BLOCCO DELLE ASSUNZIONI E PATTO DI STABILITÀ 2001
Aggiornato il programma aire
Adunanza della Sezione Prima 3 Luglio 2002
Adunanza della Sezione Prima 3 Luglio 2002
N. Sezione
1849/02 La
Sezione
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oggetto:
Presidenza del
Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica – Quesito
concernente il divieto di procedere ad assunzioni per l’anno 2002 disposto
dall’art. 19, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.
VISTA la relazione prot. n. 1316/ROSSI
II del 14 maggio 2002 (pervenuta alla Sezione in data 31 maggio 2002), con la
quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione
Pubblica – Ufficio per il personale delle pubbliche amministrazioni – Serv. per
il trattamento normativo – chiede il parere del Consiglio di Stato in ordine al
quesito indicato in oggetto;
ESAMINATI gli atti e udito il
relatore-estensore Presidente f.f. Giuseppe Faberi;
PREMESSO
:
Il richiedente Dipartimento
della funzione pubblica espone che alcune amministrazioni dello Stato ed enti
pubblici non economici nazionali hanno chiesto il parere del Dipartimento
stesso circa la possibilità di procedere, nel corrente anno, ad assunzioni di
unità di personale dirigenziale nel caso in cui la procedura concorsuale si sia
conclusa nel 2001, ma per le quali non si sia proceduto alla sottoscrizione del
contratto individuale di lavoro entro il 31 dicembre 2001.
Al riguardo si premette che il
divieto di procedere alle assunzioni per il 2002 disposto dall’art. 19, comma
1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, ed applicabile alle amministrazioni
dello Stato ed agli enti pubblici non economici nazionali, concerne tutte le
assunzioni, pure in esito a procedure concorsuali concluse nel 2001 o
deliberate sempre nel 2001, per le quali non si sia proceduto alla effettiva
sottoscrizione del contratto individuale di lavoro entro il 31 dicembre 2001,
in quanto è con la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro medesimo
che si realizza la fattispecie dell’assunzione alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche, ai sensi dell’art. 35, comma 1, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (mentre l’effettiva presa di servizio, che
comporta l’opzione per il nuovo impiego per coloro che sono già dipendenti di
pubbliche amministrazioni, può essere posticipata anche ad un momento
successivo).
La sottoscrizione del contratto
individuale di lavoro è necessaria qualora l’assunzione avvenga in seguito a
procedura di reclutamento per concorso pubblico, procedura distinta da quella
riservata solo agli interni, trattandosi in quest’ultimo caso di progressione
di carriera, e la stipulazione del contratto individuale, sempre secondo il
Dipartimento, appare necessaria anche per le unità dirigenziali da assumere che
siano già dipendenti della stessa pubblica amministrazione che ha bandito il
concorso ovvero di altra pubblica amministrazione, in quanto in un concorso
pubblico, l’attuale dipendenza di alcuni candidati da pubbliche amministrazioni
non rileva né ai fini della procedura concorsuale, né ai fini della successiva
eventuale assunzione, (dovendosi di contro considerare i partecipanti al
concorso pubblico, che siano già dipendenti pubblici, alla stregua di quelli
esterni all’amministrazione, salvo che la legge non disponga diversamente con
puntuali disposizioni).
Costituisce, pertanto,
assunzione quella disposta a seguito del superamento di un concorso pubblico,
pur con riserva per i candidati interni, dovendosi intendere per procedura
concorsuale pubblica un procedimento nettamente distinto da quello costituente
mera procedura di avanzamento in carriera, secondo la distinzione operata dalla
giurisprudenza della Corte Costituzionale (Ordinanza n. 2 del 2001) e della
Corte di Cassazione (Cassazione, Sezione Unite, 11 giugno 2001, n. 7859).
Pertanto non costituisce
assunzione sia l’inquadramento in una qualifica superiore che derivi dal
superamento di una procedura per la progressione interna nell’ambito del
sistema di classificazione ovvero di un concorso riservato esclusivamente ai
dipendenti dell’amministrazione che lo bandisce, sia l’inquadramento disposto
ai sensi di disposizioni legali o contrattuali.
Tanto premesso, si pone in
concreto la questione relativa al blocco delle assunzioni anche per i candidati
vincitori o idonei di concorsi pubblici banditi ai sensi dell’art. 28 del
d.lgs. n. 29 del 1993, ed ora ai sensi dell’art. 28 del d.lgs. n. 165 del 2001,
già dipendenti dell’amministrazione che bandisce il concorso o di altre
pubbliche amministrazioni, nel caso in cui questi – come si ritiene – debbano
considerarsi alla stregua dei candidati esterni alla pubblica amministrazione,
con la conseguenza che in entrambi i casi le assunzioni configurano una nuova
assunzione, come tale soggetta al divieto di cui in oggetto.
In effetti, la “ratio” del blocco delle assunzioni
disposto dall’art. 19 della legge 448/2001 è quella di impedire, nell’ottica di
un contenimento della spesa pubblica e di un riassetto dell’organizzazione
amministrativa, l’assunzione di ulteriore (o più remunerato) personale – sia
pure già in servizio presso pubbliche amministrazioni – a copertura di posti
vacanti presso le singole amministrazioni pubbliche, onde assicurare
l’invarianza non solo delle unità in servizio, ma anche, nei limiti tracciati
dalla legge, della spesa complessiva per oneri di personale a tempo
indeterminato, in presenza, oltretutto, di eventuali eccedenze risultanti in
alcuni settori (come è reso evidente, del resto, dalla deroga al blocco in caso
di incremento del personale a seguito dei processi di mobilità).
Nondimeno, il richiedente
Dipartimento della Funzione Pubblica ritiene che tali conclusioni, relative
all’applicabilità del blocco delle assunzioni per l’anno 2002 anche ai
vincitori o idonei di concorsi pubblici per la qualifica di dirigente che siano
già dipendenti della medesima o di altra pubblica amministrazione, necessitino
di opportuna verifica, trattandosi, comunque, di procedure selettive per la
progressione in carriera, anche se diversa, e pertanto viene richiesto il
parere del Consiglio di Stato in materia.
CONSIDERATO :
La
questione sottoposta, in questa sede, al parere del Consiglio di Stato può – in
buona sostanza – così venire sintetizzata ne......