COLLABORATORI: INDENNITA' DI MALATTIA E MATERNITA'
CONTENIMENTO SPESE PERSONALE 2006
Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Istituto Nazionale della Previdenza
Sociale
Prestazioni economiche di malattia, di maternità e di tubercolosi. Salari medi
e convenzionali e altre retribuzioni o importi. Anno 2006.
Circolare n. 51, Roma, 4 Aprile 2006
Direzione Centrale
Prestazioni a Sostegno del Reddito
Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Direttori delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
periferici dei Rami professionali
Al Coordinatore generale Medico legale e
Dirigenti Medici
e, per conoscenza,
Al Presidente
Ai Consiglieri di Amministrazione
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio
di Indirizzo e Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali
OGGETTO: Prestazioni economiche di malattia, di maternità e di tubercolosi.
Salari medi e convenzionali e altre retribuzioni o importi. Anno 2006.
SOMMARIO:
A) Salari medi e convenzionali (anno 2006) da prendere a riferimento per
l'erogazione delle prestazioni economiche di malattia, maternità e tbc, ai
seguenti lavoratori:
1. Lavoratori soci degli organismi cooperativi di cui al DPR 602/1970, art. 4
(malattia, maternità e tbc).
2. Lavoratori agricoli a tempo determinato (malattia, maternità e tbc).
3. Compartecipanti familiari e piccoli coloni (malattia, maternità e tbc). Anno
2005.
4. Lavoratori italiani operanti all'estero, in Paesi extracomunitari (malattia,
maternità e tbc).
5. Lavoratrici addette ai servizi domestici e familiari (maternità)
6. .Lavoratrici commercianti, artigiane, CD - CM e imprenditrici agricole a
titolo principale (maternità).
B) Importi (anno 2006) da prendere a riferimento per le seguenti prestazioni
1. Lavoratori iscritti alla gestione separata dei lavoratori autonomi
(maternità e malattia).
2. Assegni di maternità dei Comuni (importo prestazione e limite reddituale).
3. Assegni di maternità dello Stato.
4. Congedo parentale ex art.34, comma 3, D. Lgs. 151/2001 (limite reddituale).
A) SALARI MEDI E CONVENZIONALI
Ai fini della liquidazione delle indennità di malattia, di maternità e di
tubercolosi, la cui misura deve essere calcolata con riferimento a periodi di
paga compresi nell'anno 2006, si portano a conoscenza gli importi giornalieri
sulla cui base vanno determinate, per le seguenti categorie di lavoratori
interessati, le prestazioni economiche di cui trattasi.
Si ricorda che, relativamente all'indennità di tubercolosi i criteri indicati
valgono soltanto per i primi 180 giorni di assistenza per i soggetti che hanno
diritto all'indennità di malattia; per le restanti categorie aventi diritto
all'indennità di tubercolosi, ma non a quella di malattia si rammenta che le
prestazioni vanno erogate commisurandole alla misura fissa.
1) LAVORATORI SOCI DI SOCIETÀ E DI ENTI COOPERATIVI ANCHE DI FATTO DI CUI AL
D.P.R. 30 APRILE 1970, N. 602, ART. 4 (malattia, maternità e tubercolosi).
Come è noto (v. circ. n. 33 del 4.2.2002), a seguito dell'entrata in vigore del
Decreto Legislativo 6.11.2001 n. 423, pubblicato in G.U. n. 283 del 5.12.2001,
è iniziato, a decorrere dall'anno 2002, il processo di riforma della disciplina
di cui al D.P.R. n. 602/1970, finalizzato al raggiungimento, alla scadenza del
quinquennio previsto (2002/2006), dell'equiparazione della contribuzione
previdenziale ed assistenziale dei soci lavoratori delle cooperative in
argomento a quella dei lavoratori dipendenti da impresa.
Al predetto scopo, senza modificare le forme assicurative attualmente in
vigenti per i predetti lavoratori soci (v. art. 1), il citato decreto
legislativo ha introdotto un meccanismo che prevede il graduale superamento
dello speciale regime basato sulle "retribuzioni convenzionali",
applicato, agli effetti previdenziali e assistenziali, ai lavoratori di cui
trattasi.
Conclusasi a dicembre 2002 la prima fase del percorso di adeguamento, che ha
previsto l'omogeneizzazione del criterio di determinazione della base
imponibile ai fini del versamento della contribuzione previdenziale e
assistenziale, dall'1.1.2003, è iniziata la fase del progressivo innalzamento
della retribuzione imponibile.
In base alle previsioni contenute nell'art. 3, comma 2, del D. Lgs. in
questione, l'imponibile giornaliero da assumere ai fini del versamento delle
contribuzioni relative alle assicurazioni in esame, è, come per l'assicurazione
I.V.S., quello previsto dall'art. 2, ma la percentuale di incremento
retributivo, che per l'anno 2006 è pari al 100%, va calcolata sulla differenza
esistente tra il predetto imponibile e il limite minimo di retribuzione
giornaliera.
In attuazione di quanto precede, per l'anno 2006, la retribuzione giornaliera
di cui all'art. 4 del D. P.R. n. 402/70, valida ai fini di interesse, risulta
pari a Euro 40,62.
Pertanto, per i lavoratori in epigrafe, i trattamenti economici previdenziali
in oggetto relativi ad eventi indennizzabili sulla scorta di periodi di paga
cadenti nell'anno 2006 - e, cioè, quelli insorti a partire dal 1° febbraio
2006, salvo che l'evento, pur iniziato nel mese di gennaio 2006, debba essere
indennizzato con la retribuzione del medesimo mese in quanto il rapporto di
lavoro è sorto nel mese di gennaio 2006 (1) - sono da liquidare, nella misura
percentuale prevista, sulla base del predetto importo di Euro 40,62 (2).
Le Sedi, nel dare notizia di quanto precede alle Società ed Enti Cooperativi
interessati, disporranno, altresì, per le necessarie integrazioni relativamente
alle prestazioni di cui trattasi (cioè, quelle di malattia, di maternità e di
tubercolosi riferite ad eventi indennizzabili sulla scorta di periodi di paga
inclusi nell'anno 2006), eventualmente liquidate sulla base dell'importo valido
per il 2005.
2) LAVORATORI AGRICOLI A TEMPO DETERMINATO (malattia, maternità e tubercolosi).
A norma dell'art. 4 del decreto legislativo n. 146/97, per gli operai agricoli
a tempo determinato appartenenti a qualifiche con retribuzioni contrattuali
provinciali più elevate rispetto al salario medio convenzionale valido nella
provincia per l'anno 1996 (quello, cioè, riportato nei decreti ministeriali
pubblicati nel 1996 - v. circ. n. 242/1997), le prestazioni in questione vanno
liquidate sulle retribuzioni effettivamente corrisposte dai datori di lavoro
(v. circ. n. 182/1998).
Peraltro, in applicazione del medesimo art. 4 del decreto legislativo
16.4.1997, n. 146, nei confronti degli operai agricoli a tempo determinato per
i quali la contrattazione collettiva provinciale stabilisca, per la relativa
qualifica di assunzione, una retribuzione pari o inferiore alla misura prevista
dal salario medio convenzionale, il pagamento delle prestazioni in oggetto
continua ad essere effettuato sui salari medi del 1996.
3) COMPARTECIPANTI FAMILIARI E PICCOLI COLONI (malattia, maternità e
tubercolosi).
Come già comunicato con circolare n. 98 del 29.7.2005 (paragrafo 3, lettera b),
con decreto direttoriale del 24 maggio 2005 del Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali sono state determinate, per ciascuna provincia, le
retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli a tempo determinato valide
per l'anno 2005 ai fini previdenziali (v. tabella allegata).
Per quanto si riferisce ai riflessi sull'erogazione delle prestazioni
economiche di malattia, di maternità e per tubercolosi (per i primi 180 giorni
di assistenza), si ricorda che dette retribuzioni sono utilizzabili soltanto
nei confronti dei lavoratori in questione (compartecipanti familiari e
piccoli coloni), limitatamente ai quali, nell'ambito del settore agricolo,
continuano a trovare applicazione i salari medi convenzionali determinati anno
per anno per ciascuna provincia con i decreti previsti dall'art. 28 del DPR n.
488/68 (v. circ. n. 56 del 2.3.2000, paragrafo 2 e messaggio n. 000955 del
19.12.2001).Eventuali prestazioni riferite ad eventi indennizzabili sulla base
di periodi di paga cadenti nell'anno 2005 (in proposito v. circ. n. 134386 AGO
del 6 aprile 1982) e liquidate temporaneamente ai lavoratori predetti sulla
scorta dei salari convenzionali stabiliti per il 2004 dovranno essere pertanto
riliquidate sulla base dei nuovi importi.
I salari applicabili per l'anno 2006 saranno comunicati a suo tempo: nel
frattempo saranno come consueto utilizzati, in via temporanea e salvo
conguaglio, i salari validi per l'anno 2005.
4) LAVORATORI ITALIANI OPERANTI ALL'ESTERO, IN PAESI EXTRACOMUNITARI (malattia,
maternità e tubercolosi).
Con Decreto 31 gennaio 2006 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
(G.U. del 10.2.06, n. 34) sono state determinate le retribuzioni convenzionali
da prendere a base per il calcolo dei contributi dovuti per l'anno 2006 a
favore dei lavoratori italiani operanti all'estero, in paesi extracomunitari,
per le assicurazioni obbligatorie non contemplate da accordi in materia di
sicurezza sociale.
Le predette retribuzioni, utilizzabili anche per la liquidazione delle
prestazioni economiche di malattia, maternità e tbc per le quali sono da
prendere a riferimento le retribuzioni relative all'anno 2006, sono riportate
nella circolare n. 43 del 15.3.06.
5) LAVORATRICI ITALIANE E STRANIERE ADDETTE AI SERVIZI DOMESTICI E FAMILIARI
(maternità).
Ai fini del calcolo dell'indennità per congedo di maternità (astensione
obbligatoria e interdizione anticipata dal lavoro), il cui inizio si colloca
nel 2006, devono essere utilizzate le seguenti retribuzioni convenzionali
orarie:
? Euro 5,94 per le retribuzioni orarie effettive fino a Euro 6,70
? Euro 6,70 per le retribuzioni orarie effettive superiori a Euro 6,70 e fino a
Euro 8,18
? Euro 8,18 per le retribuzioni orarie effettive superiori a Euro 8,18
? Euro 4,32 per i rapporti di lavoro con orario superiore a 24 ore settimanali.
6) LAVORATRICI AUTONOME: ARTIGIANE, COMMERCIANTI, COLTIVATRICI DIRETTE, COLONE,
MEZZADRE, IMPRENDITRICI AGRICOLE PROFESSIONALI (maternità).
L'indennità per i due mesi precedenti la data del parto e per i tre mesi
successivi alla stessa data, l'indennità per congedo parentale nonché quella per
interruzione della gravidanza devono essere calcolate utilizzando i seguenti
importi.
Coltivatrici dirette, colone, mezzadre, imprenditrici agricole a titolo
principale: Euro 35,54, corrispondenti al limite minimo di retribuzione
giornaliera fissata per l'anno 2005 per gli operai agricoli a tempo
indeterminato (v. tab. A allegata alla circolare n. 21 del 4.2.2005), con
riferimento alle nascite avvenute nel 2006 (anche quando il periodo
indennizzabile abbia avuto inizio nel 2005).
Artigiane: Euro 36,17, corrispondenti al limite minimo di retribuzione
giornaliera fissata per l'anno 2006 per la qualifica di impiegato
dell'artigianato (v. tab A allegata alla circolare n. 18 dell'8.2.06), con
riferimento agli eventi per i quali il periodo indennizzabile ha inizio nel
2006.
Commercianti: Euro 31,70, corrispondenti al limite minimo di retribuzione
giornaliera fissata per l'anno 2006 per la qualifica di impiegato del commercio
(v. tab A allegata alla circolare n. 18 dell'8.2.06), con riferimento agli
eventi per i quali il periodo indennizzabile ha inizio nel 2006.
B) IMPORTI DI RIFERIMENTO PER ALTRE PRESTAZIONI
1) LAVORATORI ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA DEI LAVORATORI AUTONOMI DI CUI
ALLA LEGGE N. 335/1995 (malattia e maternità).
- Generalità
A modifica della precedente normativa in materia, l'art. 45 del D.L. 30.9.2003,
convertito, con modificazioni, nella legge 24.11.2003, n. 326, ha disposto che,
con effetto dal 1 gennaio 2004, l'aliquota contributiva pensionistica per gli
iscritti alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge
8.8.1995, n. 335 che non siano assicurati ad altre forme obbligatorie è
stabilita in misura identica a quella prevista per la gestione pensionistica
dei commercianti.
La norma ha stabilito altresì che, per gli anni successivi, l'aliquota così
determinata venga incrementata dello 0,20% di cui all'art. 59, comma 15, della
legge 27.12.1997, n. 449, fino al raggiungimento della aliquota di 19 punti
percentuali.
Stante il riferimento alla misura prevista per i commercianti, per l'anno 2006,
per i soggetti di cui trattasi, l'aliquota contributiva dovuta, comprensiva
dello 0,50% relativo alla tutela della maternità, all'assegno per il nucleo
familiare e alla tutela per malattia in caso di ricovero ospedaliero, risulta
pari al 18, 20% (3), e, al 19, 20%, per la quota di reddito eccedente il limite
di reddito di cui all'art. 3 ter della legge 14.11.1992, n. 438 (corrispondente
per l'anno 2006 a Euro 39.297,00) (4).
Ciò premesso, poiché per i soggetti di cui trattasi l'erogazione delle
prestazioni è strettamente collegata alla contribuzione versata, calcolata sul
minimale di reddito di cui all'art. 1, comma 3, della legge 2.8.1990, n. 233 e
successive modificazioni ed integrazioni, tenuto conto che, per l'anno 2006 il
minimale di reddito suddetto è fissato nella misura di Euro 13.345,00, su cui
si applica la contribuzione del 18,20%, l'accreditamento di tutti i contributi
mensili relativi all'anno stesso si realizza in presenza di un versamento non
inferiore a Euro 2.428,79; un contributo mensile, quindi, è pari a Euro 202,40.
(5).
- Degenza ospedaliera
Come è noto, secondo i criteri vigenti (v. circ. n. 147 del 23.7.2001),
l'indennità in questione va calcolata -con percentuali diverse (8% - 12% - 16%)
a seconda della contribuzione attribuita nei dodici mesi precedenti il
ricovero- sull'importo che si ottiene dividendo per 365 il massimale
contributivo (intero) di cui all'art. 2, comma 18, della citata legge 8.8.1995,
n. 335, valido per l'anno nel quale ha avuto inizio l'evento.
Conseguentemente, per le degenze iniziate nell'anno 2006, in cui il massimale
contributivo suddetto è risultato pari a Euro 85.478,00, l'indennità sarà
calcolata su Euro 234,19 (=Euro 85.478,00 diviso 365) e corrisponderà, per ogni
giornata indennizzabile, a:
Euro 18,74, in caso di accrediti contributivi da 3 a 4 mesi;
Euro 28,10, in caso di accrediti contributivi da 5 a 8 mesi;
Euro 37,47, in caso di accrediti contributivi da 9 a 12 mesi.
Si precisa altresì che, per il 2006, il limite di reddito previsto per poter
beneficiare della prestazione, corrisponde a Euro 58.834,30 (= 70% del
massimale 2005, pari a Euro 84.049,00).
2) ASSEGNI DI MATERNITA' CONCESSI DAI COMUNI.
Come reso noto con la circolare n. 47bis del 23.3.06 la variazione dell'indice
ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, da
applicarsi per l'anno 2006 è pari a 1,7%. Pertanto, gli importi dell'assegno di
maternità del Comune e dei requisiti reddituali di cui all'art. 74 del D. Lgs.
n. 151 del 26.3.2001 valevoli per nascite, affidamenti preadottivi e adozioni
senza affidamento avvenuti dal 1.1.2006 al 31.12.2006, sono i seguenti:
? assegno di maternità (in misura piena) = Euro 1.443,73 (corrispondenti a Euro
288,75 mensili, arrotondati);
? indicatore della situazione economica (I.S.E.) con riferimento ai nuclei
familiari con tre componenti = Euro 30.099,59.
3) ASSEGNI DI MATERNITA' DELLO STATO CONCESSI DALL'INPS.
L'importo dell'assegno di maternità dello Stato, di cui all'art. 75 del D. Lgs
151/2001, valevole per le nascite avvenute nel 2006, per gli affidamenti
preadottivi e le adozioni dei minori il cui ingresso in famiglia sia avvenuto
nel 2006, è pari a E......