CHIARIMENTI SUI RIPOSI GIORNALIERI PER ADOZIONI O AFFIDAMENTI
Concorsi: limiti alla successiva assunzione degli idonei
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Roma, 26 Maggio 2003 periferici dei Rami professionali
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Circolare n. 91 e, per conoscenza,
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all’esercizio del controllo
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di fondi, gestioni e casse
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Ai Presidenti dei Comitati regionali
Allegati 1 Ai Presidenti dei Comitati provinciali
OGGETTO: Riposi giornalieri in caso di adozione e affidamento. Sentenza
della Corte Costituzionale n. 104 del 9/4/2003.
SOMMARIO: I genitori di bambini adottati o presi in affidamento hanno diritto a
fruire dei riposi di cui agli artt. 39, 40 e 41 del D. Lgs. 151/2001 (T. U.
sulla maternità) entro il primo anno dall’ingresso del minore nella famiglia
adottiva o affidataria
1) Riposi giornalieri in caso di adozione e affidamento.
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 104 del 1/4/2003 (v. G. U. 1° serie
speciale – Corte Costituzionale - n. 14 del 9/4/2003), ha dichiarato costituzionalmente
illegittimo l’art. 45 del D. Lgs. 151/2001 (T. U. sulla maternità) nella
parte in cui prevede che i riposi di cui agli artt. 39, 40 e 41 del decreto
medesimo si applichino, anche in caso di adozione e di affidamento, entro il
primo anno di vita del bambino.
I genitori di bambini adottati o presi in affidamento, in base alla sentenza
sopra citata, hanno diritto a fruire dei riposi giornalieri entro il primo
anno dall’ingresso del minore nella famiglia adottiva o affidataria.
Secondo la Consulta, infatti, la limitazione temporale di cui all’art. 45 del
T. U. avrebbe di fatto reso inapplicabili, con evidente violazione del
principio di eguaglianza, i riposi in oggetto a favore delle madri adottive o
affidatarie, giacché, nella quasi totalità dei casi, i bambini dati in adozione
o in affidamento entrano nella famiglia adottiva o affidataria quando hanno già
compiuto il primo anno di età.
La circostanza che la pronuncia della Corte costituzionale faccia generico
riferimento all’affidamento, senza darne una qualificazione giuridica, depone a
favore dell’applicabilità della sentenza in oggetto, sia nell’ipotesi dell’affidamento
preadottivo, che nell’ipotesi dell’affidamento provvisorio.
Del resto, una parità di trattamento tra affidamento preadottivo e affidamento
provvisorio è da ritenersi ormai principio generale – ovviamente se non
esplicitamente disciplinata in maniera diversa – agli effetti del diritto alle
prestazioni di maternità, per cui l’Istituto (v. ad es.: circ. 229/1988, circ.
151/1990) aveva senz’altro riconosciuto il diritto alle medesime prestazioni,
previste per le madri adottive, a tutte le donne che avevano avuto bambini in
affidamento, preadottivo o provvisorio che fosse.
Nell’ipotesi di adozione o affidamento di due o più minori entrati nella
famiglia adottiva o affidataria nella stessa data, trova applicazione l’art. 41
del T. U., che prevede il raddoppio dei riposi in caso di parto plurimo: a
quest’ultimo, infatti, è equiparabile l’ingresso in famiglia, avvenuto nella
stessa data, di due o più minori, anche non fratelli.
In proposito la Corte ha dichiarato che i bisogni affettivi e relazionali del
minore adottato o affidato, al soddisfacimento dei quali sono diretti i riposi
giornalieri, richiedono un tempo maggiore quando devono essere appagati
riguardo a più persone.
In attesa dell’intervento del legislatore auspicato dalla Corte per una eventuale
individuazione dei limiti di età del minore adottato o affidato, si ritiene che
i genitori adottivi o affidatari possano avvalersi dei riposi giornalieri fino
al raggiungimento della maggiore età del minore in adozione o in affidamento,
ovviamente non oltre un anno dall’ingresso in famiglia.
Inoltre, a differenza di quanto previsto per i figli “biologici” – per i quali
i genitori possono fruire dei riposi giornalieri solo al termine del periodo di
astensione obbligatoria post-partum – il/la lavoratore/trice che abbia adottato
o preso in affidamento un minore può utilizzare i riposi giornalieri a partire
dal giorno successivo all’ingresso del bambino in famiglia, in luogo del
congedo di maternità di cui all’art. 26 del T.U. o del congedo di paternità di
cui al successivo art. 31.
Ciò, in quanto la fruizione del congedo di maternità in caso di adozione o
affidamento non è obbligatoria come in caso di parto, come non lo è la
fruizione del congedo di paternità (riconoscibile, si sottolinea, semplicemente
in seguito alla mancata richiesta e cioè, sostanzialmente, alla rinuncia della
lavoratrice dipendente, madre adottiva o affidataria, al congedo di maternità).
Ovviamente, la successiva richiesta di congedo di maternità/paternità (non
oltre il 3° mese dall’ingresso in famiglia) sostituisce la richiesta, per i
giorni coincidenti, dei riposi (orari) giornalieri.
Sono applicabili, invece, fatto salvo il diverso ambito temporale (entro un
anno dall’ingresso del minore nella famiglia), le disposizioni previste (v.
circ. 109 del 2000 e circ. 8 del 2003) per i figli “biologici”, sia
relativamente ai requisiti soggettivi richiesti, che ai rapporti che potrebbero
instaurarsi tra riposi giornalieri, congedo di maternità o di paternità,
congedo parentale, quando entrambi i genitori adottivi o affidatari intendano
utilizzare contemporaneamente gli uni e gli altri.
La madre adottiva o affidataria può beneficiare, infatti, dei riposi
giornalieri durante il congedo parentale del padre adottivo o affidatario, ma
non anche durante il congedo di paternità di quest’ultimo. Il padre adottivo o
affidatario, invece, non può godere dei riposi suddetti né durante il congedo
di maternità, né durante il congedo parentale della madre nonché durante i
periodi di sospensione del rapporto di lavoro della stessa.
Nell’ipotesi in cui il padre adottivo o affidatario stia fruendo dei riposi
giornalieri in assenza di richiesta del congedo di maternità o del congedo
parentale della madre adottiva o affidataria, una eventuale, successiva richiesta
dei congedi suddetti da parte della madre farebbe venir meno, come del resto
accennato, la possibilità, per il padre, di utilizzare i riposi nei periodi
coincidenti con i congedi della madre.
Nei confronti del padre adottivo a affidatario sono comunque applicabili anche
le altre condizioni di utilizzo dei riposi in questione previste dagli artt. 40
(affidamento esclusivo dei figli al padre, mancata fruizione dei riposi, da
parte della madre lavoratrice dipendente, per rinuncia della stessa o perché appartenente
a categoria non avente diritto ai riposi suddetti, ipotesi di madre non
lavoratrice dipendente, morte o grave infermità della madre) e 41 del
T.U.(fruibilità da parte del padre delle ore aggiuntive previste in caso di
plurimo) ed esplicate nelle citate circolari n. 109/2000 ( v. paragrafo 2) e n.
8/2003 (v. paragrafo 2).
Laddove i genitori abbiano fruito dei riposi giornalieri durante l’affidamento
preadottivo, gli stessi non possono fruire di ulteriori periodi a seguito
dell’adozione.
IL DIRETTORE GENERALE f.f.
PRAUSCELLO
Allegato 1
SENTENZA N.104
ANNO 2003
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Riccardo CHIEPPA Presidente
- Gustavo ZAGREBELSKY Giudice
- Valerio ONIDA "
- Carlo MEZZANOTTE "
- Fernanda CONTRI "
- Guido NEPPI MODONA "
- Piero Alberto CAPOTOSTI "
- Annibale MARINI "
- Franco BILE "
- Giovanni Maria FLICK "
- Francesco AMIRANTE "
- Ugo DE SIERVO "
- Romano VACCARELLA "
- Paolo MADDALENA "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 10 della legge 30
dicembre 1971, n. 1204 (Tutela delle lavoratrici madri) e 6 della legge 9
dicembre 1977, n. 903 (Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di
lavoro) e dell’art. 45, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151
(Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela della
maternità e della paternità, a norma dell’articolo 15 della legge 8 marzo 2000,
n. 53), promossi con ordinanze del 9 ottobre 2001 dal Tribunale di Trieste nel
procedimento civile vertente tra Rigo Rossella e la Regione Friuli-Venezia
Giulia e del 24 luglio 2001 dal Tribunale di Ivrea nel procedimento civile
vertente fra l’INPS e Bersano Giovanni ed altra iscritte rispettivamente ai nn.
165 e 294 del registro ordinanze 2002 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 17 e n. 25, prima serie speciale, dell’anno 2002.
Visti gli atti di costituzione di Rigo Rossella, dell’INPS, della Regione
Friuli-Venezia Giulia nonché gli atti di intervento del Presidente del
Consiglio dei ministri;
udito nell’udienza pubblica del 19 novembre 2002 il Giudice relatore Francesco
Amirante;
uditi l’avvocato Franco Berti per Rigo Rossella e l’avvocato dello Stato
Gaetano Zotta per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
1.— Nel corso di una controversia di lavoro promossa da Rossella Rigo Vanon nei
confronti della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, sua datrice di lavoro,
il Tribunale di Trieste ha sollevato questione di legittimità costituzionale,
in riferimento agli artt. 3 e 37 della Costituzione, dell’art. 10 della legge
30 dicembre 1971, n. 1204 (Tutela delle lavoratrici madri), e dell’art. 6 della
legge 9 dicembre 1977, n. 903 (Parità di trattamento tra uomini e donne in
materia di lavoro).
Il giudice a quo specifica che la ricorrente, avendo ottenuto, insieme con il
proprio marito, l’affidamento preadottivo di due bambini nati rispettivamente
nel 1991 e nel 1994, ha chiesto in sede cautelare di poter essere ammessa a
fruire dei periodi di riposo giornaliero di cui all’art. 10 della legge n. 1204
del 1971. Il provvedimento, concesso dal medesimo giudice remittente in sede
cautelare, è stato poi annullato dal Tribunale a seguito di reclamo.
Instauratosi il giudizio di merito, il giudice a quo, nel sollevare la presente
questione, ricorda di aver accolto l’istanza cautelare della ricorrente in base
al convincimento per cui il termine annuale previsto dall’impugnato art. 10
deve decorrere, in caso di affidamento preadottivo, non dalla nascita, bensì
dall’ingresso effettivo del minore in famiglia. A tale convincimento egli
precisa di essere giunto sulla base di una lettura sistematica delle norme
vigenti, compiuta alla luce delle sentenze di questa Corte n. 1 del 1987, n. 332
del 1988, n. 341 del 1991 e n. 179 del 1993. Le misure di protezione
originariamente previste per la sola madre biologica, infatti, sono state
estese, grazie alla legge n. 903 del 1977 ed alle citate sentenze, tanto in
favore del padre che dei genitori adottivi ed affidatari, facendo decorrere i
termini di fruibilità per questi ultimi dal momento dell’effettivo ingresso del
minore nella famiglia.
Nelle more del giudizio, tuttavia, sono entrati in vigore la legge 8 marzo
2000, n. 53, ed il testo unico approvato con decreto legislativo 26 marzo 2001,
n. 151; quest’ultimo ha chiarito (art. 45) che le disposizioni relative ai
riposi giornalieri si applicano anche in caso di adozione e di affidamento
"entro il primo anno di vita del bambino". Siffatta disposizione,
unitamente al carattere non innovativo del menzionato testo unico, desumibile
dall’art. 15 della legge n. 53 del 2000 (che contiene la relativa delega),
induce il remittente a ritenere che anche per il passato i permessi in
questione potessero essere goduti dal genitore affidatario solo entro il primo
anno di vita del bambino.
E’ proprio tale limitazione temporale, peraltro, a far sorgere nel remittente
dubbi di legittimità costituzionale delle norme impugnate. Nella quasi totalità
dei casi, infatti, i bambini dati in affidamento preadottivo o in adozione
entrano nella famiglia quando hanno già compiuto il primo anno di età, sicché i
permessi in oggetto finirebbero con l’essere prerogativa pressoché esclusiva
dei genitori biologici, con evidente violazione del principio di eguaglianza.
Oltre a ciò, l’anzidetta limitazione si pone in contrasto anche con l’art. 37
Cost. perché la madre adottiva, qualora non possa (per motivi economici) o non
voglia avvalersi della c.d. astensione facoltativa (oggi congedo parentale), si
trova nella sostanziale impossibilità di assistere il minore che le è stato
affidato; sicché non le resta altra soluzione che la permanenza nel posto di
lavoro, con tutti gli effetti negativi che inevitabilmente derivano a carico
del figlio.
Il Tribunale di Trieste, pertanto, chiede che le norme impugnate vengano
dichiarate costituzionalmente illegittime "nella parte in cui non
prevedono a favore delle madri adottive o affidatarie in preadozione il diritto
di fruire dei periodi di riposo giornaliero entro l’anno dall’effettivo
ingresso del bambino nella famiglia adottiva o affidataria".
2.1 — Si è costituita in giudizio la ricorrente Rossella Rigo Vanon, chiedendo
che la questione venga decisa nel senso indicato dal remittente.
Rileva la parte privata che, ove venisse accolta l’interpretazione restrittiva
indicata dal Tribunale di Trieste, le norme impugnate non potrebbero sottrarsi
alle indicate censure di illegittimità costituzionale. La legislazione
protettiva della maternità, infatti, non si limita a prendere in considerazione
le esigenze fisiologiche del minore, bensì tiene presenti anche quelle
relazionali ed affettive, tanto che i termini di ammissione al congedo
obbligatorio e facoltativo, sebbene collegati all’età del minore adottando,
decorrono dal momento in cui questi compie il proprio ingresso nella famiglia.
E non si vede per quale motivo analoga previsione non debba valere anche per i
permessi di cui all’art. 10 della legge n. 1204 del 1971.
2.2 — In prossimità dell’udienza la parte privata Rossella Rigo Vanon ha
presentato un’articolata memoria, insistendo per l’accoglimento delle
rassegnate conclusioni.
Premette la parte che la vicenda processuale in oggetto si è svolta prima
dell’entrata in vigore del testo unico di cui al d. lgs. n. 151 del 2001 e che
il diritto dei genitori adottivi di fruire dei permessi giornalieri deve
ritenersi già previsto dall’ordinamento ancor prima dell’entrata in vigore del
testo unico medesimo.
La Rigo Vanon richiama innanzitutto il dibattito svoltosi in seno alla
giurisprudenza di legittimità relativamente all’estensibilità in favore dei
genitori adottivi ed affidatari delle provvidenze di cui alla legge n. 1204 del
1971 per il periodo anteriore all’entrata in vigore della legge n. 903 del 1977
– il cui art. 6 ha espressamente risolto il quesito in senso favorevole (almeno
a partire da quella data) – e ricorda la sentenza n. 332 del 1988 di questa
Corte con la quale sono state dichiarate costituzionalmente illegittime
(quindi, con effetto retroattivo) una serie di norme della legge n. 1204 del
1971 nella parte in cui non estendevano le provvidenze ivi previste ai genitori
adottivi ed anche agli affidatari provvisori, fissando in tutti i casi i
termini di fruizione dalla data di effettivo ingresso del minore nella
famiglia.
La parte privata prosegue poi richiamando altre pronunce di questa Corte di
fondamentale importanza nella materia in questione, ossia le sentenze n. 1 del
1987, n. 341 del 1991 e n. 179 del 1993.
Alla luce della giurisprudenza costituzionale evocata, la parte privata ritiene
che la disciplina di cui all’art. 10 della legge n. 1204 del 1971 debba
applicarsi anche in favore dei genitori adottivi ed affidatari, attraverso un
procedimento interpretativo di carattere "logico-sistematico" che
collega le norme esistenti, così come riviste dalla Corte costituzionale, con i
principi fondamentali dell’ordinamento.
Secondo la parte privata, del resto, sarebbe molto difficile, sul piano della
legittimità costituzionale, dare una spiegazione accettabile del perché la
fruibilità dei permessi giornalieri debba essere ristretta anche per i bambini
adottivi al solo primo anno di vita, dettando una regola che in concreto
renderebbe l’istituto pressoché inapplicabile e che risulterebbe
incomprensibile da un punto di vista logico, oltre che in contrasto con
l’obiettivo fondamentale di salvaguardare nel modo migliore l’evoluzione
psico-fisica del minore. Siffatta interpretazione restrittiva, d’altra parte,
risulterebbe in evidente contrasto con tutti i parametri costituzionali
invocati dal giudice remittente.
3.— Si è costituita in giudizio la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia,
parte convenuta nel giudizio a quo, chiedendo che la prospettata questione
venga dichiarata inammissibile o infondata.
L’inammissibilità deriverebbe dalla completa carenza di ......