CODICI TRIBUTO PER GLI IMMOBILI VENDUTI DALLO STATO AI COMUNI
CAUZIONI PER INCARICHI DI PROGETTAZIONE
Risoluzione del 18/05/2005 n
Risoluzione del 18/05/2005 n. 65
Agenzia delle
Entrate - Direzione Centrale Accertamento
Oggetto: Istituzione dei codici tributo ai fini dei versamenti relativi alla
vendita di immobili dello Stato - Articolo 1, commi 433, 434, 435 della legge
30 dicembre 2004, n. 311
(Documento in fase di trattamento redazionale.)
Testo:
Il comma 434 della Legge 30 dicembre 2004, prevede il trasferimento, a titolo
oneroso, ai Comuni che ne abbiano fatto richiesta, delle aree che appartengono
al patrimonio e al Demanio dello Stato, sulle quali gli stessi Comuni, alla
data di entrata in vigore della legge 30 dicembre 2004, abbiano realizzato
opere di urbanizzazione di cui all'articolo 4 della legge 29 settembre 1964, n.
847.
Il comma 435 del stesso articolo prevede la corresponsione, contestualmente al
trasferimento, delle somme dovute dai Comuni per l'occupazione delle aree
urbanizzate dai comuni stessi e agli stessi trasferite.
Per consentire, tramite modello "F 23", il versamento delle somme
relative alle entrate di cui sopra, si istituiscono i seguenti codici tributo:
- "852T", denominato "Vendita ai Comuni delle aree di
urbanizzazione - Articolo 1, comma 434 della legge 30 dicembre 2004, n.
311";
- "854T", denominato "Somme dovute dai Comuni per l'occupazione
di aree - Articolo 1, comma 435 della legge 30 dicembre 2004, n. 311".
L'articolo 1, comma 433, della citata legge n. 311/2004, prevede che,
nell'ambito delle attivita' volte al riordino, alla razionalizzazione ed alla
valorizzazione del patrimonio immobiliare dello Stato, l'Agenzia del Demanio e'
autorizzata a vendere a trattativa privata, anche in blocco, le quote indivise
di beni immobili, i fondi interclusi nonche' i diritti reali su immobili dei
quali lo Stato e' proprietario ovvero comunque e' titolare.
Si precisa che, per il versamento delle entrate di cui al precedente paragrafo,
si utilizza il codice tributo gia' istituito, "851T", denominato
"Entrate prezzo capitale vendita beni immobili dello Stato" con la
seguente nuova denominazione:
- "851T", denominato "Vendita quote indivise, fondi interclusi e
diritti reali su immobili - Articolo 1, comma 433, legge 30 dicembre 2004, n.
311".
Si precisa altresi' che, per le entrate di cui all'articolo 5 bis, comma 3, del
decreto legge 24 giugno 2003, n. 143, convertito con modificazioni dalla legge
1 agosto 2003, n. 212, si continua ad utilizzare il codice tributo, istituito
in precedenza con risoluzione n. 182/E del 24 settembre 2003:
- "849T", denominato "Entrate da alienazioni - Art. 5 bis, comma
3, decreto legge n. 143/03 - Sconfinamenti";
Per monitorare, tramite modello "F 23", il versamento delle somme
dovute per l'occupazione delle aree oggetto di sconfinamento e di vendita ai
sensi dell'articolo 5 bis, comma 4, del decreto legge n. 143/03 si istituisce
il seguente codice tributo:
"856T", denominato "somme dovute per l'occupazione di aree -
Articolo 5 bis, decreto legge n. 143/03 - Sconfinamenti".
Infine, per consentire il versamento ed il monitoraggio delle somme derivanti
da altre vendite gestite dall'Agenzia del Demanio, diverse da quelle sopra
elencate, atteso che il gettito di tutte le entrate fin qui menzionate e'
attribuito al medesimo capitolo del Bilancio dello Stato, si istituisce il
codice tributo:
- "904T", denominato "Altre vendite ad iniziativa".
Nella compilazione del modello "F23" e' necessario indicare, nel
campo "ufficio o ente", il codice ufficio della filiale dell'Agenzia
del Demanio territorialmente competente e, nel campo "causale", la
causale "EP" (Entrate Patrimoniali).
Le somme riscosse con i codici tributo "849T", "851T",
"852T" e "904T" sono imputate al capitolo 4003 del bilancio
dello Stato.
Le somme riscosse con i codici tributo "854T" e "856T" sono
imputate al capitolo 2601 del bilancio dello Stato.
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