COEFFICIENTI DI CATEGORIA PER L'APPLICAZIONE DELLA TARSU
EFFICACIA DELLE ORDINANZE CAUTELARI
N.
800 REG. SENT.
ANNO
2007
n. 1096 Reg. Ric.
Anno 2005
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO
REGIONALE
PER LA TOSCANA
- I^ SEZIONE -
ha pronunciato la seguente:
S E N
T E N Z A
sul ricorso n. 1096/2005 proposto da GUAZZINI
GIANFRANCO in proprio e quale Presidente dell’ORDINE DEGLI INGEGNERI
DELLA PROVINCIA DI PRATO nonchè quale Presidente del COMITATO UNITARIO
DEI PROFESSIONISTI (CUP), STEFANO BARNI in proprio e quale Presidente dell’ORDINE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI DI PRATO, GIORGIO RENIERI in proprio e quale
Presidente del COLLEGIO DEI RAGIONIERI E PERITI COMMERCIALI DI PRATO,
MASSIMO MANCINI in proprio e quale Presidente dell’ORDINE DEI CONSULENTI
DEL LAVORO DELLA PROVINCIA DI PRATO, LUIGI SCRIMA in proprio e quale
Presidente del CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI ARCHITETTI PIANIFICATORI E
CONSERVATORI DELLA PROVINCIA DI PRATO, LUIGI BIANCALANI in proprio e quale
Presidente dell’ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DELLA
PROVINCIA DI PRATO, MARIO RICCARDO GESTRI in proprio e quale Presidente del
COLLEGIO DEI GEOMETRI DELLA PROVINCIA DI PRATO, ALFONSO FORNASINI in
proprio e quale Presidente del COLLEGIO DEI PERITI INDUSTRIALI DELLA
PROVINCIA DI PRATO, PAOLO MASSIMO CAPPELLI in proprio e quale Presidente
dell’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PRATO, FRANCO BRUNO CAMPAGNI, ANDREA CARLO
BRESCHI, ANTONIO BIAGINI, FRANCESCO DE LUCA, GIUSEPPE MATTERA, BRUNO MORGIGNI,
GIUSEPPE ANTONIO LA GAMBA, FRANCO BERNARDINI, EDUARDO COLONNA ROMANO, GIUSEPPA
MAZZARA, FRANCESCO D’AMBROSI, GENNARO GALDO, RENATO D’AMBRA, ANDREA LOPS, rappresentati
e difesi dagli avv.ti Franco Modena e Anton Ugo Serra ed elettivamente
domiciliati in Firenze, via Maggio n. 30;
c o n t r o
COMUNE DI PRATO, in persona del sindaco pro-tempore, costituitosi
in giudizio, rappresentato e difeso dagli avv.ti Raffaello Gisondi, Paola
Tognini ed Elena Bartalesi ed elettivamente domiciliato presso lo studio
dell’avv. prof. Giuseppe Stancanelli in Firenze, via Masaccio n. ;
A.S.M. – AMBIENTE SERVIZI MOBILITA’ s.p.a., in persona del legale
rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Mauro Giovannelli
ed elettivamente domiciliato presso il proprio studio in Firenze, Lungarno
Corsini n. 2;
e nei confronti di
CONSORZIO AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE - A.T.O. N.10, non costituitosi in giudizio;
per l’annullamento
della deliberazione del Consiglio comunale di Prato 31
marzo 2005 n. 41, recante “Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani –
Istituzione – Approvazione del Piano finanziario” e dei relativi allegati, nonché
della deliberazione del Consiglio comunale 31 marzo 2005 n. 42, recante
“Regolamento per l’applicazione della Tariffa per la gestione dei rifiuti
urbani – Approvazione”;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune e
dell’A.S.M.;
Visti i motivi aggiunti, depositati il 31 maggio 2006, con
cui sono stati impugnati: la deliberazione della Giunta comunale di Prato 7
marzo 2006 n. 151, come integrata con deliberazione della Giunta comunale 21
marzo 2006 n. 209, recante “Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani –
Modifica” e dei relativi allegati, nonché la deliberazione del Consiglio
comunale di Prato 30 marzo 2006 n. 47, recante “Regolamento per l’applicazione
della Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani – Piano finanziario –
modifiche” e dei relativi allegati;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle
proprie difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Designato relatore, alla pubblica udienza del 28 marzo
2007, il Consigliere dott. Saverio Romano;
Uditi, altresì, per le parti l’avv. G.Gratteri delegato da
A.U.Serra e l’avv. L.Masi delegato da M.Giovannelli;
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto
segue:
F A T T O
Con gli atti in epigrafe indicati, il comune di Prato ha
istituito la Tariffa di Igiene Urbana, ai sensi dell’art. 49 del d. lgs. 5
febbraio 1997 n. 22 e del d.p.r. 27 aprile 1999 n. 158 ed ha approvato il
relativo regolamento.
Tali atti, nella parte in cui disciplinano la tariffa per
lo smaltimento dei rifiuti da applicarsi agli “studi professionali” attribuendo
a tale categoria di utenza i tetti massimi previsti dai punti 4.3 e 4.4
dell’allegato 1 al richiamato d.p.r. n. 158/99, essendo ritenuti illegittimi,
sono stati impugnati dal dott. ing. Gianfranco Guazzino nella sua qualità di
Presidente dell’Ordine degli Ingegneri della provincia di Prato e di Presidente
del Comitato Unitario dei Professionisti (C.U.P.), nonché dai singoli liberi
professionisti in epigrafe elencati, anche nella rispettiva qualità a fianco di
ognuno indicata.
Avverso gli atti impugnati, sono stati dedotti i seguenti
motivi:
1) carenza di motivazione sulle ragioni di massima
imposizione nei confronti degli utenti della categoria n. 11, comprendente gli
“studi professionali”; assenza di un criterio omogeneo per tutte le categorie:
per alcune è stato applicato un coefficiente minimo, per altre un coefficiente
massimo, ancorché la tariffa sia unica per tutto il territorio comunale;
2) incompetenza del comune; i comuni della provincia di
Prato sono riuniti in A.T.O., alla quale spetta la competenza in materia
tariffaria.
Avverso i successivi provvedimenti sopra indicati, sono
stati dedotti i seguenti motivi aggiunti:
3) carenza di motivazione sulle ragioni della massima
imposizione prescelta per la categoria n. 11: il vizio già dedotto inficia
anche i provvedimenti relativi all’anno 2006;
4) incompetenza: analogo al motivo già dedotto;
5) la Giunta comunale ha determinato la tariffa per il
2006 prima dell’approvazione del Piano finanziario da parte del Consiglio
comunale.
Costituitisi in giudizio, l’amministrazione comunale e
l’A.S.M. hanno eccepito l’inammissibilità del ricorso, per omessa notifica ai
controinteressati; nel merito, hanno sostenuto la legittimità degli atti
impugnati, chiedendo la reiezione del ricorso siccome infondato.
Le parti hanno depositato memorie difensive, insistendo
nelle tesi rispettivamente sostenute.
All’udienza sopra indicata, la causa è passata in
decisione.
D I R I T T O
1 – In via preliminare, si deve dare atto della rinuncia
al ricorso, ritualmente notificata alle altre parti, dell’ing. Andrea Carlo
Breschi.
2 – Sono impugnati gli atti con i quali il comune ha
istituito la tariffa per la gestione dei rifiuti urbani, in particolare i
provvedimenti con i quali è stato approvato il piano finanziario ed è stato
approvato il regolamento (con il ricorso introduttivo); sono stati altresì
impugnati i provvedimenti di modifica della tariffa e del relativo regolamento
(con i motivi aggiunti), impugnati nella parte in cui applicano alla categoria
degli “studi professionali” i coefficienti massimi per la determinazione della
tariffa.
Va, preliminarmente, esaminata l’eccezione di
inammissibilità del ricorso per omessa notifica ai controinteressati; secondo
la difesa delle amministrazioni, dovendo il minor gettito derivante
dall’applicazione di un più ridotto coefficiente nei confronti della categoria
n. 11 essere compensato – stante l’invarianza dei costi – dall’aumento della
tariffa per una o più delle altre categorie, queste vantano un interesse uguale
e contrario a quello che fa capo ai ricorrenti, con la consegna che il ricorso
avrebbe dovuto essere notificato ai soggetti controinteressati individuabili
negli appartenenti alle altre 29 categorie previste.
L’eccezione è infondata.
Trattandosi dell’impugnativa, in via principale, di atti
di natura regolamentare, non sono configurabili soggetti controinteressati.
Inoltre, per essere qualificabile come tale, il controinteressato deve essere
nominativamente indicato nell’atto impugnato o almeno individuabile attraverso
di esso.
Per entrambe le ragioni esposte, nella fattispecie, non
sussistono soggetti tecnicamente controinteressati all’accoglimento del ricorso
in esame.
3 – Passando alla disamina del merito del gravame, il
Collegio rileva, in primo luogo, che la T.I.A. – tariffa di igiene ambientale –
istituita con il decreto legislativo d. lgs. 5 febbraio 1997 n. 22 in
sostituzione della previgente TARSU (tariffa sui rifiuti solidi urbani), ha
natura tributaria (Cass. SS. UU., 8.3.2006 n. 4895), cosicché gli atti
applicativi vanno impugnati (come hanno fatto gli stessi odierni ricorrenti)
davanti alle commissioni tributarie.
I coefficienti, minimo e massimo, all’interno dei quali i
comuni possono determinare la tariffa applicabile alla singola categoria, sono
previsti nella tabella di cui all’allegato I al d.p.r. 27 aprile 1999 n. 158,
recante il regolamento di attuazione.
I provvedimenti con i quali i comuni determinano la
tariffa, previa individuazione, nell’ambito dell’intervallo consentito dal
citato allegato I, dei coefficienti per le varie categorie di utenze,
costituiscono atti di normazione secondaria, aventi contenuto generale,
assimilabili, per quanto qui interessa, agli atti relativi alla gestione
dell’imposta comunale sugli immobili.
In materia di I.C.I., la giurisprudenza, ormai
consolidata, è ferma nel ritenere che il comune non ha l’obbligo di motivare la
quantificazione della percentuale di imposta all’interno dell’intervallo tra
quattro e sei, più di quanto abbia l’obbligo d......