CERTIFICATO DI BILANCIO 2003: OBBLIGATORIO L'INVIO ANCHE SU FLOPPY
Trasferimenti 2003: modalità di calcolo e tempi di erogazione
Decreto n
Decreto
n. 16801/722101/01
Decreto di approvazione dei modelli del bilancio di previsione per l'anno 2003
Visto l'art. 161, comma 1 del testo unico della legge sull'ordinamento degli
enti locali, emanato con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il
quale prevede, che gli enti locali redigano apposita certificazione sui
principali dati del bilancio di previsione, con modalità da fissarsi con
decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con l'Associazione nazionale dei
comuni italiani (A.N.C.I.), l' Unione delle province d'Italia (U.P.I.) e
l'Unione nazionale comuni, comunità ed enti della montagna (U.N.C.E.M.);
Visto l'art. 2, comma 1, del citato testo unico il quale considera ente locale
anche l'unione di comuni;
Visto l'art. 151, comma 1, del citato testo unico nel quale è stabilito che gli
enti locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per
l'anno successivo;
Visto il decreto ministeriale del 19 dicembre 2002 con il quale il termine per
l'approvazione del bilancio di previsione 2003 è stato rinviato al 31 marzo
2003;
Visto l'art. 165 del citato testo unico recante "Struttura del
bilancio";
Visto l'art. 172 del citato testo unico recante "Altri allegati al
bilancio di previsione" il quale prevede alla lettera f) la tabella relativa
ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale
prevista dalle disposizioni vigenti in materia;
Considerata la necessità di rinviare la presentazione della tabella relativa ai
parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale, prevista
dalle disposizioni vigenti in materia, poiché non è stato ancora approvato il
decreto di definizione dei suddetti parametri;
Considerata la necessità di fissare le modalità della certificazione relativa
al bilancio di previsione dell'anno 2003 nonché di individuare le modalità ed i
termini di presentazione;
Ritenuto necessario ridurre i tempi di acquisizione ed elaborazione dei dati
del bilancio di previsione anche attraverso l'adozione di un sistema
informatizzato di certificazione che comunque tenga conto delle modalità di
certificazione relativa al bilancio di previsione 2003;
Sentite l'Associazione nazionale dei comuni italiani, l'Unione delle province
d'Italia e l'Unione nazionale comuni, comunità ed enti della montagna;
D E C R E T A
Art. 1
1. I comuni, le province, le comunità montane e le unioni di comuni devono
predisporre e presentare un certificato di bilancio di previsione 2003 in
versione cartacea ed informatizzata, nel rispetto delle prescrizioni di cui ai
successivi articoli 3, 4 e 5. Tale certificato deve essere nelle due versioni,
rispettivamente, conforme agli allegati modelli ed alle specifiche tecniche che
fanno parte integrante del presente decreto.
2. I comuni, le province, le comunità montane e le unioni di comuni sono tenuti
a presentare il certificato di bilancio di previsione su supporto magnetico
(floppy disk) oltre che in stampa originale e quattro copie autenticate, entro
il 30 maggio 2003 ai competenti uffici territoriali del Governo, alla
presidenza della regione della Valle d'Aosta, per gli enti locali di quella
regione, ed al commissariato del Governo competente per gli enti locali delle
province di Bolzano e Trento. L'ente certificante, inoltre, trasmette una copia
cartacea alla Regione.
3. Gli uffici territoriali del Governo, la presidenza della regione della Valle
d'Aosta ed i commissariati del Governo delle province di Bolzano e Trento
provvedono ad inviare l'originale dei certificati cartacei al Ministero
dell'interno nonché una copia alla Corte dei Conti - Sezione enti locali,
all'I.S.T.A.T. ed all'A.N.C.I., all'U.P.I. ed all'U.N.C.E.M. a seconda della
tipologia di ente locale.
4. All'originale del certificato che sarà successiva cura dell'ufficio
territoriale del Governo far pervenire a questo Ministero, dovrà essere
allegato il floppy disk contenente la copia degli archivi da cui é stata
originata la stampa degli originali stessi, con l'indicazione in etichetta del
nome dell'ente, della provincia e del certificato di bilancio preventivo.
Art. 2
1. Il certificato cartaceo deve essere redatto nel formato di cm. 21 x 29,7.
2. Tutti i dati finanziari debbono essere espressi in euro. Gli importi vanno
riportati con due "zero" dopo la virgola. L'arrotondamento
dell'ultima unità è effettuato per eccesso qualora la prima cifra decimale sia
superiore o uguale a cinque; l'arrotondamento dell'ultima unità è effettuato
per difetto qualora la prima cifra decimale sia inferiore a cinque.
Art. 3
1. La certificazione informatizzata, impone ai comuni, alle province, alle
comunità montane e alle unioni di comuni il rispetto delle seguenti
prescrizioni:
a) la predisposizione e la stampa del certificato di bilancio preventivo
allegata, può essere effettuata solo con l'utilizzo di una procedura software
espressamente autorizzata da questo Ministero;
b) il software deve poter essere utilizzabile su PC compatibili IBM, sistema
operativo MS-DOS 3.3 e successivi, dotato di una memoria RAM di almeno 640
KBYTES, oppure sistema operativo Windows 95 o 98;
c) l'ultima riga di ogni pagina e della pagina finale del certificato deve
riportare in stampa la dicitura "CERTIFICATO PRODOTTO CON PROCEDURA
SOFTWARE AUTORIZZATA DAL MINISTERO DELL'INTERNO - AUTORIZZAZIONE N.
........................., RICHIESTA DA ...............................";
d) il certificato deve essere stampato su modello UNIA4 non prefincato (cm. 21)
di larghezza e (cm. 29,7) di lunghezza;
e) ogni foglio di stampa deve riprodurre sostanzialmente il contenuto
dell'equivalente pagina del certificato nel formato riportato sulla Gazzetta
Ufficiale;
f) gli archivi magnetici devono essere riprodotti su unico floppy disk da 3
pollici e mezzo formattati a 1,44 Mbytes, mediante l'utilizzo dell'apposita
funzione prevista dal software autorizzato, nel formato ASCII;
g) il floppy disk deve essere strutturato su file contenente gli archivi
relativi alla certificazione del bilancio di previsione 2003.
Art. 4
1. Il certificato dovrà essere compilato in ogni sua parte senza aggiunte od
omissioni.
2. Il certificato è firmato dal segretario e dal responsabile del servizio
finanziario ove esista.
3. Con l'apposizione della firma in calce alla certificazione cartacea del
bilancio preventivo, il segretario ed il responsabile del servizio finanziario
attestano inoltre che gli archivi contenuti nel floppy disk, contengono gli
stessi dati da cui é stata prodotta la stampa su modulo continuo.
Art. 5
1. I soggetti interessati ad ottenere l'omologazione del proprio software,
necessario per la predisposizione delle certificazioni informatizzate, dovranno
preventivamente richiedere, entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del
presente decreto sulla Gazzetta Ufficiale, al Ministero dell'interno -
Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali - Direzione centrale della
finanza locale - Piazza del Viminale - Roma, l'apposita copia del tracciato
record. La richiesta può essere anche inoltrata via e-mail al seguente
indirizzo clavita@finloc.mininterno.it.
Gli interessati, successivamente, devono presentare il pacchetto applicativo su
CD ROM entro e non oltre il trentacinquesimo giorno dalla data di pubblicazione
del presente decreto.
2. L'omologazione ministeriale verrà rilasciata previo riscontro del software
sviluppato, degli archivi e delle stampe del certificato in versione
informatizzata che gli interessati dovranno inviare all'indirizzo sopracitato.
3. La suddetta omologazione non verrà concessa ai soggetti che dopo aver
consegnato un software non conforme ai dettati ed alle modalità tecniche
richiesti dal Ministero presenteranno per la terza volta un software ritenuto
ancora non idoneo.
Art. 6
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana.
Roma, lì 24 febbraio 2003
IL CAPO DIPARTIMENTO
Malinconico)
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