CHIARIMENTI SULL'ORGANISMO DI VALUTAZIONE
Edilizia residenziale pubblica: vincoli territoriali
Quesito formulato dal Comune di Cantù sulla competenza alla nomina
dell’Organismo indipendente di valutazione negli enti local
Quesito formulato dal Comune di Cantù sulla competenza alla nomina
dell’Organismo indipendente di valutazione negli enti locali
Con il quesito in oggetto, è stato chiesto di
chiarire:
1. quali sono i requisiti che devono avere i
componenti degli Organismi indipendenti di valutazione con riferimento al
Comparto Regioni Autonomie Locali e come l’Ente può procedere alla nomina degli
stessi;
2. se il Segretario/Direttore generale possa
continuare a svolgere la valutazione dei dirigenti e, in caso negativo, se il
Sindaco possa svolgere la valutazione dei dirigenti;
3. se la Giunta possa essere identificata quale organo
di indirizzo politico-amministrativo competente per la nomina degli Organismi
indipendenti di valutazione.
Risposta
Con riferimento al quesito 1., si evidenzia che, con
delibera n. 4/2010, questa Commissione ha chiarito i requisiti ed il
procedimento di nomina, da parte dell’organo di indirizzo
politico-amministrativo, dei componenti degli Organismi indipendenti di
valutazione della performance.
Con riferimento al quesito 2., si precisa che, nella
risposta del 1° luglio 2010 al quesito formulato dal Comune di Pastrengo,
questa Commissione ha già ritenuto che “Il ruolo dell’OIV nella valutazione del
segretario comunale porta ad escludere la possibilità che lo stesso possa far
parte di tale Organismo e, contemporaneamente, continuare a svolgere il proprio
ruolo istituzionale nel medesimo ente. Si tratterebbe, infatti, di una
inammissibile sovrapposizione tra valutatore e valutato. Inoltre, l’OIV deve essere
composto da membri che assicurino la totale indipendenza dall’organo di
indirizzo politico amministrativo, il che risulterebbe compromesso qualora si
ammettesse la partecipazione del segretario comunale alla formazione
dell’Organismo”. E tale previsione deve essere ribadita nonostante la
previsione di cui all’articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 27 ottobre
2009, n. 150, secondo la quale la costituzione dell’Organismo indipendente di
valutazione deve essere effettuata “senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica” o, comunque, “nei limiti delle risorse attualmente destinate ai
servizi di controllo interno”, in quanto è possibile che gli Enti locali
utilizzino altri stanziamenti già posti in bilancio, ancorché non destinati
alle spese per la costituzione ed il funzionamento degli Organismi indipendenti
di valutazione.
Alla luce delle considerazioni che precedono, il
Segretario generale non può far parte dell’Organismo indipendente di
valutazione.
Le medesime considerazioni valgono per il Direttore
generale considerato che, secondo quanto previsto dall’articolo 108 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è il Sindaco che nomina e (eventualmente)
revoca il Direttore generale, il cui incarico ha una durata che non può
eccedere quella del mandato del Sindaco.
La valutazione dei dirigenti di vertice (Segretario
generale e Direttore generale) dovrà quindi essere svolta dal Sindaco, su
proposta dell’Organismo indipendente di valutazione.
Con riferimento al quesito 3., si ricorda che l’articolo
14, comma 3, del decreto legislativo n. 150 del 2009 attribuisce all’organo di
indirizzo politico-amministrativo la nomina dell’Organismo indipendente di
valutazione e che l’articolo 50, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del
2000 prevede che “Il sindaco e il presidente della provincia sono gli organi
responsabili dell’amministrazione del comune e della provincia”; ne consegue
che, nei Comuni, la competenza per la nomina dell’Organismo indipendente di
valutazione spetta al Sindaco.
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