CHIARIMENTI SULLA SCELTA DEL NOME
BANDI DI CONCORSO: GRATUITA LA PUBBLICAZIONE IN G.U.
Ministero dell’Interno
Ministero
dell’Interno
Dipartimento per gli Affari Interni
e Territoriali
Direzione Centrale per i Servizi Demografici
Area III – Stato Civile
Prot. n. 200706013-15100/397
Roma, 1° giugno 2007
-AI SIGG. PREFETTI LORO SEDI
-AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI TRENTO
-AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI BOLZANO
-AL SIG. PRESIDENTE DELLA REGIONE AUTONOMA
VALLE D’AOSTA – Servizio Affari di Prefettura AOSTA
Piazza della Repubblica, 15
e, per conoscenza:
-AL COMMISSARIO DELLO STATO
PER LA REGIONE SICILIA PALERMO
-AL RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO
PER LA REGIONE SARDEGNA CAGLIARI
-AL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
Direzione Generale Italiani all’Estero e Politiche Migratorie – Uff.III ROMA
-AL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Ufficio Legislativo ROMA
-AL GABINETTO DEL SIG. MINISTRO SEDE
-ALLA DIREZIONE CENTRALE PER LA
DOCUMENTAZIONE E LA STATISTICA SEDE
-ALL’ANCI
Via dei Prefetti, 46 ROMA
-ALL’ANUSCA
Via dei Mille, 35E/F CASTEL S.PIETRO TERME (BO)
-ALLA DeA – Demografici Associati
c/o Amministrazione Comunale
V.le Comaschi n. 1160 CASCINA (PI)
CIRCOLARE N. 27
OGGETTO: Interpretazione degli articoli
34 e 35 del D.P.R. n. 396/2000. Scelta dell’indicazione del nome.
A fronte delle richieste di chiarimenti in relazione alla interpretazione del
disposto degli articoli 34 e 35 del DPR n. 396/2000 sulle tematiche concernenti
la scelta del nome rimessa ai genitori, si ritiene opportuno emettere una
circolare esplicativa che consolidi i contenuti delle precedenti direttive n. 2
del 26 marzo 2001 e n. 9 del 11 luglio 2001 e i vari pareri espressi in più
occasione dalla Direzione Centrale dei servizi demografici, rivolti sia a
codeste Prefetture, che ai Comuni ed anche pubblicati sul sito web della
predetta Direzione.
Con l’introduzione del citato DPR, il legislatore, nell’ottica di garantire una
reale semplificazione della nuova disciplina normativa dello stato civile
rispetto alle previsioni del previgente Regio Decreto del 1939, ha
sostanzialmente assicurato la scelta libera rimessa ai genitori
nell’indicazione del nome da attribuire al figlio.
In particolare, si ricorda infatti che, anche in presenza di una chiara
violazione dei limiti all’attribuzione del nome disposti dagli articoli in
argomento, laddove il genitore persista nella sua determinazione a dare al
figlio per esempio il nome del padre o di un fratello viventi, anche se in
contrasto con il comma 1 dell’art. 34 o un nome composto da più di tre elementi
onomastici, in deroga all’art. 35, l’obbligo dell’ufficiale dello stato civile
è quello di assicurare comunque la formazione dell’atto di nascita, non
potendosi né rifiutare di adempiervi, né intervenire a modificare l’indicazione
del nome stesso.
Infatti l’ufficiale dello stato civile è solo tenuto ad avvertire il dichiarante
del divieto normativo, ma deve procedere alla registrazione dell’atto qualora,
anche a fronte di tale avvertimento, il dichiarante persista nella volontà che
al minore venga attribuito il nome prescelto.
Resta fermo che, in tutti quei casi in cui l’ufficiale dello stato civile
ritiene esservi stata violazione normativa nella scelta di quel determinato
nome, dopo aver avuto cura di rappresentare all’interessato le conseguenze
normative che ne possono derivare, dovrà procedere a formare l’atto con il nome
scelto dal dichiarante e fare subito dopo segnalazione dell’accaduto al
Procuratore della Repubblica, il quale potrebbe attivarsi presso il competente
Tribunale per la promozione del giudizio di rettificazione ai sensi del
disposto di cui agli artt. 95 e segg..
A tal proposito, si raccomanda agli ufficiali dello stato civile di far sempre
presente ai genitori che il nome, ancorché accettato in sede di registrazione
dell’atto di nascita, sarà poi soggetto al controllo del Procuratore della
Repubblica che nella maggior parte dei casi, provvede a iniziare un giudizio di
rettifica. Tale indicazione si ritiene necessaria al fine di evitare spiacevoli
sorprese per i genitori, che spesso non sono consapevoli della circostanza che
la registrazione del nome da parte dell’ufficiale dello stato civile potrebbe
poi essere ribaltata, anche a distanza di tempo, dall’autorità giudiziaria.
Qualora il Procuratore della Repubblica decida di attivarsi per la
rettificazione, dopo aver valutato la sussistenza della violazione normativa ed
il Tribunale emetta la relativa decisione, quest’ ultima verrà trasmessa
all’ufficiale dello stato civile per l’annotazione nell’ atto di nascita e per
i successivi adempimenti tra i quali l’aggiornamento anagrafico:
questo, ovviamente, costringerà i genitori a correggere il nome in tutte le
iscrizioni già effettuate (es. iscrizione scolastica, tessera sanitaria,
ecc…..)
********
Circa la tematica dell’attribuzione del nome in maniera corrispondente al
sesso, si evidenzia che a fronte dell’esercizio dei genitori di scegliere
liberamente il nome del figlio, anche recependo un nome di origine straniera,
il legislatore ha inteso disporre un principio generale secondo cui non devono
essere imposti prenomi che possono trarre in equivoco sulla loro corrispondenza
al sesso del neonato. La corrispondenza dovrà necessariamente verificarsi,
tenendo conto della valenza maschile o femminile del nome alla luce della
tradizione e dell’uso in Italia, con le eccezioni di seguito evidenziate.
L’esigenza di garantire una stretta corrispondenza tra il prenome ed il sesso
di appartenenza del soggetto che lo porta, risiede nel fatto che è “interesse
pubblico” che il prenome, unitamente al cognome, costituiscano mezzo di
identificazione dell’individuo nei rapporti sociali, sì da non creare equivoci
e confusioni di sorta sulla identità personale anche sotto il profilo del
sesso, maschile o femminile. Il legislatore, in tale ottica, ha determinato che
l’ interesse pubblico prevalga sull’interesse dei genitori alla libera scelta
del nome da attribuire ai figli.
Tale norma, stante la sua specificità, non può essere aggirata facendo
affidamento sulla diversa valenza, maschile o femminile, che un determinato
nome ha in alcuni paesi stranieri, quando lo stesso nome in Italia ha una
chiara connotazione maschile o femminile.
Il caso più eclatante è quello relativo al nome Andrea che in Italia ha valenza
maschile ( usandosi per il femminile il nome Andreina) ma che in altri paesi è
usato invece come nome femminile. Ad esempio, nei paesi di lingua tedesca
Andrea è femminile, mentre il maschile di Andrea è Andreas. Una situazione
simile esiste nei paesi di lingua spagnola con Andrea (femminile) ed Andres
(maschile). Si fa questa precisazione per evidenziare che la distinzione e la
conseguente attribuzione del nome in base al sesso è principio osservato anche
in altri ordinamenti di paesi esteri.
Pertanto, alla luce dei principi sopra esposti, anche nel caso in cui i
genitori richiedano la registrazione del figlio/a con un nome che, nella
tradizione italiana, non corrisponde al sesso del minore, l’ufficiale dello
stato civile, come ampiamente chiarito in premessa, dovrà procedere alla
registrazione ma dovrà avvertire i genitori che, a seguito della segnalazione
del caso al Procuratore della Repubblica, come previsto dalla legge, è
possibile che si instauri un giudizio di rettificazione che potrebbe portare,
anche con tempi lunghi, alla modifica del nome prescelto. L’Ufficiale di stato
civile dovrà altresì far presente ai genitori interessati che le Procure della
Repubblica coinvolte sulla questione nella maggior parte dei casi si sono
pronunciate per l’attivazione del giudizio di rettificazione dell’atto di
nascita.
Al fine di contemperare gli interessi ed evitare inutili procedimenti di
rettificazione, si ritiene possibile, in aderenza alla prassi consolidata
relativa al nome Maria, che viene imposto anche a minori di sesso maschile
purché sia preceduto da un primo elemento onomastico chiaramente maschile
(esempio, Enrico Maria), che nulla osti a che un nome tradizionalmente maschile
es. Andrea, possa essere imposto ad una bambina purché dopo un elemento
onomastico chiaramente femminile (es. Francesca Andrea).
Si precisa altresì che nel caso di nomi da assegnare a bambini di nazionalità
estera deve applicarsi la normativa del paese di provenienza, in attuazione
della normativa in materia di diritto internazionale privato (v. Legge n.
218/1995) che esplicitamente all’art. 24 dispone che i diritti della
personalità, tra i quali rientra il diritto al nome, sono regolati dalla legge
nazionale del soggetto. Per tali minori non si applicheranno pertanto limiti
previsti dalla legge italiana, bensì quelli previsti dalla legge straniera
applicabile, a meno che non vi siano casi di contrasto con l’ordine pubblico.
Tale è l’orientamento interpretativo di questa Amministrazione in risposta ai
principi generali su cui si basa l’intero sistema dello stato civile, fermo
restando i mezzi di tutela esplicitamente riconosciuti al cittadino stesso.
Si pregano le SS.LL. di voler comunicare quanto sopra evidenziato ai Sigg.
Sindaci e, stante la delicatezza della materia di cui trattasi, di volere
vigilare con particolare attenzione sul corretto adempimento delle disposizioni
impartite con la presente circolare.
IL DIRETTORE CENTRALE
(Annapaola Porzio)
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