BILANCI AL 31-5 E ADDIZIONALE ENEL IN CINQUE ANNI
REGIME DEL PERSONALE IN DISPONIBILITA’
Testo del Decreto Legge approvato il 24-3-2005, in corso di
pubblicazione sulla G
Testo del Decreto Legge approvato il 24-3-2005, in corso di
pubblicazione sulla G. U.
Art. 1
Bilanci di previsione
degli enti locali
1. Il termine per la deliberazione del bilancio di
previsione per l’anno 2005 da parte degli enti locali è differito al 31-5-2005.
2. Ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione
degli enti locali e della verifica della salvaguardia degli equilibri di
bilancio sono confermate, per l’anno 2005, le disposizioni di cui all’art. 1,
comma 1-bis, del DL 31-12-2004, n. 314, convertito con modificazioni, dalla
legge 1-3-2005, n. 26.
Art. 2
Conguagli sui proventi
dell’addizionale sui consumi di energia elettrica
1. Il recupero a valere sui trasferimenti erariali delle
maggiori somme corrisposte in via presuntiva ai comuni dal ministero
dell’interno per gli anni 2004 e precedenti, ai sensi dell’art. 10 della legge
13-5-1999, n. 133, è effettuato, a decorrere dall’anno 2005, per cinque
esercizi finanziari.
Art. 3
Ufficio di Piano per
la salvaguardia di Venezia e della sua laguna
1. I compensi e le altre spese di funzionamento dell’ufficio
di Piano per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna, istituito con
decreto del presidente del consiglio dei ministri 21-3-2001 e costituito con
decreto del presidente del consiglio dei ministri 13-2-2004, sono determinati,
anche in deroga a ogni altra disposizione, con decreto del presidente del
consiglio dei ministri di concerto con il ministro dell’economia e delle
finanze e con il ministro delle infrastrutture e dei trasporti e vengono individuati
a valere sulle somme erogate a qualsiasi titolo allo Stato in concessione per
le attività e il progetto per la salvaguardia della laguna di vanazia.
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