CHIARIMENTI SU DISPOSIZIONI TRIBUTARIE
CAMBIAMENTO DEL NOME E PLURALITA’ DI NOMI
Circolare del 21/06/2004 n
Circolare del 21/06/2004 n. 28
Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso
Oggetto:
Decreto Legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre
2003, n. 326 - Primi chiarimenti
(Documento in fase di trattamento redazionale.)
Testo:
I N D I C E
1 art. 4 - "Istituto Italiano di Tecnologia"
2 art. 5 - "Trasformazione della Cassa depositi e prestiti in societa' per
azioni"
3 ART. 6 - Trasformazione della SACE in societa' per azioni
4 MODIFICHE AL SISTEMA SANZIONATORIO AMMINISTRATIVO TRIBUTARIO. ART. 7 -
Riferibilita' esclusiva alla persona giuridica delle sanzioni amministrative
tributarie
4.1 Premessa
4.2 Efficacia temporale
4.3 Soppressione della sanzione a carico dei consumatori per la mancata
esibizione dello scontrino e della ricevuta fiscale
5 ART. 9 - RIDUZIONE ONERI PER GARANZIE RELATIVE A CREDITI IVA
6 Art. 11 - Premio di quotazione in borsa
7 Art. 13 - "Disciplina dell'attivita' di garanzia collettiva dei
fidi"
7.1 Premessa.
7.2 Soggetti ed attivita'.
7.3 Fondi di garanzia interconsortile. Fondi di Garanzia di cui ai commi 25 e
28 dell'articolo 13.
7.4 Disposizioni di carattere fiscale: a) imposte sui redditi.
7.4.1 Qualificazione dei confidi.
7.4.2 Determinazione del reddito d'impresa dei confidi.
7.4.3 Trattamento tributario degli avanzi di gestione.
7.4.4 Trattamento tributario delle quote di partecipazione al fondo consortile
e al capitale sociale dei confidi e dei contributi versati ai confidi dalle
imprese consorziate o socie e da terzi.
7.4.5 Trattamento tributario dei contributi versati ai fondi di garanzia
interconsortile ed ai Fondi di Garanzia di cui ai commi 25 e 28 dell'articolo
13, nonche' delle quote versate al Ministero dell'Economia e delle Finanze.
7.4.6 Operazioni di trasformazione e fusione dei confidi.
Trattamento tributario dei fondi in sospensione d'imposta.
7.5 Segue: b) Imposta regionale sulle attivita' produttive.
7.6 Segue: c) Imposta sul valore aggiunto.
7.7 Segue: d) Imposta di registro.
8 Art. 20 - Agevolazioni fiscali a favore delle associazioni di volontariato e
delle ONLUS
9 Art. 21 - assegno per ogni secondo figlio e incremento del Fondo nazionale
per le politiche sociali
10 ART. 24 - Proroga dell'agevolazione IVA per ristrutturazioni edilizie
11 Art. 34 - Penalita' a carico dei soggetti convenzionati
12 ART. 35 - MODIFICHE AL REGIME IVA PER LE CESSIONI DI ROTTAMI FERROSI
12.1 Premessa
12.2 Regime previgente
12.3 L'attuale regime di reverse-charge
12.3.1 Ambito oggettivo
12.4 Soggetti interessati
12.4.1 Adempimenti fiscali
12.5 Operazioni intracomunitarie
12.6 Depositi IVA
12.6.1 Esportazioni e importazioni
12.7 Decorrenza
12.8 Regime dei rottami e regime dei beni usati
13 Art. 37 - soggetti tenuti al pagamento delle tasse su veicoli e natanti
14 Art. 39 c. 13-sexies - Certificazione dei corrispettivi per assistere alle
manifestazioni organizzate dalle bande musicali amatoriali, dai cori e dalle
compagnie teatrali amatoriali
15 Articolo 39, c. 14-sexies - MODIFICA DEL TERMINE DI PRESENTAZIONE
DELLA DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE
16 Art. 41-bis - Agevolazione c.d. "prima casa" per le cessioni di
fabbricati soggetti all'imposta sul valore aggiunto - sanzioni amministrative
Con la presente circolare vengono forniti i primi chiarimenti sulla portata
delle norme tributarie contenute nel decreto legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito con modificazione dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 (di seguito,
decreto) recante "Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la
correzione dei conti pubblici".
Nel prospetto che segue si elencano le disposizioni tributarie del decreto, con
indicazione dei relativi atti interpretativi dell'Agenzia.
[ … ]
1 art. 4 - "Istituto Italiano di Tecnologia"
L'art. 4 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 prevede l'istituzione di
una fondazione denominata "Istituto Italiano di Tecnologia", con la
finalita' di integrare il sistema italiano per la ricerca scientifica e
tecnologica, incentivare lo sviluppo nonche' la
creazione di una sinergia tra scienza e impresa, anche sotto il profilo del
reperimento delle risorse economiche da destinare all'attivita' di ricerca.
Ai sensi del comma 2 dell'art. 4, lo statuto della fondazione, concernente
anche l'individuazione degli organi dell'Istituto, della composizione e dei
relativi compiti, e' approvato con decreto del Presidente della Repubblica su
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri.
Il patrimonio della fondazione e' costituito ed incrementato da apporti dello
Stato e di enti pubblici e privati (comma 3); inoltre, al fine di costituire il
predetto patrimonio, i soggetti fondatori di fondazioni di interesse nazionale,
nonche' gli enti ad essi succedutisi, possono disporre la devoluzione di
risorse all'Istituto nel termine di 2 anni dalla pubblicazione dello statuto di
cui al comma 2 (comma 4).
Il trattamento tributario delle operazioni di costituzione della fondazione e
di conferimento e devoluzione alla stessa e' disciplinato dal successivo comma
11 dell'art. 4, secondo cui "Tutti gli atti connessi alle operazioni di
costituzione della fondazione e di conferimento e devoluzione alla stessa sono
esclusi da ogni tributo e diritto e vengono effettuati in regime di neutralita'
fiscale".
Con tale disposizione il legislatore ha escluso da imposizione tutti gli atti
connessi alle operazioni di costituzione nonche' quelli connessi ai
trasferimenti finalizzati alla formazione ed incremento del patrimonio della
fondazione.
Inoltre, per espressa previsione della norma in esame, nelle predette
operazioni e' applicabile il regime della neutralita' fiscale.
Pertanto, i conferimenti e le devoluzioni sono effettuati alla fondazione
Istituto Italiano di Tecnologia in regime di continuita' dei valori fiscalmente
riconosciuti e non danno luogo ad emersione di componenti reddituali
(plusvalenze) imponibili all'atto dell'operazione.
2 art. 5 - "Trasformazione della Cassa depositi e prestiti in societa' per
azioni"
La Cassa depositi e prestiti, pur se dotata di personalita' giuridica e di
autonomia ordinamentale, organizzativa, patrimoniale e di bilancio, ha operato
nel passato come Amministrazione dello Stato (come espressamente statuito, da
ultimo, con il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 284, recante
"Riordino della Cassa depositi e prestiti") per il perseguimento di
finalita' pubblicistico -istituzionali.
In particolare, detto ente ha storicamente svolto attivita' di gestione di
risorse per conto dello Stato e di altre Pubbliche Amministrazioni e attivita'
di erogazione di finanziamenti allo Stato e di sostegno agli investimenti degli
altri enti pubblici, soprattutto di livello locale. Tali attivita', di
interesse generale, sono state svolte in regime amministrativo.
Le riforme che hanno interessato negli ultimi anni il quadro di riferimento
dell'area di operativita' dell'ente (quali ad esempio, l'acquisto della
personalita' giuridica, la maggior autonomia organizzativa e finanziaria degli
enti locali, etc.) hanno evidenziato l'esigenza di un
ammodernamento e di maggiore flessibilita' dell'assetto organizzativo e funzionale
della Cassa depositi e prestiti, al fine di renderla maggiormente rispondente
alle attuali logiche di mercato, senza, tuttavia, perdere le caratteristiche di
un organismo deputato a curare finalita' pubbliche e di interesse generale
attraverso l'erogazione del credito agli enti pubblici.
Per il raggiungimento degli obiettivi sopra descritti, l'art. 5 del decreto
prevede da un lato la trasformazione dell'organismo in questione in societa'
per azioni, dall'altro la strutturazione della nuova societa' in due distinte
aree, una preposta alla tradizionale attivita' di concessione di prestiti allo
Stato e agli altri organismi di diritto pubblico, l'altra preposta al
finanziamento delle imprese del servizio pubblico.
Per quanto concerne le attivita' riconducibili alla prima delle aree indicate,
l'art. 5, comma 8, prevede l'istituzione di una "gestione separata"
ai fini contabili e amministrativi.
Oggetto della gestione separata, per espresso rinvio operato dal comma 8, sono
le attivita' di finanziamento, sotto qualsiasi forma, nei confronti dei
soggetti di cui al comma 7, lettera a), del medesimo art. 5, cioe' "Lo
Stato, le regioni, gli enti locali, gli enti pubblici e gli organismi di
diritto pubblico, utilizzando fondi rimborsabili sotto forma di libretti di
risparmio postale, di libretti di risparmio postale e di buoni fruttiferi
postali, assistiti dalla garanzia dello Stato e distribuiti attraverso Poste
Italiane S.p.A. o societa' da essa controllate, e fondi provenienti dalle
emissioni di titoli, dall'assunzione di finanziamenti e da altre operazioni
finanziarie, che possono essere assistiti dalla garanzia dello Stato".
I commi 23 e 24 dell'art. 5 del decreto recano la disciplina tributaria
rispettivamente dell'operazione di trasformazione della Cassa depositi e
prestiti in societa' per azioni e delle operazioni di raccolta e di impiego
poste in essere dalla stessa nell'ambito delle attivita' oggetto della gestione
separata.
In particolare, il comma 23 prevede che "Tutti gli atti e le operazioni
posti in essere per la trasformazione della Cassa depositi e prestiti e per
l'effettuazione dei trasferimenti e conferimenti previsti dal presente articolo
sono esenti da imposizione fiscale, diretta ed indiretta".
Con riferimento all'ambito di applicazione della disposizione in esame, si
ritiene che, pur non essendo l'IVA espressamente menzionata dalla norma,
tuttavia l'agevolazione da essa recata riguardi anche l'imposta sul valore
aggiunto, posto che la norma dispone l'esenzione "da imposizione fiscale
(...) indiretta".
Cio' premesso, e' importante rilevare, in primo luogo, che il legislatore con
il termine "esente" manifesta la volonta' di sottrarre le operazioni
richiamate al prelievo tributario.
Nel linguaggio espresso dalle disposizioni contenute nel DPR 26 ottobre 1972,
n. 633, le ipotesi di non applicazione del tributo, ciascuna dotata di
presupposti ed effetti del tutto peculiari, si articolano, secondo una
distinzione che non trova riscontro in altre imposte, in operazioni non
soggette, operazioni esenti, operazioni non imponibili.
La distinzione operata assume quindi particolare rilevanza nell'ambito delle
disposizioni che disciplinano il tributo, ove si consideri che all'appartenenza
dell'operazione ad una specifica categoria si connettono rilevanti e numerosi
effetti (ad es. obbligo di fatturazione e registrazione delle operazioni
esenti).
Quanto sopra premesso, si precisa che la generica formulazione testuale della
disposizione agevolativa, riferita a vari tributi, non consente di affermare
che il termine "esente" sia stato utilizzato nel significato proprio
che esso assume nell'art. 10 del DPR n. 633 del 1972.
L'espressione utilizzata dal legislatore deve, invece, essere intesa, ai fini
IVA, per indicare la non rilevanza ai fini del prelievo tributario delle
operazioni e degli atti espressamente individuati dalla norma.
Detta disposizione, quindi, in conformita' con i criteri seguiti nelle
risoluzioni n. 90/E del 23 aprile 1997; n. 171/E del 30 maggio 1997 e n. 67/E
del 15 maggio 2001, in relazione ad una norma analoga, deve essere interpretata
come norma di esclusione; conseguentemente le operazioni in esame, relative
alla trasformazione della cassa Depositi e Prestiti, devono essere considerate
escluse dal campo di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto.
La ratio della disposizione agevolativa in esame e' di non gravare di oneri
fiscali - sia ai fini dell'imposizione diretta sia indiretta – le operazioni e
gli atti necessari per l'attuazione della trasformazione, come individuati dal
medesimo art. 5 e da un successivo decreto del Ministro dell'Economia e delle
Finanze, da emanarsi entro due mesi dalla data di entrata in vigore del decreto
in esame.
Con quest'ultimo provvedimento di normazione secondaria, saranno, infatti,
determinati, tra l'altro, le attivita' e le passivita' nonche' i beni e le
partecipazioni societarie dello Stato, anche indirette, assegnati alla gestione
separata. Ulteriori trasferimenti e conferimenti potranno essere disposti con
successivi decreti ministeriali.
Il successivo comma 24 dell'art. 5 del decreto prevede che "Tutti gli
atti, contratti, trasferimenti, prestazioni e formalita' relativi alle
operazioni di raccolta e di impiego, sotto qualsiasi forma, effettuate dalla
gestione separata di cui al comma 8, alla loro esecuzione, modificazione,
modificazione ed estinzione, alle garanzie anche reali di qualunque tipo da
chiunque ed in qualsiasi momento prestate, sono esenti dall'imposta di
registro, dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecarie e catastale e da ogni
altra imposta indiretta, nonche' ogni altro tributo o diritto".
Anche relativamente a tale norma valgono le considerazioni sull'ambito
oggettivo formulate con riferimento al comma 23.
Con tale disposizione il legislatore ha, invece, inteso agevolare le operazioni
di raccolta e di impiego poste in essere dalla Cassa depositi e prestiti
nell'ambito della gestione separata di cui al comma 8 dell'art. 5.
Tale scelta risulta coerente con le finalita' pubbliche di interesse generale
perseguite dall'ente in tale ambito.
3 ART. 6 - Trasformazione della SACE in societa' per azioni
L'articolo 6 del capo III del decreto legge n. 269 del 2003 (Trasformazione
della SACE in societa' per azioni), prevede la trasformazione, con decorrenza 1
gennaio 2004, dell'Istituto per i servizi assicurativi del commercio con
l'estero in Societa' per azioni (SACE S.p.A), con l'attribuzione dell'intero
pacchetto azionario al Ministero dell'economia e delle finanze che e' tenuto a
vigilare sull'Istituto.
Invero, l'istituto SACE, fondato con decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 143,
modificato con decreto legislativo 27 maggio 1999 n. 170, e' sorto come un Ente
Pubblico Economico avente una propria personalita' giuridica, con autonomia
patrimoniale e di gestione.
La sua attivita' aveva la finalita' di garantire, direttamente o indirettamente
i rischi degli operatori italiani nello svolgimento della loro attivita' con
l'estero, e piu' in generale, di sostegno dell'internazionalizzazione
dell'economia italiana.
Tra le sue attivita' principali rientravano anche il rilascio di garanzie e
assicurazioni a fronte dei crediti concessi ad operatori italiani o alla loro
controparte estera da banche italiane o estere destinati al finanziamento delle
loro attivita' con l'estero.
La trasformazione, voluta dal decreto, persegue l'obiettivo di fornire servizi
sempre piu' efficaci alle imprese italiane che operano con l'estero, comporta
la successione "...nei rapporti attivi e passivi, nonche' nei diritti e
obblighi della SACE in essere alla data della trasformazione".
In particolare, il comma 20 dell'articolo 6 in argomento espressamente prevede
"la pubblicazione del presente articolo nella Gazzetta Ufficiale tiene
luogo di tutti gli adempimenti in materia di costituzione della societa'
previsti dalla normativa vigente. La pubblicazione tiene altresi' luogo della
pubblicita' prevista dall'articolo 2362 del codice civile ...". Pertanto,
la SACE S.p.A. deve considerarsi regolarmente costituita a seguito della
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale
dell'articolo che la istituisce (articolo 6). La pubblicazione tiene altresi'
luogo dell'iscrizione nel registro delle imprese della dichiarazione contenente
i dati dell'unico socio azionista di cui
all'articolo 2362 del codice civile.
Le operazioni di trasformazione della SACE nella SACE S.p.A e di successione
nei rapporti giuridici esistenti al 31 dicembre 2003 non sono soggetti
all'obbligo della registrazione e "...Sono esenti da imposte dirette e
indirette, da tasse...".
Lo stesso regime di favore si applica alle "... operazioni di
determinazione, sia in via provvisoria che in via definitiva, del capitale
della SACE S.p.A.".
Con riferimento ai profili fiscali dell'imposizione diretta, il comma 20
dell'articolo 6 sancisce una generale esenzione d'imposta per le operazioni
connesse alla trasformazione della SACE in S.p.A, inclusa la determinazione,
sia in via provvisoria che definitiva, del capitale della
SACE S.p.A.
Tale previsione puo' riferirsi, per e......