COLLABORATORI: MINIMALI DI RETRIBUZIONE GIORNALIERA
KIT "BENESSERE ORGANIZZATIVO"
Organo: INAIL - DIREZIONE GENERALE - DIREZIONE CENTRALE RISCHI
Organo: INAIL - DIREZIONE GENERALE - DIREZIONE CENTRALE RISCHI
Documento: Circolare n. 67 del 10 novembre 2008.
Oggetto: Rivalutazione del minimale e del massimale di rendita a
decorrere dal 1° gennaio 2008 1.
Quadro Normativo
D.P.R. 30 giugno 1965, n.
1124 : "Testo Unico delle disposizioni per l'assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali".
Articolo 116, comma 3, e successive modificazioni: minimale e massimale
di rendita .
Decreto legislativo 23
febbraio 2000, n. 38 : "Disposizioni in materia di assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma
dell'articolo 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144". Articolo
11, comma 1: rivalutazione delle rendite
Decreto 30 luglio 2008 del Ministro
del lavoro, della salute e delle politiche sociali :
"Rivalutazione delle prestazioni economiche erogate dall'INAIL, con
decorrenza 1° gennaio 2008, per il settore industria." (G.U. n. 238 del
10.10.2008.). Articolo 1, comma 1: minimale e massimale di rendita dal
1° gennaio 2008
Circolare Inail n. 55 dell'11
dicembre 2007 : Rivalutazione del minimale e del massimale di
rendita a decorrere dal 1° luglio 2007. .
Circolare Inail n. 28 del 14
maggio 2008 : Limiti minimi di retribuzione imponibile giornaliera
per il calcolo dei premi assicurativi. Determinazione per l'anno 2008. .
PREMESSA
Il decreto ministeriale 30 luglio 2008 2
rivaluta le prestazioni economiche erogate dall'Istituto nel settore
industriale con decorrenza 1° gennaio 2008 e stabilisce il
minimale ed il massimale di rendita nelle misure di 13.899,90 e
di 25.814,10 .
Sulla base di tali importi, si aggiornano le
tabelle illustrate nella circolare n. 28/2008.
Categorie di lavoratori con
retribuzione convenzionale pari al minimale di rendita 3
fino
al 31 dicembre 2007
dal 1° gennaio 2008
Retribuzione
convenzionale
giornaliera
43,60 *
46,33 **
mensile
1.089,90
1.158,33
* per arrotondamento del valore di 43,596
** per arrotondamento del valore di 46,333
Familiari partecipanti
all'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis c.c. 4
fino
al 31 dicembre 2007
dal 1° gennaio 2008
Retribuzione
convenzionale
giornaliera
43,79 *
46,54 **
mensile
1.094,72
1.163,50
* per arrotondamento del valore di 43,7886
** 46,5400
Lavoratori di societΰ ex
compagnie e gruppi portuali di cui alla legge n. 84/1994 5
fino
al 31 dicembre 2007
dal 1° gennaio 2008
Retribuzione
convenzionale giornaliera
x 12 gg. mensili
975,36
( 81,28 x 12)
1.036,56
( 86,38 x 12)
Lavoratori dell'area
dirigenziale senza contratto part- time 6
fino
al 31 dicembre 2007
dal 1° gennaio 2008
Retribuzione
convenzionale
giornaliera