CHIARIMENTI SULLE "SPESE DI PERSONALE"
SPETTANZE ICI SU FABBRICATI GRUPPO D
Delibera n
Delibera
n.16/SEZAUT/2009/QMIG
Deliberazione n.
16/SEZAUT/2009/QMIG
La Corte dei conti
in
Sezione delle Autonomie
nell’adunanza del 9 novembre 2009
Visto il testo unico
delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 e
successive modificazioni;
Vista la legge 14
gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni;
Vista la legge 5
giugno 2003, n. 131;
Visto il regolamento
per l’organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti,
approvato dalle Sezioni riunite con la deliberazione n. 14 del 16 giugno 2000 e
modificato dalle stesse con le deliberazioni n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del
17 dicembre 2004, e dal Consiglio di Presidenza con la deliberazione n. 229 del
19 giugno 2008;
Vista la legge 4
marzo 2009, n. 15;
Visto il d.l. 1°
luglio 2009, n.78, conv., con mod., in legge 3 agosto 2009, n.102;
vista la propria
deliberazione del 4 giugno 2009, n. 9, recante "Modificazioni
ed integrazioni degli Indirizzi e criteri generali per l'esercizio
dell'attività consultiva da parte delle Sezioni regionali di controllo";
vista la nota n. 8215
del 2.10.2009 con la quale il Presidente della Sezione regionale di controllo
della Corte dei conti per il Veneto ha deferito al Presidente della Corte dei
conti una richiesta di parere da parte di un comune del Veneto, relativamente
all’imputazione di alcune voci di spesa nell’ambito della “spesa per il
personale”;
Vista la nota n.
74-03/11/2009-AUT_PRES-A91P2 con la quale il Presidente della Corte ha
convocato la Sezione delle Autonomie per l’adunanza odierna;
Udito il relatore,
primo referendario Luca Fazio
PREMESSO
La questione sulla
quale è chiamata a pronunciarsi questa Sezione, a seguito della rimessione da
parte della Sezione regionale territorialmente competente, riguarda la corretta
interpretazione delle disposizioni di cui all’art 1, commi 557 e 562, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007), laddove fanno
riferimento alla spesa di personale ed alla riduzione della stessa. Più
specificamente si tratta di stabilire se, nell’ambito dell’ampia dizione “spesa
per il personale”, siano da ricomprendersi i cc.dd. incentivi per la
progettazione interna, i diritti di rogito dei segretari comunali, e gli
incentivi per il recupero dell’ICI.
CONSIDERATO
1. Le richiamate
disposizioni di cui ai commi 557 e 561 dell’art. 1 della legge finanziaria per
il 2007, che si applicano rispettivamente agli enti locali soggetti al rispetto
delle norme sul patto di stabilità interno e agli enti di minore entità non
assoggettati alla medesima disciplina, mirano ad una riduzione della spesa per
il personale nell’ambito della riduzione della spesa complessiva e del
miglioramento dei saldi di finanza pubblica.
Nel quadro
complessivo delle disposizioni in materia, e della ratio ad esse
sottesa, non sembra corretto definire la categoria contabile della “Spesa per
il personale”, ai fini che qui interessano, in termini puramente formali e
nominalistici, riconducendo, cioè, ad essa qualsivoglia somma pagata al dipendente.
Piuttosto occorre far riferimento sia alla natura della specifica voce di
spesa, sia all’impatto che può avere sulla gestione finanziaria dell’ente,
nella richiamata prospettiva.
Il menzionato comma
557 stabilisce, tra l’altro, che gli enti locali sottoposti al patto di
stabilità interno “assicurano la riduzione delle spese di personale,
garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, anche
attraverso la razionalizzazione delle strutture burocratico-amministrative”,
I corrispettivi di
cui si tratta in questa sede non sono riconducibili alla “dinamica retributiva”
(e, tanto meno, occupazionale), mentre la razionalizzazione delle strutture
burocratico-amministrative ben è compatibile con forme di incentivazione del
personale.
2. In particolare,
per quanto riguarda i cc.dd. “incentivi per la progettazione interna”, non v’è
dubbio che si tratti di spese di investimento, attinenti alla gestione in conto
capitale, iscritte nel titolo II della spesa, e finanziate nell’ambito dei fondi
stanziati per la realizzazione di un’opera pubblica, e non di spese di
funzionamento, rispetto alle quali la spesa per il personale occupa un
rilevante peso, che sono comprese nell’alveo della gestione corrente, ed
iscritte, in quanto tali, nel titolo I della spesa.
E non si tratta di
una definizione puramente formale, ma sostanziale, con conseguenze di grande
rilievo: le spese per investimento, infatti, possono essere finanziate anche
con ricorso all’indebitamento, mentre per le spese correnti a ciò osta un
divieto sancito addirittura a livello costituzionale (art. 119, ult. co.,
Cost.).
La radicale diversa
natura degli incentivi de quibus rispetto alla generica spesa per il
personale comporta che detti compensi non possano ricomprendersi in
quest’ultima.
Si consideri,
inoltre, che il mancato ricorso a questo tipo di incentivazione della
produttività, al fine di far apparire una riduzione delle spese di personale,
potrebbe comportare il dover ricorrere all’affidamento di incarichi a
soggetti esterni all’amministrazione, che dovrebbe sicuramente sopportare
un onere maggiore, con aggravio effettivo della spesa complessiva.
3. Quanto ai diritti
di rogito ed agli incentivi per il recupero dell’ICI, pure si deve
ritenere non debbano essere compresi nelle spese di personale di cui ai commi
557 e 561 sopra richiamati, anche se per ragioni diverse.
Si tratta, infatti,
di compensi pagati con fondi che si autoalimentano con i frutti dell’attività
svolta dai dipendenti, e, di conseguenza, non comportano un effettivo aumento
di spesa.
Per i diritti di rogito,
spettanti ai segretari comunali, ciò è di palmare evidenza, in quanto detti
diritti sono pagati dai terzi interessati dall’attività in questione.
Per gli incentivi per
il recupero dell’ICI va pure tenuto conto che si tratta di compensi correlati
anche ad un incremento dell’entrate dell’ente, con conseguente miglioramento
del saldo complessivo tra entrate e spese della gestione finanziaria dell’ente
stesso.
Per i motivi sopra
esposti la Sezione delle Autonomie
DELIBERA
Ai fini della
corretta interpretazione delle disposizioni di cui all’art 1, commi 557 e 562,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007) nelle
“spese di personale” non debbono essere computati:
i cc.dd. “incentivi
per la progettazione interna”, di cui all’art. 92 del d.lgs. 12 aprile 2006, n.
163 (cd. “Codice dei contratti”);
i diritti di rogito,
spettanti ai segretari comunali;
gli incentivi per
il recupero dell’ICI
DISPONE
Che a cura della
Segreteria della Sezione la presente deliberazione sia comunicata al Presidente
della Sezione regionale di controllo remittente, e......