CARATTERISTICHE DEI “CONSORZI STABILI”
AUTORIZZAZIONE AL SEPPELLIMENTO IN CASO DI MORTE VIOLENTA
Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici
Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici
Determinazione n.
11/2004
del 09 giugno 2004
Atto di indirizzi integrativi sulla natura e
sulla qualificazione dei consorzi stabili
IL CONSIGLIO
Considerato in fatto
Si è constatato – in
occasione di alcune verifiche di attestazioni di qualificazioni, disposte
dall’Autorità ai sensi dell’articolo 14, comma 3, del d.P.R. 25 gennaio 2000,
n. 34 e s.m., nonché di specifiche richieste di chiarimenti pervenute da parte
di alcune SOA e da alcune stazioni appaltanti – la necessità di fornire
ulteriori indicazioni, oltre a quelle già contenute nelle determinazioni dell’8
febbraio 2001, n. 6, del 16 ottobre 2002, n. 27, del 29 ottobre 2003, n. 18 e
del 10 marzo 2004, n. 2 in ordine alla figura del consorzio stabile.
In particolare, si è riscontrato una insufficiente conoscenza della natura
giuridica di questo soggetto imprenditoriale in rapporto agli altri soggetti
che, ai sensi della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e s.m., possono partecipare
agli appalti ed alle concessioni di lavori pubblici.
Le richieste
riguardano la possibilità o meno di costituire un consorzio stabile
in forma di società cooperativa consortile, la possibilità o meno della
partecipazione ad un consorzio stabile di un soggetto costituito,
a sua volta, da un consorzio stabile e la possibilità o meno
della costituzione di un consorzio stabile fra imprese di
costruzioni e soggetti che possono essere affidatari di prestazioni di servizi
tecnici.
Altro quesito riguarda
la possibilità per il consorzio stabile che, in sede di gara
abbia indicato una propria consociata come esecutrice dei lavori affidati, di
eseguire in proprio, in corso di contratto, in parte o per intero i suddetti
lavori.
Nell’attività di
controllo è anche emerso che – nel caso di adesione di una impresa ad un consorzio
stabile in un tempo successivo al rilascio della sua attestazione di
qualificazione – non sempre questa attestazione risulta modificata con la
indicazione di tale adesione. Inoltre è emerso che nel caso di rilascio di una
attestazione di qualificazione ad un consorzio stabile non sempre
le attestazioni di qualificazione delle imprese appartenenti al consorzio
riportano tale appartenenza. E ciò in violazione di una precisa norma
regolamentare (articolo 97, comma 3, del d.P.R. n. 554/1999).
Considerato in diritto
Va in primo luogo
osservato che la normativa vigente (articolo 10, comma 1, della legge
11 febbraio 1994, n. 109 e s.m.) prevede che possono partecipare agli
appalti due tipi di soggetti: soggetti che ai fini della partecipazione
utilizzano la qualificazione da essi stessi posseduta [articolo 10, comma 1,
lettere a), b) e c) della legge 109/94 e cioè: imprese individuali, società
commerciali, cooperative, imprese artigiane, consorzi di cooperative (legge 25
giugno1999, n. 422 e s.m.), consorzi di imprese artigiane (legge 8 agosto 1985,
n. 443 e s. m.) e consorzi stabili (articolo 10, comma 1, lettera c) e articolo
12, della legge 109/94 e s. m.)] e soggetti che, ai fini della
partecipazione, utilizzano le qualificazioni possedute dai loro associati o
consorziati (articolo 10, comma 1, lettere d), e) ed e-bis) della legge
109/94 e s.m. e cioè: associazioni temporanee di imprese, consorzi costituiti
ai sensi degli articoli 2602 del codice civile e seguenti e gruppi europei di
interesse economico). Sul piano generale si può, quindi, considerare che,
da una parte, ci sono tipologie di soggetti imprenditoriali che hanno
soggettività giuridica in sé considerata e, quindi, tali da poter essere essi
stessi in possesso dei requisiti di qualificazione, dall’altro esistono moduli
organizzativi attraverso i quali più imprese si presentano collegate,
coordinate, raggruppate tra loro senza che il raggruppamento assuma una
soggettività giuridica propria e, pertanto, essere esso stesso in possesso dei
requisiti di qualificazione.
A chiarimento delle
disposizioni indicate è opportuno precisare che l’associazione temporanea di
imprese fu introdotta nella legislazione italiana con la legge 8 agosto
1977, n. 584, con la quale furono recepite nell’ordinamento italiano le
direttive comunitarie 304 e 305 del 1971. L’introduzione fu poi confermata dal
d.lgs. 19 dicembre 1991, n. 406 e dalla legge n. 109/94 e s. m. Essa ha lo
scopo di consentire l’aggregazione di più imprese in forma occasionale, temporanea
ed in relazione ad una determinata gara e, quindi, per stipulare un determinato
contratto;. senza alcuna caratteristica di stabilità, nessuna
organizzazione comune o struttura di impresa, proprio perché la vita
dell’associazione non va oltre il tempo di quella determinata gara e di quel
determinato contratto. L’integrazione delle risorse tecniche e finanziarie può
essere di tipo orizzontale, quando l’opera da eseguire è omogenea, o di
tipo verticale, quando l’opera da eseguire richiede varie
specializzazioni.
Come, poi, è stato
sottolineato in giurisprudenza, l’associazione temporanea di imprese non
costituisce una particolare figura giuridica a sé stante, né porta alla
costituzione di un nuovo ente (mancando di regola qualunque organizzazione o
associazione comune), ma si basa essenzialmente sul conferimento a una
delle imprese (denominata capogruppo) da parte delle altre di un mandato
collettivo speciale, valevole specificatamente per l'opera da compiere, nonché
della rappresentanza di fronte alla stazione appaltante (Cons. St., Sez. V,
16 aprile 1987, n. 246).
Va, poi, sottolineato
che - oltre ai consorzi cooperativi ed ai consorzi artigiani
che fanno parte dei soggetti singoli con idoneità e personalità giuridica
individuale - il vigente ordinamento prevede la possibilità di partecipare alle
gare di appalto e concessioni di lavori pubblici di altri due tipi di consorzi.
Il primo - appartenente ai soggetti singoli o con idoneità individuale - definito dalla legge consorzio
stabile (articolo 10, comma 1, lettera c) e articolo 12, della legge
109/94 e s. m.) ed il secondo - appartenente ai
soggetti plurimi o con idoneità plurisoggettiva - definito dalla legge consorzio
di concorrenti costituito ai sensi degli articoli 2602 del codice civile e
seguenti e al quale si applicano le disposizioni di cui all’articolo 13
della legge 109/94 (associazione temporanea di imprese) e che per la sua
assimilazione alla associazione temporanea nonché per distinguerlo dal
primo tipo è definibile consorzio occasionale.
E va precisato che il consorzio
occas......