CHIARIMENTI SUI "TIROCINI FORMATIVI"
Saldo oneri stabilizzazione personale ex E.T.I.
8 settembre 2011
8 settembre
2011
Direzione Centrale Rischi
Ufficio Tariffe
Protocollo: INAIL.60010.08/09/2011.0005950
ALLE STRUTTURE CENTRALI E TERRITORIALI
Oggetto: Tirocini formativi e di orientamento
professionale. Art. 11 del Decreto Legge 13 agosto 2011, n. 138 concernente
"Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo
sviluppo" (c.d. Manovra bis).
Premessa
Le fattispecie alle quali si
riferisce la disciplina in oggetto individuata si caratterizzano in base alle
specifiche finalità istituzionali dei soggetti promotori tassativamente
previsti ed agli altri requisiti che tipizzano l'istituto del tirocinio,
secondo le disposizioni in materia1
che fissano i limiti di durata di tale tipologia formativa in relazione alle
diverse categorie di soggetti partecipanti.
Sul tema sono state dettate apposite istruzioni alle Strutture in indirizzo2.
Pertanto, in presenza dei requisiti soggettivi che determinano un tirocinio
formativo e di orientamento e di quelli oggettivi relativi alle lavorazioni
rischiose di cui all'art. 1 del DPR n. 1124/65, il soggetto promotore è tenuto
a produrre apposita denuncia dei lavori dei partecipanti al tirocinio nei
termini previsti dalle disposizioni vigenti3.
In tema di imponibile per il calcolo del premio assicurativo, alle fattispecie
rientranti nei tirocini formativi e di orientamento si applica la
"retribuzione convenzionale annuale pari al minimale di rendita" e,
per l'aspetto classificativo, la voce di tariffa 0611 di cui all'art. 1 del
Decreto 12 dicembre 2000 avente ad oggetto "Nuove tariffe dei premi per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali
delle gestioni: industria, artigianato, terziario, altre attività, e relative
modalità di applicazione"4.
In caso di tirocini promossi da Istituti scolastici statali e da Università
statali, anche in partenariato con altri soggetti operanti sul territorio,
trova attuazione, a decorrere dal 17 giugno 1999, la tutela nella forma
speciale della Gestione per conto dello Stato (artt. 127 e 190 del DPR 1124/65)5.
Modifiche introdotte dalla Manovra bis
L'articolo in oggetto individuato6 muta
profondamente la materia dei tirocini formativi.
Tenuto conto della rilevanza generale della questione e nelle more della
conversione in Legge del Decreto in oggetto, si ritiene opportuno fornire prime
indicazioni sul punto.
La nuova disciplina in materia entra in vigore dal 13/08/2011, data di
pubblicazione del Decreto in oggetto nella Gazzetta Ufficiale7
ed è finalizzata a contrastare abusi e utilizzo distorto dei tirocini formativi
e di orientamento, mediante la previsione di appositi limiti.
In particolare, i tirocini formativi possono essere promossi esclusivamente da
soggetti in possesso dei requisiti previsti, preventivamente, dalla normativa
regionale, essendo la competenza legislativa in materia di formazione riservata
alle Regioni ed alle Province Autonome.
Solo in assenza di norme regionali ed in quanto compatibili con il comma 1
dell'art. 11 del D.L. n. 138/2011, si applica l'art. 18 della Legge n.196/1997
ed il Decreto ministeriale 25 marzo 1998, n.142 (G. U. n. 108 del 12 maggio
1998).
Pertanto, a decorrere dal 13/08/2011, i tirocini formativi e di orientamento
"non curriculari":
Sono destinati solo ai giovani neo-diplomati ed
ai neo-laureati
Debbono essere promossi non oltre i dodici mesi
dal conseguimento del titolo di studio (con riferimento al momento
dell'attivazione)
Non possono avere una durata superiore a 6 mesi,
comprese le proroghe.
Vi rientrano, quindi, soggetti con diploma della
scuola dell'obbligo, con diploma di scuola superiore, con diploma
professionale, con laurea breve e laurea normale. Tali limiti,
tuttavia, non riguardano i tirocini promossi per i soggetti "ai
margini" del mondo del lavoro ossia disabili, invalidi fisici, psichici e
sensoriali, soggetti in trattamento psichiatrico, tossicodipendenti, alcolisti
e condannati ammessi a misure alternative di detenzione.
Restano esclusi dalla previsione normativa anche i tirocini formativi e di
orientamento "curriculari" che sono i tirocini previsti all'interno
di un "percorso formale di istruzione e formazione, la cui finalità non è
direttamente quella di favorire l'inserimento lavorativo, bensì di affinare il
processo di apprendimento e di formazione." Detti tirocini sono esclusi
dall'obbligo di comunicazione anticipata al Centro per l'Impiego prevista
dall'art. 1, comma 1180 della Legge n.296/20068.
In relazione a tale nuova disciplina, le Strutture in indirizzo sono tenute ad
accertare se il tirocinio formativo e di orientamento iniziato dopo l'entrata
in vigore del D.L. n. 138/2011 abbia i requisiti soggettivi suindicati,
verificandone la genuinità. I tirocini attivati prima di tale data
continueranno, fino alla scadenza, ad essere sottoposti alla normativa
previgente.
Da ultimo, si osserva che il tirocinio formativo e di orientamento si distingue
dai periodi di praticantato richiesti dagli ordini professionali e disciplinati
da specifiche normative di settore. L'art.3, comma 5 del D.L. n.138/20119
fissa i principi che dovranno essere recepiti in sede di riforma degli
ordinamenti professionali da effettuare entro 12 mesi dall'entrata in vigore
del Decreto.
Istruzioni definitive verranno emanate a seguito della conversione in legge del
succitato Decreto Legge e subordinatamente all'esito di eventuali chiarimenti
ministeriali in materia di tirocini formativi e di orientamento, alla luce
delle nuove disposizioni.
IL DIRETTORE CENTRALE
F.to Ing. Ester Rotoli
Note:
1- Decreto ministeriale n. 142/98
del 25/03/1998 e art. 18 della Legge 196/1997.
2- Istruzioni indirizzate alle Unità
Centrali e Territoriali in data 19 giugno 1998 in materia di tirocini formativi
e di orientamento e istruzioni indirizzate alle Strutture Centrali e
Territoriali con nota del 22 giugno 1999 aventi ad oggetto "tirocini
formativi e di orientamento organizzati dalle istituzioni scolastiche.
3- Art. 12 del DPR n. 1124/65.
4- Art. 3 del Decreto
ministeriale n. 142/1998.
5- Art. 1-bis del DPR n.
156/0996 e successive modifiche ed integrazioni.
6- L'art. 11 del Decreto
in oggetto, rubricato "Livelli di tutela essenziali per l'attivazione dei
tirocini," statuisce:
"1. I tirocini formativi e di orientamento possono essere promossi
unicamente da soggetti in possesso degli specifici requisiti preventivamente
determinati dalle normative regionali in funzione di idonee garanzie
all'espletamento delle iniziative medesime. Fatta eccezione per i disabili, gli
invalidi fisici, psichici e sensoriali, i soggetti in trattamento psichiatrico,
i tossicodipendenti, gli alcolisti e i condannati ammessi a misure alternative
di detenzione, i tirocini formativi e di orientamento non curriculari non
possono avere una durata superiore a sei mesi, proroghe comprese, e possono
essere promossi unicamente a favore di neo-diplomati o neo-laureati entro e non
oltre dodici mesi dal conseguimento dei relativo titolo di studio.
2. In assenza di specifiche regolamentazione regionali trovano applicazione,
per quanto compatibili con le disposizioni di cui al comma che precede,
l'articolo 18 della legge 24 giugno 1997 n. 196 e il relativo regolamento di
attuazione."
7- Gazz. Uff. 13 agosto
2011, n. 188.
8- Nota del
Ministero del Lavoro Prot.13/Segr./0004746 del 14 febbraio 2007.