto dall'art. 4, comma 1, del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151
(Modifiche ed integrazioni al codice della strada), convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, promosso con ordinanza del
21 giugno 2005 dal Giudice di pace di Rieti, nel procedimento civile vertente
tra Aleandri Giovanni e il Comune di Rieti, iscritta al n. 468 del registro
ordinanze 2005 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 39, prima serie speciale, dell'anno 2005.
Visto
l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella
camera di consiglio del 5 luglio 2006 il Giudice relatore Alfonso Quaranta.
Ritenuto
che il Giudice di pace di Rieti ha sollevato questione di legittimità
costituzionale – in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione –
dell'art. 201, comma 1-bis, lettere e) e f),
del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada),
comma introdotto dall'art. 4, comma 1, del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151
(Modifiche ed integrazioni al codice della strada), convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214;
che il rimettente premette di essere
chiamato a giudicare dell'opposizione proposta avverso un verbale di
contestazione di infrazione stradale, elevato dalla polizia municipale di Rieti
a carico del ricorrente nel giudizio a
quo, relativo alla violazione dell'art. 142, comma 8, del medesimo codice
della strada, infrazione accertata a mezzo di apposito apparecchio elettronico
di rilevamento della velocità;
che, secondo il giudice a quo, la fattispecie sottoposta al suo vaglio «deve essere decisa
applicando la menzionata disposizione del citato art. 201, comma 1-bis, lettera e) e lettera f)» del
codice della strada, cosicché, dichiarata la stessa costituzionalmente
illegittima, «la domanda del ricorrente dovrebbe trovare accoglimento»;
che, in relazione alla non manifesta
infondatezza della questione, il rimettente
ipotizza, innanzitutto, un contrasto tra le disposizioni impugnate – le
quali «esonerano l'amministrazione da un adempimento, quello della
contestazione immediata, normalmente imposto dall'art. 200» del medesimo codice
della strada – e l'art. 24 della Costituzione, giacché, a suo dire, la garanzia
riservata al diritto di difesa implica, secondo la giurisprudenza di questa
Corte, «anche il riconoscimento costituzionale del diritto alla prova»;
che, difatti, la citata norma
costituzionale «garantisce il cittadino da ogni limitazione legislativa»
diretta non solo ad escludere, ma anche «a rendere particolarmente
difficoltoso», l'accertamento probatorio che sia finalizzato tanto «al
riconoscimento di un diritto», quanto, «come nel caso del giudizio d'opposizione
a sanzione amministrativa, ad impedire una infondata pretesa
dell'attore-pubblica amministrazione»;
che – secondo il rimettente – la «lesione
del menzionato “diritto alla prova”» ricorre nel caso di specie, giacché viene
contraddetta la ragion d'essere dell'efficacia probatoria privilegiata, che
assiste il verbale di accertamento dell'infrazione stradale (esso fa piena
prova fino a querela di falso, ai sensi dell'art. 2700 del codice civile), vale
a dire la circostanza «che nel sub-procedimento di formazione del verbale di
accertamento è previsto, come normale, l'obbligo di contestazione immediata»;
che, difatti, «l'esenzione legale
dall'obbligo di contestazione immediata, senza necessità di indicare i motivi»,
viene ad alterare – ad avviso del giudice a
quo – il doveroso bilanciamento «tra il diritto di difesa del cittadino e
la necessità di salvaguardia dell'interesse pubblico», donde l'ipotizzata
violazione dell'art. 24 della Costituzione;