CERTIFICAZIONI CONTO BILANCIO 2005
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Decreto 14 luglio 2006
Decreto 14 luglio 2006
Modalità relative alle certificazioni concernenti il conto di bilancio 2005
delle amministrazioni provinciali, dei comuni, delle comunità montane e delle
unioni di comuni.
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I soggetti interessati ad ottenere l'omologazione del proprio software possono
richiedere l'apposita copia del tracciato record ma, l'omologazione del
software prodotto avverrà a partire dalla data di pubblicazione sulla gazzetta
ufficiale del presente decreto.
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IL CAPO DIPARTIMENTO
(in corso di pubblicazione)
Visto il
comma 1 dell’art. 161 del testo unico della legge sull’ordinamento degli enti
locali, approvato con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale
prevede che gli enti locali redigano apposita certificazione sui principali
dati del conto di bilancio, con modalità da fissarsi con decreto del Ministro
dell’interno;
Visto il
comma 2 del citato articolo 161 il quale prevede che le modalità della
certificazione siano stabilite tre mesi prima della scadenza di ogni
adempimento, con decreto del Ministro dell’interno;
Rilevata
la necessità di emanare le modalità di compilazione del certificato relativo al
conto di bilancio 2005, nonché di individuare i termini e le modalità di
presentazione;
Visto
l’art. 9 del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 9, secondo il quale spetta
alla regione Friuli Venezia Giulia disciplinare la finanza locale negli
enti locali e finanziare gli stessi con oneri a carico del proprio bilancio, ad
eccezione dei servizi indispensabili per le materie di competenza statale
delegate o attribuite a comuni e province, per i quali lo Stato provvede
separatamente al finanziamento, nella misura determinata dalla normativa
statale;
Visto
l’art 6 del decreto legislativo 28 dicembre 1989, n. 431, secondo il quale
spetta alla regione Valle d’Aosta emanare norme in materia di bilanci, di
rendiconti, di amministrazione del patrimonio e di contratti degli enti locali
della Valle d’Aosta e delle loro aziende, nel rispetto dei principi
fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato in materia di contabilità degli
enti locali;
Visto il
comma 5 dell’art. 228 del testo unico il quale prevede che al conto di
bilancio venga annessa la tabella dei parametri di riscontro della situazione
di deficitarietà;
Considerato
che, per l’anno 2005, non essendo state determinate le modalità di definizione
di ente strutturalmente deficitario, la tabella contenente i parametri
obiettivi non deve essere allegata al certificato di conto di bilancio per
l’anno 2005;
Ritenuto
di rinviare ad altro decreto la fissazione dei termini e delle modalità di
presentazione della tabella dei parametri di deficitarietà;
Ritenuto
necessario ridurre i tempi di acquisizione ed elaborazione dei dati del conto
di bilancio anche attraverso l’adozione di un sistema informatizzato di
certificazione che comunque tenga conto delle modalità di certificazione
relativa al conto di bilancio 2005;
Vista la
circolare F.L. 32/2005 nella quale sono esposti i criteri per la delega di
alcune funzioni alle Prefetture in materia di finanza locale relativamente
all’acquisizione dei dati dei certificati;
Sentite
l’Associazione nazionale dei comuni italiani, l’Unione delle province d’Italia
e l’Unione nazionale comuni, comunità ed enti della montagna;
Visto il
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 concernente norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
D E C R E T A
Art. 1
1.
I
comuni, le province, le comunità montane e le unioni di comuni devono
predisporre e presentare un certificato di conto di bilancio 2005 in versione
cartacea ed informatizzata, nel rispetto delle prescrizioni di cui ai
successivi articoli 2 e 3. Tale certificato deve essere nelle due versioni,
rispettivamente, conforme agli allegati modelli ed alle specifiche tecniche che
fanno parte integrante del presente decreto.
2.
I
comuni e le unioni dei comuni sono tenuti a presentare il certificato del conto
di bilancio 2005 su supporto magnetico (floppy disk), sul quale sia apposta una
etichetta originale comprovante gli estremi dell’omologazione ministeriale del
software, oltre che in stampa originale e una copia autenticata, non oltre il
30 settembre 2006, alle competenti Prefetture. Gli enti locali delle regioni
Valle d’Aosta e Trentino Alto Adige sono tenuti a presentare il certificato del
conto di bilancio 2005 con le modalità e nel termine predetti, rispettivamente,
alla presidenza della regione della Valle d’Aosta, ed ai commissariati del
Governo di Trento e Bolzano, competenti per territorio. L’ente certificante,
inoltre, trasmette una copia cartacea alla regione.
3.
Le
province e le comunità montane sono tenute a presentare il certificato del
conto di bilancio 2005 su supporto magnetico (floppy disk), sul quale sia
apposta una etichetta originale comprovante gli estremi dell’omologazione
ministeriale del software, oltre che in stampa originale e due copie
autenticate, non oltre il 30 settembre 2005, alle competenti Prefetture. Gli
enti locali delle regioni Valle d’Aosta e Trentino Alto Adige sono tenuti a
presentare il certificato del conto di bilancio 2005 con le modalità e nel
termine predetti, rispettivamente, alla presidenza della regione Valle d’Aosta,
ed ai commissariati del Governo di Trento e Bolzano, competenti per territorio.
L’ente certificante, inoltre, trasmette una copia cartacea alla regione.
4.
I
comuni, le comunità montane e le unioni di comuni della regione Valle d’Aosta
sono tenuti a compilare esclusivamente i quadri di cui all’allegato tecnico.
5.
Le
Prefetture, la presidenza della regione della Valle d’Aosta ed i commissariati
del Governo di Trento e Bolzano devono apporre sul frontespizio del certificato
il timbro indicante la data di arrivo del medesimo.
6.
Le
Prefetture, la presidenza della regione della Valle d’Aosta ed i commissariati
del Governo di Trento e Bolzano, tratterranno l’originale dei certificati ed
invieranno una copia alla Corte dei Conti - Sezione delle Autonomie, una
all’U.P.I. ed all’U.N.C.E.M. a seconda della tipologia di ente locale.
7.
All’originale
del certificato dovrà essere allegato il floppy disk integro, contenente la
copia informatica da cui è stata prodotta la stampa degli originali stessi, con
l’indicazione in etichetta originale del nome dell’ente, della provincia e
della dizione “certificato di conto di bilancio 2005”. La predetta etichetta
che deve essere fornita dalla ditta deve contenere, inoltre, il nome ed il logo
della ditta stessa e gli estremi dell’omologazione ministeriale.
8.
Le
Prefetture e i commissariati del Governo devono verificare il contenuto dei
certificati cartacei e successivamente procedere al caricamento dei dati,
tramite i floppy disks, nella banca dati della Direzione centrale della finanza
locale ed alla registrazione dell’arrivo dei certificati medesimi. Tale
caricamento dovrà essere effettuato entro il 30 novembre 2006.
Art. 2
1.
I
certificati sono firmati dal segretario e dal responsabile del servizio
finanziario, ove esista.
2.
I
certificati devono essere redatti nel formato di cm. 21 x 29,7.
3.
Tutti
i dati finanziari debbono essere espressi in euro. Gli importi vanno riportati
con doppio “zero” dopo la virgola, l’arrotondamento dell’ultima unità è
effettuata per eccesso qualora la prima cifra decimale sia ......