AZIENDE SPECIALI: NO A RIDUZIONI IRES
GARA PUBBLICA: REQUISITI DELLA FIDEIUSSIONE
Risoluzione del 26/09/2005 n
Risoluzione
del 26/09/2005 n. 131
Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso
Oggetto:
Istanza di Interpello- Articolo 6, comma 1, lettera c-bis) DPR 29/09/1973, n.
601 - Riduzione aliquota IRES al 50 per cento - YY
(Documento in fase di trattamento redazionale.)
Testo:
Quesito
L' YY e' un'azienda speciale pluriservizi del Comune di ...., costituita nella
forma di ente pubblico economico dotato di personalita' giuridica di cui agli
artt. 113 e ss. del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL).
Tale ente e' soggetto passivo IRES a norma dell'articolo 73, comma 1, lettera
b), del TUIR.
L'attivita' esercitata dall'azienda consiste in prevalenza
"nell'amministrazione, gestione, manutenzione, costruzione e
ristrutturazione degli immobili di proprieta' del Comune di ...., oltre alla
gestione degli interventi programmatori ed attuativi di competenza comunale nel
settore dell'edilizia abitativa e degli interventi di recupero edilizio ed
urbanistico".
Cio' posto, e' stato chiesto il parere della scrivente circa l'applicabilita',
con riferimento all'YY, della disciplina fiscale agevolativa contenuta
nell'articolo 6, comma 1, lettera c-bis), del D.P.R. 29.9.1973, n. 601, che
prevede la riduzione dell'imposta al 50%.
Alla luce delle similitudini oggettive tra l'attivita' svolta dall'YY e quella
svolta dalle ZZ (ex XX), ed inoltre del parere reso alla stessa dalla scrivente
il .......... sulla medesima materia, l'istante chiede se sia possibile essere
equiparata all'ZZ e, come tale, beneficiare dell'aliquota IRES ridotta al 50
per cento in applicazione del citato articolo 6, comma 1, lettera c-bis) del
DPR n. 601 del 1973.
Soluzione prospettata dal contribuente
Secondo l'interpellante, la previsione normativa sopra richiamata sarebbe
estesa a tutti i soggetti che hanno le stesse caratteristiche e funzioni degli
ex XX, cioe' delle ZZ, e quindi anche all'YY.
A sostegno della tesi si afferma che l'YY rientrerebbe, in quanto ente pubblico
economico equiparato a un'ZZ, tra i soggetti cui e' applicabile l'aliquota
ridotta. In proposito si evidenzia un passaggio della citata nota emanata dalla
scrivente in cui si afferma che l'agevolazione compete a quei "soggetti
che oltre a perseguire gli stessi fini istituzionali degli XX siano assimilati
a questi ultimi anche per status, ossia rientrino tra gli enti pubblici e
privati diversi dalle societa', residenti nel territorio dello Stato, che hanno
per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attivita' commerciali di cui
all'attuale articolo 73, comma 1, lettera b) del TUIR".
Parere dell'Agenzia delle Entrate
L'articolo 6, comma 1 del DPR 29 settembre 1973, n. 601, prevede che l'imposta
sul reddito delle persone giuridiche (ora IRES) e' ridotta alla meta' nei
confronti dei seguenti soggetti:
a) enti e istituti di assistenza sociale, societa' di mutuo soccorso, enti
ospedalieri, enti di assistenza e beneficenza;
b) istituti di istruzione e istituti di studio e sperimentazione di interesse
generale che non hanno fine di lucro, corpi scientifici, accademie, fondazioni
e associazioni storiche, letterarie, scientifiche, di esperienze e ricerche
aventi scopi esclusivamente culturali;
c) enti il cui fine e' equiparato per legge ai fini di beneficenza o di
istruzione.
c-bis) istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, e loro
consorzi.
Al riguardo, a conferma di quanto gia' affermato nella nota ......., si osserva
che l'espressione "comunque denominati" fa riferimento a quei
soggetti che, pur assumendo denominazioni differenti, devono:
- perseguire, in via esclusiva, i medesimi compiti istituzionali degli Istituti
autonomi per le case popolari,
- avere la medesima forma giuridica degli XX,
- essere assimilati a questi ultimi anche per status, ossia rientrare tra gli
"enti pubblici e privati diversi dalle societa', residenti nel territorio
dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di
attivita' commerciali" di cui all'attuale articolo 73, comma 1, lettera
b) del TUIR, e che, inoltre, rappresentino enti strumentali degli enti
territoriali da cui promanano.
Con riguardo al caso prospettato dall'istante si rileva che la stessa,
nell'attuale forma giuridica di azienda speciale, pur rientrando tra i soggetti
di cui alla lettera b), dell'articolo 73, comma 1, del TUIR, non puo' essere
considerato un soggetto differente da una societa' di capitali
di diritto privato, ne' puo' essere assimilato ad un ente strumentale del
Comune.
Le aziende speciali, quali l'YY (e le stesse ZZ), hanno natura giuridica
diversa rispetto a quella degli XX, perche' svolgono un'attivita' che ha
propria rilevanza commerciale in posizione di terzieta' rispetto all'Ente
territoriale. Gli XX, invece, quali enti strumentali delle Regioni o delle
Province, ne rappresentano una longa manus la cui soggettivita' passiva non e'
distinguibile da quella dell'ente territoriale.
Sulla natura giuridica delle aziende speciali (tra cui anche le ZZ),
l'orientamento giurisprudenziale e di prassi e' nel senso di ritenere che tali
soggetti, diversamente dagli "enti strumentali" (tipo gli XX e le
aziende municipalizzate), pur essendo riconducibili alla medesima categoria di
"Enti pubblici economici", sono sostanzialmente diversi.
Le aziende speciali, infatti, non svolgono una funzione di diritto pubblico che
e' riservata al solo ente territoriale, ma rappresentano uno strumento di
gestione di un servizio pubblico di competenza, che esse rendono non gia' come
organo proprio dell'ente ma in forza di un rapporto contrattuale con
quest'ultimo.
In altre parole, le aziende speciali operando come una qualsiasi impresa
commerciale, sono a tutti gli effetti soggetti passivi d'imposta distinti
dall'ente locale e sono sottoposte, come tali, al regime tipico delle societa'
di diritto privato di cui alla lettera a) dell'articolo 73,
comma 1, del TUIR (cfr. sentenza Corte di Cassazione del 15 aprile 2005, n.
7906, sentenza Commissione Tributaria Provinciale Rovigo del 25 marzo 1998, n.
78, ed inoltre, circolare n. 148/E del 2000, par. 7.3.1, e risoluzione n. 160/E
del 2003).
In conclusione, si ribadisce che all'azienda istante non puo' essere applicato
il disposto di cui all'articolo 6, comma 1, lettera c-bis), del DPR n. 601 del
1973, il quale e' previsto esclusivamente per gli XX e non anche per le aziende
speciali.
La risposta di cui alla presente nota, sollecitata con istanza d'interpello
presentata alla Direzione regionale del ....., e' resa dalla scrivente ai sensi
dell'articolo 4, comma 1, ultimo periodo del D.M. 26 aprile 2001, n. 209.
......