CARENZA DOCUMENTALE PER INTERVENTI SU BENI SOGGETTI A VINCOLO PAESAGGISTICO
Lo studio di fattibilità nel project financing
N
N. 02611/2011REG.PROV.COLL.
N. 01053/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso
numero di registro generale 1053 del 2011, proposto dal Ministero per i beni e
le attivita' culturali, Soprintendenza per i beni architettonici ed il
paesaggio di Genova, in persona dei rispettivi legali rappresentanti in carica,
tutti rappresentati e difesi dalla Avvocatura Generale dello Stato, presso i
cui uffici in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12, sono ope legis domiciliati;
contro
La s.r.l.
Iris, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso
dagli avvocati Andrea Manzi, Marco Luigi Di Tolle e Luigi Manzi, con domicilio
eletto presso lo studio dell’avvocato Luigi Manzi in Roma, via Federico
Confalonieri, 5;
nei
confronti di
Il Comune di
Chiavari, in persona del Sindaco pro tempore, non costituitosi nel secondo
grado del giudizio;
per la
riforma della sentenza breve del T.A.R. della LIGURIA, Sezione prima, n.
10001/2010;
Visti il
ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto
di costituzione in giudizio della Società Iris;
Viste le
memorie difensive;
Visti tutti
gli atti della causa;
Relatore
nella camera di consiglio del giorno 22 marzo 2011 il Consigliere Fabio
Taormina e uditi per le parti l’Avvocato dello Stato Paola Palmieri e
l'Avvocato Di Mattia, per delega dell'Avvocato Luigi Manzi;
Sentite le
stesse parti ai sensi dell'art. 60 del codice del processo amministrativo;
1. Con il
ricorso di primo grado, proposto al TAR per la Liguria, la società appellata ha
chiesto l’annullamento del parere negativo del 25 maggio 2010, n. 0012349, reso
dalla soprintendenza di Genova sulla domanda da essa proposta per la
ristrutturazione di un immobile ubicato in via Aurelia 102 nella località
sant’Andrea di Rovereto del comune di Chiavari, nonché della successiva
comunicazione 7 giugno 2010, n. 284 con cui il comune di Chiavari ha negato il
richiesto assenso al titolo edilizio, motivando la determinazione con l’assenza
del presupposto parere favorevole in via paesistica.
Erano state
dedotte le censure di eccesso di potere e di violazione di legge.
Il Tribunale
amministrativo regionale adito, con sentenza in forma abbreviata assunta alla
camera di consiglio fissata per la delibazione dell’istanza cautelare, ha
accolto il ricorso, rilevando in primo luogo la fondatezza del dedotto vizio
istruttorio in cui era incorsa l’amministrazione statale (che aveva basato il
diniego sull’insufficienza della documentazione allegata a corredo della
domanda).
Secondo il
primo giudice, infatti, era stato violato l’art. 146, comma settima, del d.lvo
22 gennaio 2004, n. 42, laddove si prevedeva che l’amministrazione statale
dovesse richiedere un’integrazione documentale ove avesse ritenuto
insufficiente il materiale rassegnatole per la decisione.
In punto di
fatto ha rilevato che il primo capoverso della motivazione del provvedimento
statale era incentrato sulla carenza documentale rilevata (che avrebbe impedito
alla Soprintendenza di comprendere con compiutezza quale fosse la situazione in
fatto).
Senonché -
secondo il Tribunale amministrativo- in una simile condizione l’amministrazione
statale avrebbe potuto e dovuto (non già pronunciarsi sfavorevolmente ma)
interrompere il procedimento, chiedendo tutti gli atti ritenuti necessari per
una più precisa determinazione (condotta, quest’ultima, che non avrebbe
compromesso il rispetto dei tempi del procedimento).
Del pari è
stata riconosciuta la fondatezza della doglianza incentrata sulla circostanza
che la Soprintendenza ligure aveva apprezzato il progetto presentato (non solo
nei suoi profili paesaggistici ma anche) per gli aspetti edilizi: la
motivazione del diniego impugnato, infatti, richiamava l’illegittimità che
sarebbe derivata dalla trasformazione delle preesistenti intercapedini
orizzontali in spazi abitabili (condotta vietata dalla legge regionale della
Liguria 6 agosto 2001, n. 24, sul recupero dei sottotetti).
La
valutazione paesistica, infatti, si era indebitamente sovrapposta a quella
edilizia ( che competeva al comune).
L’amministrazione
statale soccombente ha criticato la sentenza in epigrafe, chiedendo che in sua
riforma il ricorso di primo grado sia respinto e deducendo che l’art. 146,
comma settimo, del d.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, non prevedeva alcun potere o
dovere della Soprintendenza di richiedere ulteriore documentazione integrativa.
Tale
possibilità, invece, era prevista unicamente a favore della Regione, cui era
parimenti riferibile la disposizione di cui all’art. 6 della legge n. 241 del
1990.
Sotto altro
profilo, la circostanza relativa all’avvenuto esame da parte della
Soprintendenza di profili urbanistici era fuorviante, atteso che il
provvedimento demolitorio scaturiva (unicamente) dalla riscontrata
incompletezza della documentazione trasmessale: ne discendeva che essa non
aveva espresso giudizi di merito, e men che meno travalicando l’ambito delle
proprie competenze.
La sentenza
impugnata, in quanto erronea, meritava di essere annullata.
L’appellata
ha depositato una articolata memoria chiedendo la reiezione dell’appello perché
infondato nel merito.
Alla camera
di consiglio del 22 marzo 2011, fissata per l’esame della istanza cautelare di
sospensione della esecutività dell’appellata sentenza, la causa è stata posta
in decisione
DIRITTO
1. Stante la
completezza del contraddittorio e la mancata opposizione delle parti, la causa
può essere decisa nel merito, tenuto conto della infondatezza dell’appello.
2. Entrambi
le censure contenute nell’atto di appello non appaiono al Collegio
condivisibili.
2.1. Quanto
al primo profilo, esso si fonda sulla testuale lettura dell’art. 146, comma
settimo, del d. Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 che così dispone ai commi da 5 a 8:
“5. La
domanda di autorizzazione dell'intervento indica lo stato attuale del bene
interessato, gli elementi di valore paesaggistico presenti, gli impatti sul
paesaggio delle trasformazioni proposte e gli elementi di mitigazione e di
compensazione necessari.
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