CODICE ETICO PER SINDACI E ASSESSORI
LOMBARDIA/NUOVO TERMINE DOMANDE GESTIONI ASSOCIATE
Codice europeo di comportamento
Codice europeo di comportamento
per gli eletti locali e regionali
Preambolo
Il Congresso dei Poteri
Locali e Regionali del Consiglio d'Europa,
Sottolineando
che gli eletti locali e regionali esercitano le loro funzioni nel quadro della
legge e conformemente al mandato che è stato loro affidato dagli elettori, e
che sono responsabili nei confronti della popolazione locale o regionale nel
suo complesso, ivi compreso nei confronti degli elettori che non hanno votato
per essi;
Considerando che il
rispetto dei termini del mandato degli elettori va di pari passo con il
rispetto delle norme etiche;
Profondamente allarmato
dal moltiplicarsi degli scandali giudiziari in cui sono implicati responsabili
politici a motivo di atti commessi nell'esercizio delle loro mansioni e
constatando che il livello locale e regionale non sfugge a questo fenomeno;
Convinto che la
promozione dei Codici di condotta destinati agli eletti locali e regionali
permetterà di accrescere la fiducia fra la classe politica locale e regionale e
i cittadini;
Persuaso che questo
legame di fiducia sia indispensabile affinché un eletto possa portare a buon
fine la propria missione;
Constatando che i
dispositivi legislativi sono sempre più completati da Codici di comportamento
in vari settori quali le relazioni commerciali, le relazioni bancarie,
l'amministrazione;
Stimando che spetti agli
eletti locali e regionali assumere un comportamento analogo nelle loro sfere di
competenza;
Persuaso che la
definizione degli obblighi etici che gravano sugli eletti locali e regionali in
un Codice di condotta permetterà di chiarire il loro ruolo e la loro missione e
di riaffermare l'importanza di questa ultima;
Convinto che tale Codice
deve prevedere in maniera più estesa possibile l'insieme dell'azione
dell'eletto;
Sottolineando che la
definizione di regole di comportamento implica il rispetto degli imperativi
etici;
Ricordando parimenti che
il ripristino di un clima di fiducia rende necessario il coinvolgimento della
società civile intesa complessivamente e sottolineando al riguardo il ruolo dei
cittadini stessi e dei mass media;
Ribadendo infine che
l'imposizione dei doveri non è concepibile senza la concessione di garanzie che
permettano agli eletti locali e regionali di svolgere il loro mandato e
ricordando al riguardo le disposizioni pertinenti contenute in tal senso nella
Carta europea dell'Autonomia locale e nella bozza di Carta europea
dell'Autonomia regionale;
Prendendo in
considerazione i testi in vigore all'interno degli Stati membri e i lavori
internazionali pertinenti, propone il seguente Codice di condotta circa
l'integrità degli eletti locali e regionali:
TITOLO I - CAMPO
D'APPLICAZIONE
Articolo 1 -
Definizione dell'eletto.
Ai fini del presente
Codice, il termine "eletto" designa qualsiasi responsabile politico
che eserciti un mandato locale o regionale conferitogli mediante elezione
primaria (elezione da parte del corpo elettorale) o secondaria (elezione a
funzioni esecutive da parte del consiglio locale o regionale).
Articolo 2 -
Definizione delle funzioni.
Ai fini del presente
Codice, il termine "funzioni" designa il mandato conferito tramite
elezione primaria o secondaria e l'insieme delle funzioni esercitate
dall'eletto in virtù di detto mandato primario o secondario.
Articolo 3 - Oggetto
del Codice.
L'oggetto di questo
codice consiste nello specificare norme di comportamento che gli eletti sono
supposti osservare nello svolgimento delle loro funzioni e nell'informare i
cittadini circa le norme di comportamento che possono a buon diritto aspettarsi
dagli eletti.
TITOLO II - PRINCIPI
GENERALI
Articolo 4 - Primato
della legge e dell'interesse generale.
Gli eletti seggono in
virtù della legge e debbono in qualunque momento agire conformemente ad essa.
Nell'esercizio delle sue funzioni, l'eletto persegue l'interesse generale e non
esclusivamente il proprio interesse personale diretto o indiretto, o
l'interesse particolare di persone o di gruppi di persone allo scopo di
ottenere un interesse personale diretto o indiretto.
Articolo 5 - Obiettivi
dell'esercizio del mandato.
L'eletto garantisce un
esercizio diligente, trasparente e motivato delle proprie funzioni.
Articolo
6 - Esercizio del mandato.
Nell'esercizio delle sue
funzioni, l'eletto rispetta le competenze e le prerogative di qualsiasi altro
mandatario politico o dipendente pubblico.
Si astiene dall'incitare
o dal concorrere e si oppone alla violazione dei principi enumerati nel
presente titolo, da parte di qualsiasi altro incaricato politico o dipendente
pubblico nell'esercizio delle sue funzioni.
TITOLO III - OBBLIGHI
SPECIFICI
Capitolo 1 - Accesso
alla funzione
Articolo 7 - Regole in
materia di campagna elettorale.
La campagna elettorale
del candidato è volta a diffondere e a spiegare il programma politico del
candidato stesso.
Egli si astiene
dall'ottenere qualsiasi suffragio con mezzi che non siano la persuasione o il
convincimento.
In particolare, si
astiene dal cercare di ottenere suffragi con la diffamazione degli altri
candidati, con la violenza e/o con le minacce, con la manipolazione delle liste
elettorali e/o dei risultati della votazione, nonché con la concessione di
vantaggi o di promesse di vantaggi.
Capitolo 2 - Esercizio
della funzione
Articolo 8
-Clientelismo.
L'eletto si astiene
dall'esercitare le proprie funzioni o di utilizzare le prerogative legate alla
sua carica nell'interesse particolare di individui o di gruppi di individui
allo scopo di ottenere un interesse personale diretto o indiretto.
Articolo 9 - Esercizio
di competenze a proprio vantaggio.
L'eletto si astiene
dall'esercitare le proprie funzioni o di utilizzare le prerogative connesse con
la sua carica in vista del proprio interesse particolare personale diretto o
indiretto.
Articolo 10 -
Conflitto d'interesse.
Quando vi siano degli
interessi personali diretti o indiretti nelle pratiche che sono oggetto di un
esame da parte del consiglio o di un organo esecutivo (locale o regionale),
l'eletto s'impegna a dichiarare questi interessi prima della deliberazione e
della votazione. L'eletto si astiene dal prender parte a qualsiasi delibera o
votazione che abbia come oggetto un interesse personale diretto o indiretto.
Articolo 11 -Cumulo.
L'eletto si sottopone a
qualsiasi regolamentazione in vigore volta a limitare il cumulo dei mandati
politici.
L'eletto si astiene
dall'esercitare altri incarichi politici che gli impediscano di esercitare il
proprio mandato di eletto locale o regionale.
L'eletto si astiene
dall'esercitare delle cariche, professioni, mandati o incarichi che suppongono
un controllo sulle sue funzioni di eletto o che, secondo le sue funzioni di
eletto, avrebbe il compito di controllare.
Articolo 12 -Esercizio
delle competenze discrezionali
Nell'esercizio delle sue
competenze discrezionali, l'eletto si astiene dal concedersi un vantaggio
personale diretto o indiretto, o dal concedere un vantaggio a una persona o a
un gruppo di persone, allo scopo di ottenere un vantaggio personale diretto o
indiretto.
Integra alla sua
decisione una motivazione circostanziata che riprenda l'insieme degli elementi
che hanno determinato la sua decisione, e in particolare le disposizioni della
regolamentazione applicabile, come anche gli elementi che dimostrano la
conformità della sua decisione a questa regolamentazione.
In assenza di
regolamentazione, la sua motivazione comprende gli elementi che dimostrano il
carattere proporzionato, equo e conforme all'interesse generale della sua
decisione.
Articolo 13 - Divieto
di corruzione
Nell'esercizio delle sue
funzioni, l'eletto si astiene da qualsiasi tipo di comportamento di corruzione
attiva o passiva quale definito nella regolamentazione penale nazionale o
internazionale vigente.
Articolo 14 - Rispetto
della disciplina di bilancio e finanziaria.
L'eletto s'impegna a
rispettare la disciplina di bilancio e finanziaria, garanzia della buona
gestione del pubblico denaro, così com'è definita dalla legislazione nazionale
pertinente in vigore.
Nell'esercizio delle sue
funzioni, l'eletto si astiene da ogni atto destinato a deviare dal loro scopo i
fondi e/o le sovvenzioni pubbliche. Si astiene da qualsiasi azione il cui
obiettivo consista nell'utilizzare a scopi personali diretti o indiretti fondi
e/o sovvenzioni pubbliche.
Capitolo 3 - Cessazione
di funzioni
Articolo 15- Divieto
di assicurarsi preventivamente alcuni incarichi.
Nell'esercizio delle
proprie funzioni, l'eletto si astiene dal prendere provvedimenti che gli
assicurino un vantaggio personale professionale futuro, dopo cessazione delle
sue funzioni:
in seno a entità pubbliche o private che si
trovavano sotto il suo controllo durante l'esercizio delle sue funzioni;
in seno a entità pubbliche o private con le
quali ha allacciato rapporti contrattuali durante l'esercizio delle sue
funzioni;
in seno a entità pubbliche o private che sono
state create durante l'esercizio delle sue funzioni e in virtù di esse.
TITOLO IV - MEZZI DI
CONTROLLO
Capitolo 1 - Accesso
alla carica
Articolo 16 -
Limitazione e dichiarazione delle spese elettorali.
Nell'ambito della sua
campagna elettorale, il candidato limita l'ammontare delle sue spese elettorali
in maniera proporzionata e ragionevole.
Attua tutti i
provvedimenti imposti dalla regolamentazione in vigore volti a render pubblica
l'origine e l'importo degli introiti utilizzati durante la camp......