BONUS PER POSTICIPO PENSIONAMENTO
TASSO D'INTERESSE PER DILAZIONE DEBITI CONTRIBUTIVI
Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Istituto
Nazionale della Previdenza Sociale
Direzione Centrale delle Entrate Contributive
Roma, 06-03-2006
Messaggio n. 7018
OGGETTO:Articolo 1, comma 12, legge 23 agosto 2004, n. 243. Richieste di
bonus da parte di lavoratori assunti con contratto di diritto privato da parte
di Amministrazioni pubbliche.
Con riferimento alla normativa in oggetto, continuano a pervenire richieste di
chiarimenti in ordine alla possibilità di riconoscere ai dipendenti di
Amministrazioni pubbliche, assunti con contratto di lavoro di diritto privato,
la facoltà di esercitare l'opzione di cui all'articolo 1, comma 12, legge 23
agosto 2004, n. 243.
Le diverse tipologie di casi rappresentati, in particolare, da Amministrazioni
pubbliche, quali A.S.L., Enti locali, Comunità montane etc., sono riconducibili
a due fattispecie:
a) Assunzioni di lavoratori con contratto di diritto privato con qualifiche, in
genere, di dirigenti ed operai;
b) Assunzioni di lavoratori con qualifica di dirigenti, già iscritti alla
gestione ex Inpdai.
Al riguardo, si rammenta che la facoltà prevista dalla normativa in esame può
essere esercitata dai lavoratori dipendenti del settore privato, anche in
regime di lavoro part-time, che abbiano maturato i requisiti minimi di età e di
contribuzione previsti dalle tabelle di cui all'articolo 59, commi 6 e 7, della
legge 27 dicembre 1997, n. 449, per l'accesso al pensionamento di anzianità.
Come chiarito dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociale con la nota
del 6/10/2004, prot. n. 5767/G/86/256, indirizzata agli Enti Previdenziali, la
normativa di cui all'articolo 1, comma 12, legge 23 agosto 2004, n. 243, trova
applicazione soltanto nei confronti dei lavoratori dipendenti del "settore
privato". A tal fine nella citata nota è stato precisato che sono esclusi
dal "bonus" i lavoratori dipendenti delle Amministrazioni pubbliche
indicate all'articolo 1,comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
e successive modificazioni e integrazioni, tra le quali rientrano, come da
elencazione nella stessa nota, "le Regioni, le Province, i Comuni, le
Comunità Montane e loro consorzi e associazioni e le amministrazioni, le
aziende e gli enti del Servizio Sanitario Nazionale".
In tal senso l'Istituto, sulla base delle indicazioni Ministeriali sopra
riportate, ha fornito, con messaggio n. 35093 del 2 novembre 2004 e con
circolare n. 149 dell'11 novembre 2004, le disposizioni interpretative della
norma in oggetto.
Tenuto conto di quanto esposto, i lavoratori in questione, non potendo far
valere il requisito di essere alle dipendenze di un datore di lavoro del
settore privato, restano, pertanto, esclusi dall'applicazione della normativa
in materia di incentivo al posticipo del pensionamento, di cui al già citato
articolo 1, comma 12, legge n. 243/2004, a nulla rilevando la circostanza che
il contratto instaurato con l'Amministrazione pubblica abbia natura
privatistica.
Eventuali certificati attestanti il diritto al bonus (mod. LC8) nel frattempo
rilasciati in difformità con quanto sopra indicato dovranno essere tempestivamente
annullati dandone comunicazione sia al datore di lavoro che agli assicurati.
Il presente messaggio ha rilevanza esterna e deve essere pubblicato sul sito
internet dell'Istituto.
Il Direttore Centrale Entrate Contributive
Ziccheddu
Il Direttore Centrale Prestazioni
Nori
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