CIRCOLARI: EFFETTI SOLO VERSO ENTI SOTTORDINATI
Seconda rata compartecipazioni Irpef 2010
N
N. 03877/2010 REG.DEC.
N. 08163/2007 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
DECISIONE
sul ricorso in appello nr. 8163 del
2007, proposto dal MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del
Ministro pro tempore, e dalla AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI
STATO, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e
difesi ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliati per
legge presso la stessa in Roma, via dei Portoghesi, 12,
contro
il signor Davide DE VITIS,
rappresentato e difeso dagli avv.ti Luigi Pedone e Antonio Cerfeda, con
domicilio eletto presso il primo in Roma, via del Cancello, 20,
per l’annullamento e/o la riforma,
previa sospensione dell’esecuzione,
della sentenza del T.A.R. della
Puglia, Sezione staccata di Lecce, nr. 2739/2007 del 7 marzo 2007, depositata
il 12 luglio 2007.
Visto il ricorso in appello con i
relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in
giudizio dell’appellato, signor Davide De Vitis;
Viste le memorie prodotte
dall’appellato in date 20 novembre 2007 e 15 aprile 2010 a sostegno delle
proprie difese;
Vista l’ordinanza di questa Sezione
nr. 6151 del 27 novembre 2007, con la quale è stata accolta l’istanza di
sospensione dell’esecuzione della sentenza impugnata;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, all’udienza pubblica del
giorno 18 maggio 2010, il Consigliere Raffaele Greco;
Uditi l’avv. Cerfeda per l’appellato
e l’avv. dello Stato Fabrizio Fedeli per l’Amministrazione appellante;
Ritenuto e considerato in fatto e
diritto quanto segue.
FATTO
Il Ministero dell’Economia e delle
Finanze e l’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato hanno impugnato,
chiedendone la riforma previa sospensione dell’esecuzione, la sentenza con la
quale il T.A.R. della Puglia, accogliendo il ricorso del signor Davide De
Vitis, ha annullato il diniego opposto dall’Amministrazione alla richiesta di
autorizzazione per una rivendita speciale di generi di monopolio che il
ricorrente intendeva aprire presso la propria stazione di servizio
automobilistica.
A sostegno dell’appello, le predette
Amministrazioni hanno dedotto:
1) violazione e/o falsa applicazione
dell’art. 6, nr. 2, del r.d. 17 agosto 1907, nr. 642 (in relazione al mancato
accoglimento dell’eccezione di inammissibilità del ricorso per mancata
impugnazione della circolare sulla cui base il diniego era stato motivato);
2) violazione e/o falsa applicazione
dell’art. 21 della legge 6 dicembre 1971, nr. 1034 (in relazione all’omessa
declaratoria di inammissibilità del ricorso introduttivo, siccome non
notificato ad alcun controinteressato);
3) violazione e/o falsa applicazione
degli artt. 22 della legge 22 dicembre 1957, nr. 1293, e 53 del d.P.R. 14
ottobre 1958, nr. 1074 (in relazione alla ritenuta inapplicabilità alla
fattispecie del requisito della distanza minima, previsto dalle due
disposizioni testé richiamate).
L’appellato signor Davide De Vitis,
costituitosi, ha replicato ai motivi d’impugnazione, chiedendo la reiezione
dell’appello e la conferma della sentenza di primo grado.
All’esito della camrea di consiglio
del 27 novembre 2007, questa Sezione ha accolto la domanda incidentale di
sospensione dell’esecuzione della sentenza impugnata.
All’udienza del 18 maggio 2010, la
causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. L’appello è infondato e va
conseguentemente respinto.
2. In primo grado, il signor Davide
De Vitis ha impugnato il diniego opposto dall’Amministrazione finanziaria alla
sua richiesta intesa a ottenere l’autorizzazione all’apertura di una rivendita
speciale di generi di monopolio, motivato con il mancato rispetto della
distanza minima di 500 metri dalla rivendita più vicina.
Il T.A.R. di Lecce ha accolto il
ricorso, sul rilievo che a mente dell’art. 22 della legge 22 dicembre 1957, nr.
1293, la ratio della previsione delle rivendite speciali di generi di
monopolio è proprio quella di consentire l’autorizzazione di rivendite laddove,
pur in mancanza dei requisiti previsti dalla legge per le rivendite ordinarie,
sussistano particolari esigenze connesse a un’eccezionale affluenza di pubblico
(nella specie, ci si trovava in una stazione di servizio automobilistica);
rispetto a tale conclusione non è stata considerata ostativa la mancata
impugnazione della circolare nr. 04/63406 del 25 settembre 2001, la quale
espressamente prevedeva invece anche per le rivendite speciali il rispetto del
requisito della distanza minima stabilito per le rivendite ordinarie,
trattandosi di atto manifestamente contrastante con la normativa primaria testé
richiamata.
3. Tanto premesso, e in revisione
dell’avviso espresso dalla Sezione in sede cautelare, va disatteso il primo
motivo d’appello, col quale l’Amministrazione reitera l’eccezione di
inammissibilità del ricorso introduttivo per mancata impugnazione della
circolare suindicata, che costituiva il presupposto del diniego censurato.
Infatti, è principio
giurisprudenziale ormai consolidato che le circolari amministrativi sono atti
diretti agli organi ed uffici periferici, ovvero sottordinati, e non hanno di
per sé valore normativo o provvedimentale o, comunque, vincolante per i
soggetti estranei all’amministrazione, onde i soggetti destinatari degli atti
applicativi di esse non hanno alcun onere di impugnativa, ma possono limitarsi
a contestarne la legittimità al solo scopo di sostenere che gli atti
applicativi sono illegittimi perché scaturiscono da una circolare illegittima
che avrebbe, invece, dovuto essere disapplicata (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 30
maggio 2005, nr. 2768).
Ne discende, a fortiori, che
una circolare amministrativa contra legem può essere disapplicata anche
d’ufficio dal giudice investito dell’impugnazione dell’atto applicativo di essa
(cfr. Cons. Stato, sez. VI, 10 aprile 2003, nr. 1894).