CHI E' LEGITTIMATO A IMPUGNARE IL BANDO DI GARA
LE OPERE A SCOMPUTO ONERI DI URBANIZZAZIONE SONO SOGGETTE A GARA
REPUBBLICA
ITALIANA N. 861/08 REG.DEC.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N. 6173 REG:RIC.
Il
Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale, Quinta Sezione
ANNO 2006
ha pronunciato la
seguente
DECISIONE
Sul ricorso in appello n. 6173/2006 del 14/07/2006 , proposto dalla D.C.S. DIAL COMPUTERS SYSTEM S.R.L. rappresentata e difesa dagli
avvocati CARLO SARRO e EMANUELE D'
ALTERIO con domicilio eletto in Roma PIAZZA DI SPAGNA, 35 presso l’avv. CARLO SARRO;
contro
la A.S.L. NA 2,
non costituitasi;
per la riforma
della sentenza del TAR CAMPANIA - NAPOLI :Sezione I n.7088/2006 , resa tra le parti,
concernente GARA APPALTO AFFIDAMENTO SISTEMI INFORMATICI ;
Visto l’atto di appello
con i relativi allegati;
Viste le memorie
difensive;
Visti gli atti tutti
della causa;
Alla
pubblica udienza del 15 Giugno 2007 , relatore il Cons. Caro Lucrezio
Monticelli, udito l’avv. Terracciano, su delega degli avv.ti Sarro e D’Alterio;
Fatto
Con ricorso proposto dinanzi al Tar
Campania-Napoli, Sezione I la D.C.S. DIAL COMPUTERS SYSTEM S.R.L. ha impugnato
i seguenti atti :
a) la
delibera del Direttore Generale n. 1060 del 28 novembre 2005, recante indizione
della gara di appalto per la “gestione quinquennale dei Sistemi di Information
Technology dell’A.S.L. Napoli 2”;
b) il
bando, del disciplinare di gara e del capitolato speciale d’appalto;
c) la
nota del Responsabile del Procedimento, prot. n. 64/SED dell’11.01.06, recante
chiarimenti in merito alla lex specialis;
d) ogni
altro atto preordinato, collegato, connesso e consequenziale;
Nel
ricorso sono stati dedotti questi motivi:
-
1) Violazione e falsa applicazione art.. 13 e
14 d. l.vo n. 157/95; eccesso di potere per illogicità – sproporzione –
sviamento, in relazione alla fissazione, da parte della stazione appaltante, di
requisiti di partecipazione sproporzionati ed inadeguati rispetto all’entità
dell’appalto, che avevano
illegittimamente impedito alla ricorrente di partecipare alla gara;
-
2)
Violazione e falsa applicazione artt. 13 e 23 d. l.vo n. 157/05, perché il
requisito rappresentato dalla presenza di specifiche figure professionali,
delle quali erano richiesti certificati e curricula,
era, allo stesso tempo, requisito d’ammissione alla gara nonché di valutazione,
ai fini del punteggio da assegnare per l’offerta tecnica;
-
3)
Violazione e falsa applicazione art. 9 co. 1 d. l.vo n. 157/95, perché v’era
contrasto, quanto alla presenza nell’oggetto dell’appalto della fornitura di software, tra capitolato speciale
d’appalto e i chiarimenti, forniti con la nota del responsabile del
procedimento impugnata sub c), tra l’altro neppure sottoposta ad idonee forme
di pubblicità;
-
4)
Violazione art. 9 d. l.vo n. 157/95, perché la ricorrente aveva fatto
affidamento sul termine di presentazione dell’offerta, previsto dal
disciplinare di gara (52° giorno successivo alla pubblicazione del bando di
gara sulla G. U. C. E., avvenuta il 12.12.05), mentre in seguito era venuta a
sapere che detto termine scadeva, in realtà, il 24.01.2006, il che le aveva
impedito di costituire un’A. T. I., onde poter partecipare in forma associata
alla gara de qua;
Si è costituita nel giudizio
dinanzi al Tar l’A.S.L. Napoli 2, depositando memoria difensiva e documenti,
eccependo l’inammissibilità del gravame, per non avere, la società ricorrente,
presentato alcuna domanda di partecipazione alla gara, nonché affermando, in
ogni caso, l’infondatezza del medesimo ricorso, quanto al merito.
Il Tar, aderendo al’eccezione
sollevata dalla A.S.L. ha dichiarato inammissibile il ricorso.
Avverso detta sentenza ha proposto
appello ( ric n.6173/2006) la D.......