BALLOTTAGGIO: LIMITI AGLI APPARENTAMENTI
TRASFERIMENTO DI PERSONALE E COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO
REPUBBLICA
ITALIANA N. 1509/07 REG.DEC.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N.340 REG.RIC.
Il Consiglio
di Stato in
sede giurisdizionale, (Quinta
Sezione) ANNO 2006
ha
pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello n. 340 del
2006 proposto dal signor Mauro Prencipe, rappresentato e difeso dall’avv.
Raffaele Irmici, elettivamente domiciliato in Roma, Largo Gregorovius, n. 4
(avv. Matteo Barrea);
CONTRO
il signor Celeste Fontino,
rappresentato e difeso dagli avv.
Pasquale Soldano e Vincenzo Antonucci, elettivamente domiciliato in Roma, Via
di Pietralata n. 320, presso lo studio dell’avv. Gigliola Mazza Ricci;
e nei
confronti
del Comune di Torremaggiore, non
costituito in giudizio;
per la
riforma
della sentenza del TAR della
Puglia, sede di Bari, sez. III, n. 5384 del 1°.12.2005/15.12.2005 ;
Visto il ricorso in appello con i
relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in
giudizio della parte appellata;
Esaminate
le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti tutti gli atti di causa;
Relatore alla pubblica udienza del
16 gennaio 2007 il Consigliere Aldo Fera;
Uditi per le parti l’avv. Irmici e
l’avv. Mazza Ricci per delega del’’avv. Soldano, come indicato nel verbale
d’udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e
diritto quanto segue:
FATTO
Il signor Mauro Prencipe impugna la
sentenza, specificata in epigrafe, con la quale il T.A.R. della Puglia, sede di
Bari, in accoglimento del ricorso promosso dal signor Celeste Fontino, odierno
appellato, per l’annullamento, tra l’altro, del verbale di proclamazione degli
eletti dell’Ufficio elettorale centrale del 6.5.2005, relativo all’elezione
diretta del Sindaco e del Consiglio comunale di Torremaggiore (nella tornata
elettorale del 3 e 4.4.2005 nonché del 17 e 18.4.2005), ha rettificato il
risultato delle elezioni, proclamando il ricorrente eletto alla carica di
consigliere comunale al posto dell’appellante.
Il signor Fontino, candidato alla
carica di consigliere comunale e collocatosi secondo tra i non eletti nelle
liste dell’UDEUR, adì il T.A.R. della Puglia, esponendo che:
- la lista UDEUR, originariamente
appartenente al raggruppamento di liste composto dalla stessa UDEUR, dal Nuovo
PSI, dal Rinnovamento Puglia e da Progettiamo il Futuro e collegata al primo
turno con il candidato sindaco Giuseppe Nesta (dell’UDEUR e non ammesso al
ballottaggio), scelse di appoggiare, nel turno di ballottaggio, il candidato
sindaco Matteo Marolla (uscito, in fine, perdente dalla competizione
elettorale);
- di contro, il signor Nesta -
unitamente alle liste Nuovo PSI, Rinnovamento Puglia e Progettiamo il Futuro -
decise di schierarsi, nel ballottaggio, con il candidato sindaco Alcide Di
Pumpo (risultato vincitore);
- all’esito delle operazioni
elettorali, l’Ufficio elettorale non
assegnò alla maggioranza consiliare – siccome asseritamente imposto
dall’art. 73 del D.lgs. n. 267/2000 - 12 seggi (pari al 60%) su 20 ed alla
minoranza 8 seggi (pari al 40%), ma nel novero di questi ultimi incluse anche
quello spettante al signor Nesta, in qualità di candidato sindaco non eletto,
sottraendolo ai posti (due) di consigliere spettanti alla lista UDEUR (e non
invece dall’unico della lista Nuovo PSI, apparentata, prima del turno di
ballottaggio, con l’UDEUR ed avente un minor quoziente utile);
- il ricorrente obiettò che tal
modo di operare si era concretamente tradotto in una sperequazione in danno
della minoranza (attestatasi, stante la successiva adesione del signor Nesta
allo schieramento avversario, sul 35% dei seggi).
Il tribunale adito giudicò il
ricorso fondato, muovendo dalla considerazione che il ridetto art. 73
distingue, sotto il profilo della rilevanza giuridica, il primo turno
elettorale dall’eventuale turno di ballottaggio. In dettaglio, il T.A.R. statuì
che:
-
è «solo in base ai risultati conseguiti al primo turno elettorale … che
si determina la cifra elettorale di ciascuna lista, o gruppo di liste collegate
nonché quella dei singoli candidati alla carica di consigliere, e si calcolano
i quozienti per l’assegnazione del numero dei consiglieri; con esclusione di
quelle liste che abbiano ottenuto al primo turno meno del 3 per cento dei voti
validi e che non appartengano a nessun gruppo di liste che abbiano superato
tale soglia»;
- «in tal modo è garantito il rispetto
della volontà del Corpo elettorale il quale solo al primo turno è chiamato ad
esprimere la propria preferenza, anche in modo disgiunto, tra i candidati alla
carica di Sindaco, le singole liste, e i candidati alla carica di consigliere
indicati in ciascuna di esse»;
- mentre «l’eventuale secondo turno
elettorale o turno di ballottaggio svolge la sola funzione di determinare chi
tra i due candidati sindaci che abbiano ottenuto al primo turno il maggior
numero di preferenze senza però ottenere la maggioranza assoluta debba essere
eletto; tant’è che nella scheda di voto l’elettore trova scritti solo i nomi
dei due candidati senza alcuna indicazione o riferimento alle liste ad essi
collegate al primo turno, in ossequio alla disciplina sopra descritta»;
- «pertanto il c.d.
“apparentamento” in base al quale, nel periodo intercorrente tra il primo ed il
secondo turno le liste collegate a candidati sindaci non ammessi al
ballottaggio, dichiarano di appoggiare uno dei due canditati sindaci ammessi,
invitando i propri elettori a fare altrettanto, non assume alcuna rilevanza
giuridica al fine della determinazione dei seggi ma solo un significato
politico»;
- quindi, «anche l’attribuzione del
c.d. premio di maggioranza (cioè del 60% dei seggi del consiglio) in base a
quanto disposto dal comma 10 dell’art. 73 del T.U. 267/2000 viene determinato
in base al risultato conseguito al primo turno dalla lista o dal gruppo di
liste collegato al sindaco vincente»;
- «pertanto solo le liste collegate
al primo turno col candidato sindaco risultato eletto beneficiano della maggior
attribuzione (60%) dei seggi consiliari e non anche le liste che al primo turno
erano collegate a candidati sindaci - a prescindere dalla loro ammissione al
ballottaggio - usciti sconfitti. Queste ultime infatti devono ripartirsi il
restante 40% dei seggi in base alle cifre elettorali ottenute al primo turno e
ai quozienti determinati»;
- «i candidati sindaci sconfitti
hanno diritto ad un seggio consiliare ma solo nel caso in cui la lista o il
gruppo di liste ad essi collegati al primo turno abbiano ottenuto almeno un
seggio; pertanto per determinare in concreto il seggio spettante al candidato
sindaco non eletto si deve detrarre l’ultimo dei quozienti utili per
l’assegnazione dei seggi alla lista o al gruppo di liste a lui collegato. In
altri termini il candidato sindaco va ad occupare il seggio consiliare
dell’ultimo degli eletti nell’ambito della lista o gruppo di liste a lui
collegato al primo turno»;
- infine, con riferimento al caso
di specie, non essendo stato eletto come Sindaco, al signor Nesta spettava un
seggio consiliare, da sottrarre al candidato consigliere con l’ultimo dei
quozienti utili nell’ambito del gruppo di liste che lo aveva appoggiato al
primo turno elettorale e «detto seggio è
quello del sig. Principe Mauro eletto nelle fila del “Nuovo PSI” e non quello —
come erroneamente ritenuto dall’Ufficio Elettorale centrale - del sig. Fontino,
il quale, candidato a consigliere comunale nelle fila dell’Udeur” ha ottenuto
un quoziente superiore».
5. L’appello interposto dal signor
Prencipe è affidato ai seguenti mezzi di gravame:
I) inammissibilità del ricorso di......