COLLABORATORI: E' LEGITTIMO STABILIRE L'ORARIO DI LAVORO
A CHI SPETTA NOMINARE IL VICE-COMANDANTE
REPUBBLICA
ITALIANA N.1743/06
REG.DEC.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 7939 REG.RIC.
Il Consiglio di
Stato in sede
giurisdizionale, Quinta Sezione
ANNO 2004
ha pronunciato la
seguente
decisione
sul ricorso in appello n. 7939 del
2004 proposto dal COMUNE DI CORIGLIANO CALABRO, costituitosi in persona del
Sindaco l.r. p.t., rappresentato e
difeso dagli avv.ti Francesca Attinà ed Aldo Aloi, elettivamente domiciliato in
Roma, via del Viminale, n. 43, presso lo studio dell’avv. Pasquale Mosca;
contro
la COOPERATIVA SOCIALE FUTURA A
R.L., costituitasi in persona del Presidente l.r. p.t., dott. Antonio Fino, rappresentata e difesa dagli avv.ti
Francesco Filicetti e Giovanni Spataro, elettivamente domiciliata in Roma, via
Principe Amedeo, n. 126, presso lo studio dell’avv. Serafino Conforti;
e nei confronti
della COOPERATIVA SOCIALE SINERGIE
A R.L., quale capogruppo mandataria dell’A.t.i. FRAMUNDO,
non costituitesi in giudizio;
per la
riforma
della sentenza n. 1422 del
7.5.-11.6.2004/15.6.2004, pronunciata dal Tribunale amministrativo regionale
della Calabria, sede di Catanzaro;
visto il ricorso con i relativi
allegati;
visto l'atto di costituzione in
giudizio della Cooperativa sociale “Futura” a r.l.;
viste le memorie prodotte dalle
parti a sostegno delle rispettive difese;
visti gli atti tutti della causa;
designato relatore il consigliere
Gabriele Carlotti;
uditi alla pubblica udienza del
29.11.2005 l’avv. Mastrangelo, su delega dell’avv. Spataro, per la Cooperativa
appellata;
Ritenuto e considerato in fatto e
in diritto quanto segue.
FATTO E DIRITTO
1. Viene in decisione l’appello
interposto dal Comune di Corigliano Calabro contro la sentenza, specificata in
epigrafe, con cui il T.a.r. della Calabria, sedente in Catanzaro, accolse il
ricorso promosso dalla Cooperativa sociale “Futura” a r.l. (nel prosieguo, per
brevità, solamente “Cooperativa Futura”), annullando, per l’effetto, gli atti
con esso avversati e, segnatamente:
- i verbali della Commissione di
gara, n. 1 del 3.7.2003, n. 2 del 4.7.2003, n. 3 del 7.7.2003, n. 4
dell’8.7.2003, nelle parti relative a)
all’esclusione della società, odierna appellata, dalla gara avente ad oggetto
l’affidamento della gestione del Castello Ducale di Corigliano Calabro e b) all’aggiudicazione provvisoria
disposta in favore della a.t.i. Framundo;
- la deliberazione della Giunta
comunale di Corigliano n. 305 del 15.7.2003, avente ad oggetto l’aggiudicazione
definitiva della gara predetta;
- la determinazione del
Responsabile del settore n. 9 Didattico – Culturale del medesimo Comune, n. 321
del 3.12.2003, confermativa della suddetta delibera giuntale.
Nel
grado di giudizio così instaurato si è costituita la Cooperativa Futura,
contestando tutte le difese avversarie e concludendo per l’integrale conferma
della sentenza impugnata, previa reiezione del gravame.
All’udienza
del 29.11.2005, esaurita la discussione, il ricorso è stato trattenuto per la
decisione.
2. Per una migliore comprensione
della vicenda dalla quale ha tratto origine la presente controversia, giova
premettere alcuni cenni in punto di fatto.
La
Cooperativa Futura impugnò i surrichiamati verbali della procedura indetta dal
Comune di Corigliano Calabro (ed espletata nelle forme della trattativa
privata) con deliberazione di Giunta comunale n. 228/2003, per l’affidamento,
con carattere sperimentale, della gestione, per un solo anno, del Castello
Ducale e del relativo allestimento museale, nonché di tutte le pertinenze.
In
dettaglio, l’impugnativa fu diretta sia contro l’esclusione della società
predetta dalla procedura selettiva, sia nei confronti della provvisoria
aggiudicazione disposta in favore dell’impresa controinteressata.
Vennero
altresì gravate: a) la successiva
deliberazione della Giunta comunale n. 305 del 15.7.2003, recante
l’aggiudicazione definitiva e b), con
motivi aggiunti, la determinazione del Responsabile del settore n. 9,
confermativa della deliberazione testé menzionata.
Il
T.a.r., dopo aver respinto le eccezioni pregiudiziali d’irricevibilità, accolse
nel merito il ricorso introduttivo, con riferimento al primo ordine di censure.
Osservò,
difatti, il primo giudice che la commissione giudicatrice aveva deciso
l’esclusione dalla procedura della società ricorrente sulla base della ritenuta
inidoneità del piano finanziario da questa confezionato, relativamente alla
voce “costo del lavoro”, non essendo stato dichiaratamente rispettato l’art. 13
del disciplinare, nella parte in cui la normativa di gara imponeva la fornitura
di dieci unità di personale nei giorni e per tutto l’orario di apertura al
pubblico del Castello Ducale.
A
tal riguardo, va detto che l’originaria ricorrente previde, in effetti,
l’applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro (dei dipendenti
delle aziende dei servizi pubblici, della cultura, del turismo, dello sport e
del tempo libero) soltanto ad otto delle unità di personale complessivamente
adibite al servizio bandito, mentre per le residue due unità indicò un
inquadramento con contratto di prestazione
professionale a progetto.
Il
piano finanziario, così congegnato, secondo la commissione, si palesava
incompatibile con l’art. 13 del disciplinare, giacché per il personale non
inquadrato con rapporto di lavoro subordinato non sarebbe stato possibile garantire l’osservanza dell’obbligo di
orario stabilito dalla medesima lex
specialis, «anche in relazione
alla possibile estensione dell’orario minimo di cui all’art. 14 del
capitolato».
Il
T.a.r. opinò tuttavia che la motivazione addotta dalla commissione di gara a
sostegno dell’esclusione poggiasse sul travisamento della reale fisionomia
giuridica assunta recentemente dai rapporti di collaborazione coordinata e
continuativa (cc.dd. “co.co.co”).
La
commissione, in particolare, avrebbe erroneamente ravvisato un’inesistente
incompatibilità tra il contratto per prestazione professionale a progetto, come
disciplinato nell’art. 4, 1° comma, lett. c),
della legge 14.2.2003, n. 30 (c.d. “legge Biagi”), e la previsione di un
obbligo negoziale di osservare un orario di lavoro prestabilito.
Per
contro, il Collegio calabrese ritenne che l’unica rilevante differenza tra le
suddette collaborazioni coordinate e continuative, anche nella nuova
configurazione risultante dall’art. 4 della legge n. 30/2003, e gli ordinari
rapporti di lavoro dipendente concernesse unicamente la mancanza, nelle prime,
del requisito della subordinazione, intesa come assoggettamento del lavoratore
al potere gerarchico ed organizzativo del datore, e che, di converso, nessun
rilievo distintivo potesse invece attribuirsi ad altri elementi, come la
predeterminazione di un orario o l’inserimento del lavoratore
nell’organizzazione produttiva datoriale.
Sulla
scorta di tali rilievi il tribunale giudicò censurabile la motivazione del
provvedimento di esclusione della società ricorrente dalla gara e, per
l’effetto, accolse il ricorso, con assorbimento delle altre doglianze.
3. L’appello interposto dal Comune
di Corigliano Calabro s’impernia sulla critica al riferito impianto
argomentativo sottostante la sentenza impugnata.
L’ente
civico appellante ripropone le difese spiegate in prime cure, in particolare
ribadendo l’argomento dell’assoluta incompatibilità tra i rapporti a progetto
(in cui difetterebbe sempre il vincolo d’orario) e l’esigenza, fortemente
avvertita dall’amministrazione comunale, ......