CODICE TRIBUTO PER COMPENSARE I CREDITI CON LE RITENUTE
ATTIVITA’ RUMOROSE: RESPONSABILITA’ DEL GESTORE DEL PUBBLICO ESERCIZIO
Risoluzione del 18/01/2005 n
Risoluzione del 18/01/2005 n. 9
Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Accertamento
Oggetto:
Istituzione dei codici tributo da utilizzare, mediante il modello "F
24", per la compensazione delle eccedenze dei versamenti di ritenute di
lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale, nonche' di lavoro autonomo,
provvigioni e redditi diversi evidenziate nel modello di dichiarazione
"770 semplificato" e di ritenute su redditi di capitale, evidenziate
nel modello di dichiarazione "770 ordinario"
(Documento in fase di trattamento redazionale.)
Testo:
In seguito all'approvazione dei nuovi modelli di dichiarazione "770/2005
semplificato" e "770/2005 ordinario", per consentire la
compensazione delle eccedenze di versamento evidenziate distintamente nei predetti
modelli dichiarativi, si istituiscono i seguenti codici tributo da utilizzarsi
secondo le modalita' previste dalle disposizioni contenute nel capo III del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241:
- "6781" denominato: "Eccedenza di versamenti di ritenute di
lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale scaturente dalla
dichiarazione del sostituto d'imposta 770 semplificato";
- "6782" denominato: "Eccedenza di versamenti di ritenute di
lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi scaturente dalla dichiarazione
del sostituto d'imposta 770 semplificato";
- "6783" denominato: "Eccedenza di versamenti di ritenute su
redditi di capitale scaturente dalla dichiarazione del sostituto d'imposta 770
ordinario".
Nella compilazione del modello di versamento "F24" i codici tributo
sopra menzionati devono essere esposti nella colonna "Importi a credito
compensati" della "Sezione Erario", con l'indicazione, quale
"anno di riferimento", dell'anno d'imposta a cui si riferisce il
credito espresso nella forma "AAAA".
In seguito all'istituzione dei suddetti codici, il vigente codice tributo
"1678", denominato "Eccedenza di versamenti di ritenute di
imposte erariali da utilizzare in compensazione", dovra' essere utilizzato
esclusivamente per la compensazione delle eccedenze di versamenti da ritenute
scaturenti dai quadri RZ dei modelli "Unico/societa' di capitali" e
"Unico/enti non commerciali ed equiparati".
......