CERTIFICATO BILANCIO 2007
SCADENZA TRASMISSIONE RENDICONTI 2006
Decreto 23 aprile 2007
Decreto
23 aprile 2007
Modalità relative alle certificazioni del bilancio di previsione 2007 delle
province, dei comuni, delle comunità montane e delle unioni di comuni.
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I soggetti interessati ad ottenere l'omologazione del proprio software possono
richiedere l'apposita copia del tracciato record ma, l'omologazione del
software prodotto avverrà a partire dalla data di pubblicazione sulla gazzetta
ufficiale del presente decreto.
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IL CAPO DIPARTIMENTO
Visto l’art. 161, comma 1 del testo unico della legge sull'ordinamento degli
enti locali, emanato con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il
quale prevede, che gli enti locali redigano apposita certificazione sui
principali dati del bilancio di previsione, con modalità da fissarsi con
decreto del Ministro dell’interno, d’intesa con l’Associazione nazionale dei
comuni italiani (A.N.C.I.), l’Unione delle province d’Italia (U.P.I.) e
l’Unione nazionale comuni, comunità ed enti della montagna (U.N.C.E.M.);
Visto l’art. 151, comma 1, del citato testo unico nel quale è stabilito che gli
enti locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per
l’anno successivo;
Visto il provvedimento del 30 novembre 2006 del Ministro dell’interno di intesa
con il Ministero dell’economia e delle finanze con il quale il termine per
l’approvazione del bilancio di previsione 2007 è stato prorogato al 31 marzo
2007;
Visto l’art. 1 del decreto del Ministero dell'interno del 19 marzo 2007,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.71 del 26 marzo 2007 con il quale il
termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2007 è stato differito al
30 aprile 2007;
Visto l’art. 165 del citato testo unico recante "Struttura del
bilancio";
Considerata la necessità di fissare le modalità della certificazione relativa
al bilancio di previsione dell’anno 2007, nonché di individuare le modalità ed
i termini di presentazione;
Visto l’art. 9 del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 9, secondo il quale
spetta alla regione Friuli-Venezia Giulia disciplinare la finanza locale negli
enti locali e finanziare gli stessi con oneri a carico del proprio bilancio, ad
eccezione dei servizi indispensabili per le materie di competenza statale
delegate o attribuite a comuni e province, per i quali lo Stato provvede
separatamente al finanziamento, nella misura determinata dalla normativa
statale;
Visto l’art. 6 del decreto legislativo 28 dicembre 1989, n. 431, secondo il
quale spetta alla regione Valle d’Aosta emanare norme in materia di bilanci, di
rendiconti, di amministrazione del patrimonio e di contratti degli enti locali
della Valle d’Aosta e delle loro aziende, nel rispetto dei principi
fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato in materia di contabilità degli
enti locali;
Ritenuto necessario ridurre i tempi di acquisizione ed elaborazione dei dati
del bilancio di previsione anche attraverso l'adozione di un sistema
informatizzato di certificazione che comunque tenga conto delle modalità di
certificazione relativa al bilancio di previsione 2007;
Vista la circolare F.L. 32/2005 nella quale sono esposti i criteri per la
delega di alcune funzioni alle Prefetture in materia di finanza locale
relativamente all’acquisizione dei dati dei certificati;
Sentite l’Associazione nazionale dei comuni italiani, l’Unione delle province
d’Italia e l’Unione nazionale comuni, comunità ed enti della montagna;
D E C R E T A
Art. 1
1. I comuni, le province, le comunità montane e le unioni di comuni
predispongono e presentano un certificato di bilancio di previsione 2007 in
versione cartacea ed informatizzata, nel rispetto delle prescrizioni di cui ai
successivi articoli 3 e 4. Tale certificato deve essere nelle due versioni,
rispettivamente, conforme agli allegati modelli ed alle specifiche tecniche che
fanno parte integrante del presente decreto;
2. I comuni e le unioni di comuni sono tenuti a presentare il certificato di
bilancio di previsione su supporto magnetico (floppy disk o CD) oltre che in
stampa originale e una copia autenticata, entro il 30 giugno 2007 alle
competenti Prefetture, alla presidenza della regione della Valle d’Aosta, per
gli enti locali di quella regione, ed al commissariato del Governo competente
per gli enti locali delle province di Bolzano e Trento. L’ente certificante,
inoltre, trasmette una copia cartacea alla Regione;
3. Le province e le comunità montane sono tenute a presentare il certificato di
bilancio di previsione 2007 su supporto magnetico (floppy disk o CD), oltre che
in stampa originale e due copie autenticate, entro il 30 giugno 2007, alle
competenti Prefetture, alla presidenza della regione della Valle d’Aosta, per
gli enti locali di quella regione, ed al commissariato del Governo competente
per le province di Bolzano e Trento. L’ente certificante, inoltre, trasmette
una copia cartacea alla regione;
4. I comuni e le comunità montane della regione Valle d’Aosta sono tenuti a
compilare esclusivamente i quadri di cui all’allegato tecnico;
5. Le Prefetture, la presidenza della regione della Valle d’Aosta ed i
commissariati del Governo delle province di Bolzano e Trento trattengono
l’originale dei certificati cartacei ed inviano una copia alla Corte dei Conti
- Sezione delle autonomie, all’U.P.I. ed all’U.N.C.E.M., a seconda della
tipologia di ente locale;
6. All’originale del certificato dovrà essere allegato il floppy disk o CD
integro, contenente la copia informatica da cui é stata prodotta la stampa
degli originali stessi, con l’indicazione in etichetta del nome dell’ente,
della provincia e della dizione “certificato di bilancio preventivo 2007”. La
predetta etichetta che deve essere fornita dalla ditta deve contenere, inoltre,
il nome e il logo della ditta stessa, e gli estremi dell’omologazione
ministeriale;
7. Le Prefetture e i commissariati del Governo devono verificare il contenuto
dei certificati cartacei e successivamente procedere al caricamento dei dati,
tramite i floppy disks o CD, nella banca dati della Direzione centrale della
finanza locale ed alla registrazione dell’arrivo dei certificati medesimi. Tale
caricamento dovrà essere effettuato entro il 30 luglio 2007.
Art. 2
1. Il certificato cartaceo deve essere redatto nel formato di cm. 21 x 29,7.
2. Tutti i dati finanziari debbono essere espressi in euro. Gli importi vanno
riportati con doppio “zero” dopo la virgola. L’arrotondamento dell’ultima unità
è effettuato per eccesso qualora la prima cifra decimale sia superiore o uguale
a cinque; l’arrotondamento dell’ultima unità è effettuato per difetto qualora
la prima cifra decimale sia inferiore a cinque.
Art. 3
1. La certificazione informatizzata, impone ai comuni, alle province, alle
comunità montane e alle unioni di comuni il rispetto delle seguenti
prescrizioni:
a) la predisposizione e la stampa allegata del certificato di bilancio
preventivo, possono essere effettuate solo con l’utilizzo di una procedura
software espressamente autorizzata dal Ministero dell’interno;
b) il software deve poter essere utilizzabile su PC compatibili IBM, sistema
operativo MS-DOS 3.3 e successivi, dotato di una memoria RAM di almeno 640
KBYTES, oppure sistema operativo Windows 95, Windows 98 e successivi;
c) l’ultima riga di ogni pagina e della pagina finale del certificato deve
riportare in stampa la dicitura “CERTIFICATO PRODOTTO CON PROCEDURA SOFTWARE
AUTORIZZATA DAL MINISTERO DELL’INTERNO - AUTORIZZAZIONE N. .............,
RICHIESTA DA ...............................”;
d) il certificato deve essere stampato su modello UNIA4 non prefincato (cm. 21)
di larghezza e (cm. 29,7) di lunghezza;
e) ogni foglio di stampa deve riprodurre sostanzialmente il contenuto
dell’equivalente pagina del certificato nel formato riportato sulla Gazzetta
Ufficiale;
f) gli archivi magnetici devono essere riprodotti su unico floppy disk da 3
pollici e mezzo formattati a 1,44 Mbytes, mediante l’utilizzo dell’apposita
funzione prevista dal software autorizzato, nel formato ASCII o su CD ROM;
g) il floppy disk o CD deve essere strutturato su file contenente gli archivi
relativi alla certificazione del bilancio di previsione 2007.
Art. 4
1. Il certificato dovrà essere compilato in ogni sua parte senza aggiunte od
omissioni.
2. Il certificato è firmato dal segretario e dal responsabile del servizio
finanziario, ove esista.
3. Con l’apposizione della firma in calce alla certificazione cartacea del
bilancio preventivo, il segretario ed il responsabile del servizio finanziario
attestano inoltre che gli archivi contenuti nel floppy disk, contengono gli
stessi dati da cui é stata prodotta la stampa su modulo continuo.
Art. 5
1. I soggetti interessati ad ottenere l’omologazione del proprio software,
necessario per la predisposizione delle certificazioni informatizzate, dovranno
preventivamente richiedere, entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del
presente decreto sulla Gazzetta Ufficiale, al Ministero dell’interno -
Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali - Direzione centrale della
finanza locale - Piazza del Viminale - Roma, l’apposita copia del tracciato
record. La richiesta può essere anche inoltrata via e-mail al seguente
indirizzo carmine.lavita@interno.it. Gli interessati, successivamente, devono
presentare il pacchetto applicativo su CD ROM entro e non oltre il
trentacinquesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente decreto.
2. L’omologazione ministeriale verrà rilasciata previo riscontro del software
sviluppato, degli archivi e delle stampe del certificato in versione
informatizzata che gli interessati dovranno inviare all’indirizzo sopracitato.
3. L’omologazione non verrà concessa ai soggetti che dopo aver consegnato un
software non conforme ai dettati ed alle modalità tecniche richiesti dal
Ministero presenteranno per la terza volta un software ritenuto ancora non
idoneo.
Art. 6
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana.
Roma, lì 23 aprile 2007
IL CAPO DIPARTIMENTO
(Troiani)
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ALLEGATO TECNICO
PER I COMUNI E LE COMUNITA’ MONTANE DELLA VALLE D’AOSTA
Comuni
Compilare integralmente
· i quadri “1”, “2”, “3”, “6” e “8”
compilare
· il quadro “4” limitatamente alla riga riguardante il totale e solo delle
seguenti colonne:
· - “personale”;
· - “acquisto di beni di consumo e/o di materie prime” con i dati relativi
all’intervento 02;
· - “trasferimenti”;
· - “interessi passivi e oneri finanziari diversi”;
· - “imposte e tasse” con i dati relativi all’intervento 05;
· - “fondo di riserva”;
· - “totale”;
· il quadro “5” limitatamente alla riga riguardante il totale e solo delle
seguenti colonne:
· - “acquisizione di beni immobili” con i dati relativi all’intervento 01;
· - “trasferimenti di capitali”;
· - “conferimenti di capitale” con i dati relativi all’intervento 03;
· - “concessioni di crediti e anticipazioni”;
· - “totale”.
compilare
· i quadri “7” e “9”
· desumendo i dati mancanti dalla contabilità analitica.
Comunità montane
Compilare integralmente
· i quadri “1”, “2”, “3”e “6”
compilare
· il quadro “4” limitatamente alla riga riguardante il totale e solo delle
seguenti colonne:
· - “personale”;
· - “acquisto di beni di consumo e/o di materie prime” con i dati relativi
all’intervento 02;
· - “trasferimenti”;
· - “interessi passivi e oneri finanziari diversi”;
· - “imposte e tasse” con i dati relativi all’intervento 05;
· - “fondo di riserva”;
· - “totale”;
· il quadro “5” limitatamente alla riga riguardante il totale e solo delle
seguenti colonne:
· - “acquisizione di beni immobili” con i dati relativi all’intervento 01;
· - “trasferimenti di capitali”;
· - “conferimenti di capitale” con i dati relativi all’intervento 03;
· - “concessioni di crediti e anticipazioni”;
· - “totale”.
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