CAUZIONE PER LA PARTECIPAZIONE AD APPALTI PUBBLICI
AUTORIZZAZIONE AL DECENTRAMENTO SEDI FARMACEUTICHE
REPUBBLICA
ITALIANA N.44/06
REG.DEC.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N. 10995 REG:RIC.
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale, Quinta Sezione
ANNO 2004
ha pronunciato la
seguente
decisione
sul
ricorso in appello n. 10995/2004, proposto dalla società LONGO DAMIANI s.a.s di NICOLA LONGO & C., in persona
del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Antonio e
Maria Antonietta BARRA, con domicilio eletto in Roma, via Eudo Giulioli
47/B/17, presso il sig. Giuseppe MAZZITELLI,
contro
la
società IOTA RESTAURO s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., non
costituitasi in giudizio,
e nei confronti
del
Comune di ROCCABASCERANA, in persona del Sindaco p.t., non costituitosi in
giudizio,
per la riforma
della
sentenza del TAR della Campania, Sezione I di Salerno, n. 1709 del 2 luglio
2004;
visto
il ricorso in appello con i relativi allegati;
vista
la memoria prodotta dall’appellante a sostegno delle proprie difese;
visti
gli atti tutti della causa;
relatore,
alla pubblica udienza del 28 giugno 2005, il Cons. Paolo BUONVINO;
nessuno
è comparso per le parti.
visto
il dispositivo n. 420 del 30 giugno 2005.
Ritenuto
e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO
1) - È
impugnata la sentenza con cui il TAR ha accolto il ricorso proposto dalla
società Iota Restauro s.r.l. per l’annullamento degli atti relativi ad un gara
d’appalto di lavori indetta dal Comune di Roccabascerana, in particolare nella
parte in cui le società Edil Castello s.r.l. e l’impresa edile Longo Damiano
s.a.s. sono state ammesse a partecipare.
Il TAR
ha annullato gli atti impugnati e, quindi, anche l’ammissione alla gara delle
due predette imprese.
2)
- Per l’appellante – originaria aggiudicataria della gara – la sentenza sarebbe
erronea in quanto i primi giudici avrebbero dovuto pronunciare l’illegittimità
della clausola del bando di gara che, ad avviso della stessa deducente, sarebbe
stata, a sua volta, illegittima in quanto, in violazione della disciplina
primaria, avrebbe consentito alle concorrenti di avvalersi di cauzioni
rilasciate da intermediari finanziari non autorizzati.
Non
si sono costituite in giudizio le parti appellate.
Con
memoria conclusionale l’appellante ribadisce i propri assunti difensivi.
DIRITTO
1) - È
impugnata la sentenza con cui il TAR ha accolto il ricorso proposto dalla
società Iota Restauro s.r.l. per l’annullamento del verbale redatto dalla
commissione esaminatrice nella seduta del 10 settembre 2003 nella parte in cui
le società Edil Castello s.r.l. e l’impresa edile Longo Damiano s.a.s. sono
state ammesse a partecipare al pubblico incanto indetto dal comune di
Roccabascerana per l’affidamento dei lavori di restauro e consolidamento
conservativo del campanile dei SS. Giorgio e Leonardo e sistemazione dell’area
contigua e della determinazione di aggiudicazione provvisoria in favore della
impresa Longo Damiano s.a.s., nonché del bando di gara se interpretato nel
senso di consentire l’ammissione alle concorrenti che abbiano presentato
fideiussioni rilasciate da intermediari finanziari sprovvisti di autorizzazione
ministeriale.
Il TAR
ha annullato gli atti impugnati e, quindi, anche l’ammissione alla gara delle
due predette imprese (entrambe notificatarie dell’originario ricorso, sebbene
la Edil Castello s.r.l. non sia stata indicata nell’epigrafe della sentenza
appellata), avendo ritenuto fondato il motivo principale di ricorso (relativo
alla contestata ammissione alla gara delle due predette imprese per avere
presentato una cauzione rilasciata da un intermediario finanziario non
autorizzato) e avendo, invece, assorbito ogni ulteriore censura.
2)
- Per l’appellante – originaria aggiudicataria della gara – la sentenza sarebbe
erronea in quanto i primi giudici avrebbero dovuto pronunciare l’illegittimità
della clausola del bando di gara che, ad avviso della stessa deducente, sarebbe
stata, a sua volta, illegittima in quanto, in violazione della disciplina
primaria, avrebbe consentito alle concorrenti di avvalersi di cauzioni
rilasciate da intermediari finanziari non autorizzati.
L’appello
è infondato.
3)
- La ricorrente in primo grado ha impugnato, principalmente, il provvedimento
di ammissione in gara della controinteressata, odierna appellante, nel
presupposto che l’ammissione stessa non fosse conforme a quanto previsto
dall’art. 30 della legge n. 109/1994, come modificato dall’art. 145, comma 50,
della legge n. 388 del 23 dicembre 2000; solo in subordine ha impugnato la
stessa disciplina di gara se e in quanto da interpretare nel senso
dell’ammissibilità alla gara stessa di imprese avvalentisi di cauzione
rilasciata da parte di intermediari finanziari privi dell’autorizzazione
ministeriale di cui all’art. 30 della legge n. 109/1994.
Il
TAR si è pronunciato sul primo di detti motivi e lo ha accolto, mentre ha
assorbito ogni ulteriore censura.
Per
l’appellante, aggiudicataria della gara e controinteressata soccombente in
primo grado, la sentenza sarebbe erronea in quanto il TAR avrebbe dovuto
comunque procedere all’annullamento della lex
specialis della gara perché recante la previsione (ancorché illegittima) di
ammissione alla gara di concorrenti munite di cauzioni rilasciate da
intermediari finanziari privi della detta autorizzazione; a tale annullamento
avrebbe dovuto fare seguito la rinnovazione della gara, che è, comunque,
nell’interesse dell’appellante.
4)
- La censura è priva di consistenza.
La
disciplina di gara, invero, non è da ritenere illegittima; essa contempla più
forme alternative di cauzione provvisoria: versamento in contanti o in titoli
di debito pubblico, fideiussione bancaria o “polizza rilasciata da un
intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del
decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385……”).
Tale
ultima modalità non poteva non essere contemplata dalla lex specialis della gara in quanto riconducibile direttamente al
dettato normativo primario di cui al citato art. 30 della legge n. 109/1994;
non di meno, essa aveva, chiaramente, efficacia condizionata alla circostanza –
ancorché remota nel suo verificarsi - che, nelle more procedurali (e, in
particolare, nel periodo corrente tra l’indizione della gara e la data per la
presentazione dell’offerta) fosse stata introdotta la disciplina autorizzatoria
in questione e fosse stato possibile, quindi, per le concorrenti, fare ricorso
ad intermediari finanziari che fossero riusciti a munirsi della detta
autorizzazione.
La
gara in questione è stata bandita, del resto, sulla base della disciplina di
cui alla stessa legge n. 109/1994, che, con il citato art. 30, consente la
presentazione di cauzioni rilasciate da intermediari finanziari solo in quanto
muniti della detta autorizzazione.
Poiché
la disciplina di gara doveva essere interpretata in conformità con la legge di
settore, correttamente il TAR, nell’accogliere il ricorso, ha disposto
l’esclusione dell’odierna appellante dalla gara; la stessa appellante, del
resto, non c......