BANDI DI GARA PER LA COSTITUZIONE DELL'ANAGRAFE TRIBUTARIA LOCALE
LE LINEE GUIDA E LA RELAZIONE SUL BILANCIO DI PREVISIONE
REPUBBLICA
ITALIANA N.1878/06
REG.DEC.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N. 9097 REG.RIC.
Il Consiglio
di Stato in
sede giurisdizionale Quinta
Sezione ANNO 2003
ha
pronunciato la seguente
DECISIONE
Sul ricorso in appello n. 9097 del
2003, proposto dalla Gestor s.p.a., in persona del Presidente del Consiglio di
amministrazione p.t., rappresentata e difesa dall’avv. Pietro di Benedetto,
domiciliatario, in Roma Via Conte Verde, n. 15, giusto mandato a margine del
ricorso;
contro
il Comune di Bitonto, in personale
del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Giacomo Valla, con il quale
è elettivamente domiciliato in Roma, via L. Mantegazza, n. 24, presso il sig.
Luigi Gardin, giusto mandato a margine dell’atto di costituzione in giudizio;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. Puglia –
Sede di Bari – Sez. I n. 3062 del 2003;
Visto il ricorso con i relativi
allegati;
Visto l’atto di costituzione in
giudizio dell’appellato Comune di Bitonto con i relativi allegati;
Viste le memorie prodotte dalle
parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Alla pubblica udienza del 9 marzo
2004: nominata relatrice consigliere Rosalia Maria Pietronilla Bellavia e uditi
per le parti gli avv.ti Di Benedetto e Valla;
Ritenuto e considerato in
fatto e in diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
I° - La Gestor s.p.a., corrente in
Bari, con ricorso al T.A.R. Puglia – Sede di Bari, impugnò il bando di gara
pubblicato sulla G.U. 4 luglio 2001, n. 153, con il quale il Comune di Bitonto
aveva avviato la procedura per l’affidamento a terzi del servizio di
costituzione dell’anagrafe tributaria, del servizio informativo ai contribuenti
e della gestione del contenzioso, censurandolo nella parte concernente i
prescritti requisiti di ammissione.
Con lo stesso ricorso, la
menzionata Società impugnò il provvedimento del Dirigente del Settore Servizi
Finanziari del prefato Comune 31 agosto 2001, n. 16469, reiettivo della propria
domanda di partecipazione alla procedura concorsuale, per non avere essa
dichiarato il possesso di certificazione dei sistemi di qualità aziendale
conforme alle norme UNI EN 9000, come espressamente richiesto nel bando di
gara.
La Sezione I^ dell’adito T.A.R.,
con la sentenza n. 3062 del 2003 ha respinto il detto ricorso, avendo ravvisato
legittima la contestata prescrizione del bando di gara che aveva determinato
l’esclusione della deducente dalla procedura e avendo, conseguentemente,
rilevato la carenza di interesse della stessa deducendo a censurare la mancata prescrizione, tra i
requisiti di partecipazione alla gara, dell’iscrizione all’albo di cui al D.M.
11 settembre 2000, n. 289.
Contro tale sentenza è diretto il
presente ricorso in appello, proposto dalla Gestor s.p.a., soccobente nel primo
grado di giudizio, cui resiste l’appellato Comune di Bitonto.
II° - L’appellante, con il primo
mezzo di gravame, censura l’impugnata sentenza nella parte in cui il primo
Giudice ha dichiarato inammissibili, per carenza d’interesse, le censure
contenute nel primo motivo del suo ricorso, con il quale aveva dedotto
l’illegittimità del bando di gara, per non esservi stata prescritta, tra i
requisiti per la partecipazione, l’iscrizione all’albo di cui al D.M. 11
settembre 2000, n. 289.
La deducente assume che il T.A.R.
avrebbe errato nel ritenere pregiudiziale l’esame del secondo motivo di
gravame, con il quale era stato censurato il bando di gara per aver richiesto,
quale requisito di partecipazione, il possesso di certificazione dei sistemi di
qualità aziendali conforme alle norme UNI EN 9000 e, conseguentemente, ad
assorbire il primo motivo, con il quale era stato dedotto un diverso vizio del
bando.
Secondo la Gestor s.p.a., il primo
motivo di impugnativa, ove esaminato e accolto avrebbe comportato
l’annullamento del bando di gara e la conseguente indizione di una nuova gara,
cui avrebbe potuto partecipare un minor numero di concorrenti, aumentando la
probabilità, per essa ricorrente, di ottenere l’aggiudicazione dell’appalto
concorso.
Il gravame non ha fondamento.
Il bando di gara in questione aveva
prescritto tra i requisiti per la partecipazione il “possesso di certificazione
dei sistemi di qualità aziendali conforme alle norme UNI EN 9000”.
La Gestor s.p.a. è stata esclusa
dalla gara per mancanza del detto requisito.
Tale Società, con il ricorso di
primo grado, nell’impugnare il bando di gara e il provvedimento della sua
esclusione dalla procedura, si è limitata a censurare il bando con due motivi.
Con il primo motivo, la detta
ricorrente ha censurato il bando per non essere stata prescritta tra i
requisiti di partecipazione alla gara l’iscrizione all’albo istituito con D.M.
11 settembre 2000, n. 289, requisito da essa posseduto.
Con il secondo motivo la medesima
ricorrente ha censurato il bando per essere stata compresa tra i requisiti di
partecipazione la certificazione di qualità secondo le norme UNI EN 9000,
requisito da essa non posseduto.
Tanto precisato, il Collegio
osserva che la determinazione del primo Giudice di esaminare per primo il
secondo motivo di ricorso va pienamente condivisa, discendendo la lesione
attuale e diretta dell’interesse fatto valere dalla ricorrente dalla
prescrizione dalla stessa censurata con il secondo motivo.
L’esclusione della Gestor s.p.a.
dalla gara è, infatti, avvenuta esclusivamente in applicazione della
prescrizione del bando da essa censurata con il secondo motivo di ricorso e
logicamente l’esame di tale motivo rivestiva carattere prioritario, investendo
la prescrizione che aveva direttamente leso l’interesse della detta ricorrente.
Ciò stante, correttamente il T.A.R.
ha esaminato per primo il secondo dei motivi dedotti con il ricorso.
Avendo ravvisato legittima la
prescrizione contestata con il secondo motivo di gravame e che aveva
determinato l’esclusione della ricorrente dalla gara, altrettanto
legittimamente il T.A.R. ha dichiarato inammissibile, per carenza d’interesse,
il primo motivo di gravame, con il quale era stata contestata la mancata
prescrizione, tra i requisiti di partecipazione alla gara, dell’iscrizione
all’albo istituito con il D.M. 11 settembre 2000, n. 289.
Una volta accertata la legittimità
della prescrizione del bando in base alla quale la ricorrente era stata esclusa
dalla gara, essa non aveva, invero, alcun interesse a far valere eventuali vizi
del bando che non avevano in alcun modo inciso sulla sua esclusione.
Né l’odierna appellante ha ragione
nel sostenere che essa avrebbe avuto interesse ad ottenere l’annullamento del
bando per il vizio denunciato con il suo primo motivo di ricorso, in quanto
l’Amministrazione, in sede l’indizione di un nuovo bando, avrebbe dovuto
richiedere, quale requisito di partecipazione alla gara, l’iscrizione al detto
albo, con la conseguente riduzione del numero dei concorrenti, determinante una
maggiore probabilità, per essa, di ottenere l’aggiudicazione dall’appalto –
concorso-.
Ciò sarebbe stato, infatti,
possibile solo se fosse stata anche annullata la prescrizione impugnata con il
secondo motivo di ricorso.
Diversamente da tale ipotesi, nel
caso, la prescrizione per la quale la Gestor s.p.a. era stata esclusa dalla
gara, essendo stata ravvisata legittima, sarebbe stata, infatti, reiterata
anche in sede di rinnovo del bando, ove eventualmente annullato per il vizio
denunciato dalla medesima Società nel suo primo motivo del ricorso, precludendole
parimenti di partecipare alla procedura.
Donde la legittima dichiarazione
d’inammissibilità, per carenza di interesse, del primo motivo di ricorso
pronunciata dal primo Giudice.
Né la Società appellante ha ragione
nel sostenere che l’impugnata sentenza non sarebbe stata sul punto motivata.
Il primo Giudice, infatti, ha
sufficientemente indicate (a pag. 5 della sentenza) le ragioni per le quali
procedeva prioritariamente all’esame del secondo motivo del ricorso e poi (a
pag. 8 della sentenza) ha specificato come la reiezione del secondo motivo di
ricorso implicava l’inammissibilità, per carenza di interesse, delle censure
sollevate con il primo motivo di ricorso.
Il primo mezzo di appello va,
pertanto, disatteso.
III° - L’appellante, con il secondo
mezzo del gravame, censura l’impugnata sentenza nella parte concernente la
ravvisata infondatezza del suo secondo mezzo di gravame, con il quale aveva
dedotto l’illegittimo inserimento tra i requisiti richiesti per la
partecipazione alla gara della certificazione di qualità di cui alle norme UNI EN 9000.
Secondo la deducente, il T.A.R.
avrebbe errato nel ravvisare tale prescrizione legittima, non rientrando i
servizi oggetto dell’appalto – concorso tra quelli indicati nell’art. 14, comma
4, del D.lgs. 17 marzo 1995, n.......