CHI HA LA DOPPIA CITTADINANZA MANTIENE L'EVENTUALE DOPPIO COGNOME
DURATA E RINNOVO CARTA D'IDENTITA'
Ministero dell'Interno - Servizi demografici Circolare 15 maggio 2008
prot
Ministero dell'Interno - Servizi demografici
Circolare 15 maggio 2008 prot. n. 397
Come è noto l'art. 98 c. 2 del D.P.R. n. 396/2000 prevede
che l'ufficiale dello stato civile, al momento di ricevere l'atto di nascita di
un cittadino nato all'estero, al quale sia stato imposto un cognome diverso da
quello spettante ai sensi della normativa italiana, provvede d'ufficio alla
correzione dell'atto di nascita secondo la normativa italiana, attribuendo
pertanto, allo stato attuale, il cognome paterno.
La prassi
amministrativa è stata unanime nell'applicare il predetto principio, con
correzione ex ufficio del cognome senza il consenso dell'interessato, sia
a) ai casi
di soggetti in possesso della sola cittadinanza italiana, ma nati all'estero,
sia
b) ai casi
di soggetti in possesso di doppia cittadinanza.
Nessun
dubbio vi è circa la necessità di una correzione ex lege nel caso di soggetto
in possesso della sola cittadinanza italiana che però, essendo nato all'estero,
si è visto attribuire un cognome diverso da quello spettante ai sensi della
legge italiana (caso sub a). È del tutto evidente che in questi casi l'art. 98
è sicuramente applicabile, al pari dei casi di acquisto della cittadinanza
italiana e perdita di quella precedente.
Molto più
delicati sono invece i casi (sub b) nei quali al minore è stato attribuito un
cognome diverso, secondo la normativa del Paese di cui pure è cittadino. Il
caso più frequente è quello relativo ai minori nati in paesi di tradizione
spagnola o portoghese che prevedono l'attribuzione al minore sia del primo
cognome paterno sia del primo cognome materno. In tali casi, anche quando il
minore è fornito di doppia cittadinanza, si è finora interpretata la legge nel
senso di far prevalere la legge italiana e procedere pertanto alla correzione
dell'atto di nascita, attribuendo al minore il solo cognome paterno.
Tale
interpretazione deve ora essere necessariamente rivista.
In primo
luogo, nel caso di minore in possesso di doppia cittadinanza, italiana ed di
altro paese facente parte dell'Unione Europea, si ritiene che la modifica,
senza il consenso dell'interessato, del cognome originariamente attribuito in
un diverso paese UE, si ponga in contrasto con la normativa europea. A tal
proposito si richiama quanto indicato dalla sentenza della Corte di Giustizia
UE del 2 Ottobre 2003, resa nel caso C-148/02 nei confronti del Belgio, e
relativa al caso di un soggetto in possesso della doppia cittadinanza spagnola
e belga. In questa sentenza, la Corte di Giustizia UE, pur avendo ribadito che
le norme che disciplinano il cognome rientrano nella competenza degli Stati
membri, ha altresì statuito che l'ordinamento interno deve consentire
all'interessato la possibilità di richiedere alle autorità amministrative
competenti un provvedimento che consenta di conservare il cognome acquisito al
momento della nascita.
Pertanto,
tenuto anche conto del parere in tal senso ricevuto dal Consiglio di Stato in
sede consultiva, gli ufficiali dello stato civile, nelle ipotesi di soggetti
muniti di cittadinanza italiana e di cittadinanza di altro paese UE, non
potranno, senza il consenso dell'interessato, correggere ex art. 98 il cognome
attribuito nell'altro paese di cittadinanza, secondo le norme ivi vigenti.
Alla
medesima conclusione si ritiene di dover pervenire, anche se per diverse
motivazioni giuridiche, per i casi di cittadini italiani in possesso anche
della cittadinanza di un paese extraeuropeo.
Infatti,
sono state emesse ormai numerose decisioni dell'autorità giurisdizionale
italiana, di annullamento dei provvedimenti di correzione effettuati dagli
ufficiali dello stato civile. La gran parte ditali provvedimenti riguarda
cittadini italiani in possesso anche della cittadinanza di un paese
sudamericano, dove vige l'uso, di tradizione spagnola e portoghese, di
attribuire al minore sia il cognome paterno sia il cognome materno. Le
decisioni hanno messo in luce che il testo dell'art. 98 si riferisce ai soli
casi di cittadini italiani nati all'estero e non menziona la diversa ipotesi di
soggetti muniti di doppia cittadinanza.
In aggiunta
a tale argomentazione di carattere testuale, si deve inoltre tener presente che
il nome è incontrovertibilmente un diritto della personalità, specificamente
tutelato anche a livello costituzionale (art. 2 e 22), oltre che dalla normativa
ordinaria (art. 6 del codice civile). Tenuto conto del rango di tale diritto,
una modifica coattiva del cognome potrebbe essere consentita solo in presenza
di diritti di rango parimenti elevato.
Nello
stesso senso si è anche espresso il Consiglio di Stato il quale ha posto in
luce come l'art. 7 della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del
20 novembre 1989, ratificata con L. 27 maggio 1991 n. 176, prevede la
protezione del cognome attribuito al momento della nascita. Il Consiglio di Stato,
proprio in relazione all'ipotesi di doppio cognome attribuito nei paesi
sudamericani, ha pertanto indicato che quando il doppio cognome attribuito
all'estero abbia ormai acquisito carattere di autonomo segno distintivo del
soggetto, non si debba procedere alla correzione ex art. 98.
Per fini di
completezza si fa notare che l'art. 19 della L. 218/95 non è di ostacolo alla
interpretazione sopra ricordata. Infatti, tale norma che prevede la prevalenza,
in via generale, della normativa italiana nei casi di doppia nazionalità, nulla
dice sulla necessità di modificare il cognome legittimamente attribuito
all'estero, al minore fornito di doppia cittadinanza.
Sulla base
di quanto precede, in caso di soggetti nati all'estero ed in possesso sia della
cittadinanza italiana sia di quella di un paese estero, l'ufficiale di stato
civile procederà ad iscrivere l'atto di nascita attribuendo al soggetto il
cognome indicato nell'atto di nascita. Resta fermo che l'interessato, in
qualità di cittadino italiano, al momento della trascrizione dell'atto di
nascita, possa richiedere con apposita istanza all'ufficiale dello stato
civile, l'applicazione della normativa italiana e quindi l'acquisizione del
solo cognome paterno.
Si precisa
che i principi di cui sopra riguardano il solo cognome attribuito alla nascita.
Come è noto in alcuni paesi la donna acquisisce il cognome del marito a seguito
del matrimonio ma è importante ribadire che per l'ordinamento italiano il
cognome da prendere a riferimento è solo quello attribuito al momento della
nascita, per motivi di coerenza con il sistema complessivo ed in coerenza con i
principi costituzionali in materia di parità tra i sessi.
La
correzione ex art. 98 continua pertanto ad essere applicabile alle ipotesi di
attribuzione al cittadino italiano che nasca all'estero, di un cognome diverso
da quello che altrimenti spetterebbe (ad esempio, per errore di individuazione
del cognome spettante da parte dell'ufficiale dello stato civile estero, dovuto
anche alla mancata conoscenza, sempre da parte del medesimo ufficiale dello
stato civile, della norma applicabile in Italia, come previsto dall'art. 5
della Convenzione di Monaco), e nei casi di trascrizione degli atti di nascita
di stranieri divenuti cittadini italiani, perdendo la cittadinanza di origine
(art. 1, c. 2 di detta Convenzione).
Si pregano
le SS.LL. di voler comunicare quanto sopra evidenziato ai Sigg. Sindaci, e di
voler vigilare con particolare attenzione sul corretto adempimento delle
disposizioni impartite con la presente nota.
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