CAMBI DI DESTINAZIONI D'USO PER CONFESSIONI RELIGIOSE
RSU: ALIQUOTA IVA AGEVOLATA
REPUBBLICA
ITALIANA N. 7078/05 REG.DEC.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N. 1744/87-
Il Consiglio
di Stato in
sede giurisdizionale, (Quinta
Sezione) 702-703/88 REG.RIC.
ha
pronunciato la seguente
DECISIONE
- sul ricorso n.
1744/1987 (N.R.G. 5410/1987) proposto dalla CONGREGAZIONE CRISTIANA dei
TESTIMONI di GEOVA della Val Gardena, con sede in Ortisei, in persona del
Presidente p.t., rappresentata e difesa dall’avv. Sergio Dragogna, con il quale
è elettivamente domiciliata in Roma, via A. Gramsci, n. 36, presso lo studio
dell’avv. Maurizio Calò;
contro
il Comune
di Ortisei, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall’avv.
Roland Riz, con il quale è elettivamente domiciliato in Roma, via dei Prefetti,
n. 46;
per l’annullamento
a)
dell’ordinanza del Sindaco di Ortisei 24 luglio 1987, n. 3220, ingiuntiva della
demolizione di opere edilizie abusive (realizzazione di una sala di riunione in
una preesistente rimessa, sita in via Socrep, p.f. 94/3);
b) del
provvedimento del Sindaco di Ortisei 17 agosto 1987, n. 3573, contenente
diffida a non proseguire nei lavori abusivi;
c) del
provvedimento del Sindaco di Ortisei 4 giugno 1987, n. 2387, reiettivo della
domanda di concessione di un’area destinata ad opere di urbanizzazione secondaria
per la costruzione di un locale destinato al culto della Congregazione;
d) di
ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente;
- sul ricorso n.
702/1988 (N.R.G. 1710/1988) proposto dalla CONGREGAZIONE CRISTIANA dei
TESTIMONI di GEOVA della Val Gardena, con sede in Ortisei, in persona del
Presidente p.t., rappresentata e difesa dall’avv. Sergio Dragogna, con il quale
è elettivamente domiciliata in Roma, via A. Gramsci, n. 36, presso lo studio
dell’avv. Maurizio Calò;
contro
il Comune
di Ortisei, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall’avv.
Roland Riz, con il quale è elettivamente domiciliato in Roma, via dei Prefetti,
n. 46;
per l’annullamento
dell’ordinanza
di demolizione 25 gennaio 1988, prot. n. RB/RP/392 del Sindaco del Comune di
Ortisei nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente
- sul ricorso n.
703/1988 (N.R.G. 1711/1988) proposto dalla Soc. Immobiliare Bel Stè S.a.s. di
Prinoth E. e C., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e
difesa dall’avv. Sergio Dragogna, con il quale è elettivamente domiciliata in
Roma, via A. Gramsci, n. 36, presso lo studio dell’avv. Maurizio Calò;
contro
il Comune
di Ortisei, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall’avv.
Roland Riz, con il quale è elettivamente domiciliato in Roma, via dei Prefetti,
n. 46;
per l’annullamento
dell’ordinanza
di demolizione 25 gennaio 1988, prot. n. RB/RP/392 del Sindaco del Comune di
Ortisei nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente;
Visti i
ricorsi con i relativi allegati;
Visti gli
atti di costituzione in giudizio del resistente Comune di Ortisei con i
relativi allegati;
Visti le
memorie difensive prodotte dalle parti ed i relativi allegati;
Visti gli
atti tutti della causa;
Alla
pubblica udienza del 7 giugno 2005, relatore cons. Goffredo Zaccardi, uditi gli
avv.ti C. Totino, pe delega dell’avv. Dragogna, e R. Riz come da verbale di
udienza;
Ritenuto
e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
1) I tre
ricorsi indicati in epigrafe sono riuniti, al fine della decisione con unica
sentenza, perché connessi sia soggettivamente che oggettivamente. I fatti di
causa sono dati per conosciuti così come descritti negli atti difensivi delle
parti e nella sentenza appellata con salvezza delle precisazioni qui di seguito
svolte.
2) E’
preliminare l’esame del ricorso n. 703/1988 proposto dalla Società Immobiliare
BEL STE’ s.a.s. di Prinoth E. & C. diretto all’annullamento degli
atti,impugnati anche con ricorso n. 702/1988 dalla Congregazione Cristiana dei
Testimoni di Geova della Val Gardena (in seguito Congregazione), con i quali il
Comune di Ortisei ha ordinato la demolizione di “tramezza divisoria interna,
chiusura portoni di ingresso del garage lato sud e la costruzione locali
accessori” su un fabbricato, ceduto in locazione dalla Società ricorrente alla
Congregazione, situato sulla particella 94/3 del Comune di Ortisei e destinato a rimessa e del quale, in forza
delle modifiche in questione,veniva modificata la destinazione ad un uso non
consentito in area agricola, l’attività di culto della Congregazione.
Si
tratta, in particolare, dell’ordinanza n. 392 del 25 gennaio 1988 con cui si è
intimato di demolire le opere abusive,ordinanza preceduta da un ordine di
sospensione dei lavori del 22 dicembre 1987.
2.1) E’
fondato il primo motivo con cui parte ricorrente fa rilevare che, essendo solo
proprietaria del fabbricato, l’ordine di demolizione sarebbe dovuto essere
diretto, a tenore dell’articolo 3 della Legge Provinciale n. 4 del 21 gennaio
1987 (in seguito LP 4/1987), ai soggetti che sono indicati nella disposizione
richiamata che non include il proprietario dell’area dal novero dei possibili
destinatari dei provvedimenti sanzionatori in materia edilizia se egli non è
committente dei lavori, titolare della concessione, costruttore o direttore dei
lavori.
In
effetti il proprietario dell’area che non abbia partecipato in alcun modo alla
realizzazione delle opere abusive e che, come nel caso di specie in forza di
un contratto di locazione non ha la
disponibilità materiale dell’immobile su cui è stato compiuto l’abuso, non può
essere chiamato a rispondere delle violazioni alle norme urbanistiche ed
edilizie sulla edificazione di un manufatto cui è rimasto del tutto estraneo.
3)
Quanto si è qui osservato consente anche di respingere la eccezione di
inammissibilità del ricorso n. 702/1988 (proposto dalla Congregazione contro
gli stessi atti) avanzata dal Comune di Ortisei e fondata proprio sulla
circostanza della notifica della ordinanza in parola alla Società proprietaria
e non alla Congregazione che, non essendo stata contemplata tra i destinatari,
non avrebbe avuto titolo ad impugnare l’ordine di demolizione.
E’,
peraltro, chiaro che il danno derivante dalla demolizione sarebbe stato
principalmente della Congregazione che aveva già impugnato un precedente ordine
di demolizione (oggetto del ricorso n. 1744/1987) e non ha, quindi,
oggettivamente pregio alcuno sostenere che non avrebbe interesse
all’annullamento dell’atto ripetitivo dell’ordine di demolizione solo perché
non notificato nei suoi confronti. Invero, avendone avuto conoscenza ben
poteva, anzi doveva,impugnarlo nei termini per evitare che si consolidasse.
3.1) Nel
merito anche il ricorso n. 702/1988 è fondato.
Sostiene,
infatti, la difesa della Congregazione, con il primo motivo, che l’ordine di
demolizione è stato emesso in aperta violazione del provvedimento di
sospensione della efficacia della precedente ordinanza del 24 luglio 1987 n.
3220 emesso da questa Sezione in sede cautelare (ordinanza n. 709 in data 4
dicembre 1987).
In
effetti il Comune di Ortisei, in chiaro contrasto con la ordinanza della
Sezione qui richiamata,senza procedere ad una nuova istruttoria e con la
evidente finalità di conseguire comunque l’obiettivo dell’abbattimento del manufatto,
ed anche al fine di eliminare un vizio del procedimento in cui era incorso
nell’adottare la precedente ordinanza di demolizione (emessa senza essere stata
preceduta da un ordine di sospensione dei lavori a tenore dell’articolo 2,
terzo comma, della LP 4/1987), ha meramente reiterato il provvedimento
sanzionatorio la cui efficacia era stata sospesa senza attendere la definizione
del giudizio in corso instaurato per stabilirne la legittimità, comportamento
che sarebbe stato doveroso.
Tanto
basta per l’accoglimento anche del ricorso n. 702/1988.