CITAZIONE NORMATIVA ERRATA: LA MULTA E' VALIDA
FOGLIO DI PROROGA DELLA CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA
Corte Cassazione Civile, sezione seconda - Sentenza n
Corte Cassazione
Civile, sezione seconda - Sentenza n. 8885/2009
Corte di
Cassazione Civile, sezione seconda - Sentenza n. 8885 del 14/04/2009
FATTO E DIRITTO
S.D.
ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe con
cui il Giudice di Pace aveva rigettato l'opposizione dal medesimo proposta
avverso il verbale di contravvenzione con cui gli era stata contestata la
violazione dell'art. 171 C.d.S., comma 8, per non avere indossato la cintura di
sicurezza Non ha svolto attività difensiva l'intimato.
Attivatasi
procedura ex art. 375 cod. proc. civ., il Procuratore Generale ha inviato
richiesta scritta di rigetto del ricorso per manifesta infondatezza.
Il
ricorso è manifestamente infondato e va rigettato.
Con il
primo motivo il ricorrente, lamentando violazione e falsa applicazione della L.
n. 689 del 1981, art. 23, deduce la nullità della sentenza impugnata per omessa
lettura del dispositivo.
Il
motivo è infondato.
Il
Giudice di Pace ha attestato nella sentenza di avere dato lettura del
dispositivo in udienza: orbene, l'attestazione contenuta nella sentenza e nei
verbali di causa in ordine all'avvenuta lettura in udienza del dispositivo,
conformemente a quanto prescritto dalla L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 23,
comma 7, può essere contrastata soltanto con la querela di falso, e ciò anche
nel caso in cui non risulti reperibile in atti il foglio con il dispositivo di
cui si afferma esservi stata lettura. (Cass. 7124/2006).
Con il
secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione della
L. n. 689 del 1981, art. 14, denunciando l'erronea indicazione nel verbale di
contravvenzione della norma violata (art. 171 C.d.S.) rispetto alla condotta
addebitata (mancato uso della cintura di sicurezza).
In
tema di infrazioni amministrative, l'obbligo di contestazione prescritto dalla
L. n. 689 del 1981, art. 14, a tutela del diritto di difesa del trasgressore,
deve ritenersi osservato anche in presenza, nel relativo verbale, di errori
circa la individuazione della norma applicabile, ove risulti che detti errori
non abbiano in concreto implicato un pregiudizio per il diritto di difesa
dell'incolpato, in relazione alle facoltà accordategli dagli artt. 16 e 18
della citata legge (Cass. 11745/2003).
Nella
specie,nessun pregiudizio è derivato (e non è stato neppure allegato) alla
difesa dell'opponente, il quale ha presentato prima il ricorso amministrativo
e, poi, ha esperito il rimedio giurisdizionale.
Non va
adottata alcuna statuizione in ordine alla regolamentazione delle spese
relative alla presente fase, non avendo l'intimato svolto attività difensiva.
P.Q.M.
La
Corte rigetta il ricorso.
......