CAMPER: NECESSARIE MOTIVAZIONI PER DIVIETO CIRCOLAZIONE E SOSTA
RSU: ANCORA SU TASSA E TARIFFA
Ministero dei Trasporti - Dipartimento per i Trasporti Terrestri
Ministero dei Trasporti - Dipartimento
per i Trasporti Terrestri
Direzione Generale per la Motorizzazione - Divisione VIII.
In relazione ai contenuti dell’istanza in oggetto e per una
più completa ed esaustiva trattazione della materia si ritiene opportuno
riportare di seguito le norme di riferimento disciplinanti la circolazione
degli autocaravan.
L’autocaravan è definito quale autoveicolo avente una
speciale carrozzeria ed attrezzato permanentemente per essere adibito al
trasporto e all’alloggio di sette persone al massimo, compreso il conducente
(art. 54 c.1 lett.m) del Codice della Strada). Ai fini della circolazione
stradale in genere e agli effetti dei divieti di cui agli artt. 6 e 7 del
Codice, gli autocaravan sono soggetti alla stessa disciplina prevista per gli
altri veicoli (art. 185 c.1). La loro sosta, ove consentita, non costituisce
campeggio, attendamento e simili se essi poggiano sul suolo esclusivamente con
le ruote, non emettono deflussi propri e non occupano la sede stradale in
misura eccedente il proprio ingombro (art. 185 c.2). Nel caso di sosta o
parcheggio a pagamento, le tariffe sono maggiorate del 50% rispetto a quelle
praticate per le autovetture in analoghi parcheggi della zona. (art. 185 c.3).
E’ vietato lo scarico di residui organici e di acque chiare e luride su strade
e aree pubbliche, al di fuori di appositi impianti di smaltimento
igienico-sanitario (art. 185 c.4). Nel Regolamento sono stabiliti i criteri per
la realizzazione, nelle aree attrezzate riservate alla sosta e al parcheggio
delle autocaravan e nei campeggi, dei suddetti impianti igienico-sanitari (art.
378). I provvedimenti per la regolamentazione della circolazione sono emessi
dall’ente proprietario della strada, con ordinanze motivate e rese note al
pubblico mediante i prescritti segnali (art. 5 c.3). Fuori dei centri abitati
l’ente proprietario della strada può, con l’ordinanza di cui all’art. 5 c.3,
stabilire obblighi, divieti e limitazioni, di carattere temporaneo o
permanente, per ciascuna strada o tratto di essa, o per determinate categorie
di utenti, in relazione alle esigenze della circolazione o alle caratteristiche
strutturali delle strade (art. 6 c.4 lett.b)). Esso può, inoltre, vietare o
limitare o subordinare al pagamento di una somma il parcheggio o la sosta dei
veicoli (art. 6 c.4 lett.d)). Esso può, infine, vietare temporaneamente la
sosta su strade o tratti di esse per esigenze di carattere tecnico o di
pulizia, dandone comunicazione con i rispettivi segnali o eventualmente altri
mezzi appropriati, non meno di 48 ore prima (art. 6 c.4 lett.f)). Nei centri
abitati i comuni possono, con ordinanza del sindaco, adottare i provvedimenti
di cui all’art. 6 c.4 (art. 7 c.1 lett.a)). Essi, inoltre, possono stabilire
aree nelle quali è autorizzato il parcheggio dei veicoli (art. 7 c.1 lett.e)).
Essi possono, altresì, previa determinazione della giunta, stabilire aree
destinate al parcheggio sulle quali la sosta dei veicoli è subordinata al
pagamento di una somma, da riscuotere mediante dispositivi di controllo della
durata, anche senza custodia del veicolo (art. 7 c.1 lett.f)). Essi possono,
infine, istituire le aree attrezzate riservate alla sosta e al parcheggio delle
autocaravan di cui all’art. 185 (art. 7 c.1 lett.h)). Quindi, appare chiaro che
il Comune, con ordinanza motivata in relazione alle esigenze della circolazione
o alle caratteristiche strutturali delle strade, può vietare permanentemente la
sosta a determinate categorie di utenti. In difetto di tali stringenti
motivazioni, il Comune può in ogni caso, sempre con ordinanza motivata, vietare
permanentemente la sosta dei veicoli in generale.
Nel caso di autocaravan che poggino sulla sede stradale con le proprie ruote,
senza emettere deflussi propri, e che non occupino la sede stradale in misura
eccedente il proprio ingombro, in assenza di ostacoli atti a giustificarla
(limitazioni alla circolazione dirette ai veicoli aventi una sagoma per altezza
superiore all’altezza di un ostacolo non eliminabile) la limitazione alla
circolazione stradale e sosta per detta particolare categoria di autoveicolo
appare illegittima.
A tale riguardo si richiama integralmente quanto contenuto nella Direttiva
dell’ex Ministero dei Lavori Pubblici 24 ottobre 2000 “sulla corretta ed
uniforme applicazione delle norme del Codice della Strada in materia di
segnaletica, e criteri per l’installazione e la manutenzione”. In particolare
il paragrafo 5 (“Impieghi non corretti della segnaletica stradale”), punto 1
(“Casi più ricorrenti di vizi dei procedimenti”) indica espressamente le ordinanze
di divieto di circolazione e sosta di autocaravan e caravan, le cui finalità
hanno scarsa o del tutto carente attinenza con la circolazione, e invece celano
non espressi motivi di interessi locali, non perseguibili con lo strumento
dell’ordinanza sindacale a norma dell’art. 7.
Nel merito
L’argomento è gia stato trattato, coma sopra già detto, sia pure sinteticamente
nel punto 5.1 della direttiva 24 ottobre 2000, in relazione ai vizi più
ricorrenti dei provvedimenti che dispongono la collocazione di segnaletica
stradale. Nonostante il tempo intercorso si è avuto modo di accertare,
soprattutto attraverso numerose istanze avanzate dai proprietari di autocaravan
e da codesta Associazione, che proseguono attività di regolazione della
circolazione, in particolare da parte dei comuni, che vedono spesso danneggiati
e a volte discriminati detti autoveicoli che già dal 1991 trovarono una chiara
regolamentazione. Non è inutile, in proposito, ripercorrere le tappe che hanno
portato alla attuale formulazione degli artt. 54, comma 1, lettera m), 56,
comma 2, lettera e) e 185 del Codice; e dell’art. 378 del Regolamento, che
trattano la materia. Già con la Legge 336/91 (detta Legge Fausti) il
legislatore era intervenuto, per evitare gli annosi contenziosi tra i proprietari
dell’autoveicolo AUTOCARAVAN e Pubblici Amministratori, con una ratio semplice
e chiara, portatrice di una serie di innovazioni identificabili, almeno, nei
seguenti punti fondamentali:
la
conferma che le autocaravan sono autoveicoli e sono parificati a tutti gli
altri autoveicoli;
la
netta distinzione tra il “sostare” e il “campeggiare”;
l’obbligo
all’allestimento di impianti igienico-sanitari su strade, autostrade e
campeggi al fine di tutelare l’igiene pubblica del territorio,
raccogliendo i residui organici e le acque chiare e luride raccolti negli
impianti interni delle autocaravan.
la
possibilità al Comune di inserire nel PRG (oggi Piano Strutturale)
l’allestimento di aree attrezzate riservate alla sosta e al parcheggio
delle autocaravan, al fine di sviluppare il turismo itinerante praticato
con detti autoveicoli. Un intervento, pertanto, complessivamente teso a
promuovere e non ad impedire la circolazione alle autocaravan.
Il legislatore è successivamente intervenuto, sempre per
evitare gli annosi contenziosi tra i possessori delle autocaravan ed i Pubblici
Amministratori, inserendo in toto i principi della Legge n. 336/91 nel nuovo
Codice della Strada. Secondo la chiara, univoca volontà di legge, ai sensi
dell’art. 185, 1° comma del Codice della Strada: “i veicoli di cui all’art. 54,
comma 1, lettera m), ai fini della circolazione stradale in genere e agli
effetti dei divieti e limitazioni previsti negli articoli 6 e 7, sono soggetti
alla stessa disciplina prevista per gli altri veicoli”.
Analizzando in modo più dettagliato le ordinanze dei
Pubblici Amministratori si ritrovano le più disparate motivazioni per
giustificare le limitazioni alla circolazione della categoria di autoveicoli in
esame.
A volta, il comune vieta la sosta e la circolazione alle
autocaravan attraverso un’ordinanza motivata dalla necessità di salvaguardare
l’ordine pubblico o la sicurezza pubblica.
Quando si parla di Ordine Pubblico si fa riferimento a
quell’insieme di principi, propri del nostro ordinamento giuridico, la cui tutela
è necessaria per l’ordinato svolgimento della vita sociale. In proposito la
Corte Costituzionale, con sentenza n. 9 del 19 giugno 1956, ha dato di questo
concetto giuridico la seguente nozione: “Ordine Pubblico è la situazione in cui
sia assicurato a tutti il pacifico esercizio dei diritti di libertà e in cui il
singolo possa svolgere la propria lecita attività senza essere minacciato da
offese alla propria personalità fisica e morale: è l’ordinato vivere civile che
è indubbiamente meta di uno stato libero e democratico”.
Quando si parla di sicurezza pubblica, invece, si fa
riferimento a un concetto più ristretto perché tale sicurezza è assicurata
quando risultano salvaguardate la incolumità e la integrità fisica, morale e
patrimoniale dei cittadini.
Pare dunque alquanto inverosimile che il solo veicolo “autocaravan” possa
rappresentare con la sua circolazione sul territorio una turbativa all’ordine e
alla sicurezza pubblica.
Pertanto, non conforme a legge, e frutto di eccesso di
potere, dovrebbe essere ritenuta l'ordinanza che interdica la circolazione o
l'accesso alle autocaravan per asserite esigenze di “tutela dell'ordine, della
sicurezza e della quiete pubblica”.
In altri casi viene vietata la sosta e la circolazione alle
autocaravan sulla base di un’ordinanza motivata dalla necessità di
salvaguardare l’immagine e, soprattutto, l’igiene e la sanità pubblica.
In occasione di alcuni di questi provvedimenti, il Comune fa presente che nella
zona si trovano determinati campeggi, evidenziando che le autocaravan, pur
essendo autoveicoli dotati di servizi igienici tali da non incidere
negativamente, in alcuna misura, sulla igiene del territorio, dovrebbero
recarsi obbligatoriamente nelle strutture private.
Il Pubblico Amministratore giustifica il proprio provvedimento sostenendo che
il suo obiettivo è solo quello di frenare “... abusi di carattere
igienico-sanitario connessi allo scarico d'acque nere e bianche sulla pubblica
via ...”, ovvero di “…. prevenire qualsivoglia pericolo di infezioni virali o
di malattie infettive, la cui insorgenza può verificarsi per l’incontrollato e
disordinato deposito di liquami e materie organiche oltre che dei rifiuti
solidi ...”.
Si osserva, tuttavia, che spesso le ordinanze contingibili e urgenti motivate
sulla base dell’esigenza di tutela dell’igiene pubblica, stante la genericità
delle espressioni usate e l’assenza di qualsivoglia altro elemento indicatore,
limitano la circolazione delle autocaravan sulla base di motivi che non sono
certo riconducibili alle affermate esigenze di prevenzione degli inquinamenti.
D’altronde, le autocaravan, per il loro allestimento, che comprende serbatoi di
raccolta delle acque inerenti cucina e bagno, sempre che siano debitamente ed
idoneamente utilizzate, sono veicoli che non possono mettere in pericolo
l’igiene pubblica.
Inoltre, da un punto di vista logico-giuridico la motivazione adottata circa
“lo scarico di residui organici e acque chiare e luride”, non appare
sufficiente a giustificare il provvedimento, in quanto l’eventuale violazione alle
norme di tutela del manufatto stradale di cui all’art. 15, comma 1, lett. f) e
g) del Codice della strada, deve essere sanzionata ai sensi del medesimo
articolo, commi 2, 3 e 4.
Anche il comma 6 dell’articolo 185 prevede la sanzione per la violazione prevista
al comma 4 del medesimo articolo: “ è vietato lo scarico dei residui organici e
delle acque chiare e luride su strade ed aree pubbliche al di fuori di appositi
impianti di smaltimento igienico- sanitari”.
Da quanto sopra si evince che i comuni sono in possesso degli strumenti
sanzionatori per garantire il rispetto dell’igiene pubblica, e quindi è
ingiustificabile un provvedimento di limitazione in tal senso alle autocaravan.
Talvolta si invoca il divieto di campeggio per giustificare
il divieto di sosta per le autocaravan.
Quando si utilizza il termine “campeggiare” si fa riferimento a una ben precisa
condotta, ossia quella implicante lo “stabilimento” di un mezzo in un luogo,
mediante collegamenti permanenti al suolo e necessità di idonee infrastrutture
per svolgere le consuetudini di vita.
Inoltre, per le autocaravan vale quanto previsto all'art. 185 del Codice della
strada, cioè si attiva il campeggiare allorché si occupi lo spazio esterno al
veicolo.
La sosta, invece, implica il rispetto di quanto previsto dal suddetto articolo
185 del C.d.S., laddove si ribadisce che deve avvenire “senza” occupare lo
spazio esterno al veicolo. In caso contrario, se ciò avviene sulla pubblica
via, tale condotta deve essere sanzionata.
L’aprire le porte di un veicolo e discendere dallo stesso non è campeggiare
mentre il lasciare aperte le porte e le finestre di un autoveicolo, costituendo
pericolo o intralcio per gli utenti della strada, non attiva il campeggiare ma
viola l’articolo 157 del Codice della Strada.
E’ indubbio che un comune possieda il diritto/dovere di intervenire per
limitare, reprimere o regolamentare il campeggiare. In tal caso le ordinanze,
per essere legittime, devono essere emanate alla luce del primo comma dell'art.
185 del Codice della Strada, il quale stabilisce che le autocaravan sono
soggette alla disciplina prevista per gli altri veicoli, e del secondo comma in
base al quale “la sosta delle stesse, dove consentita, non costituisce
campeggio, attendamento e simili se l'autoveicolo non poggia sul suolo salvo
che con le ruote …”.
Pertanto, nel caso di autocaravan che poggino sulla sede stradale con le
proprie ruote, senza emettere deflussi propri, e non occupino la sede stradale
in misura eccedente il proprio ingombro, una eventuale azione sanzionatoria
appare decisamente illegittima.
Altro caso tipico riguarda il comune che vieta l’accesso ad
un parcheggio alle autocaravan, consentendolo invece alle autovetture,
dimenti......